Gruppo   Prot. N. /202.11.01 



Oggetto: Applicabilità art. 2, c. 2, l.r. 262 al personale cancellato dal ruolo negli anni 1994 e 1995.




Allegati n...........................


PRESIDENZA REGIONE
Dipartimento del personale,
dei servizi generali, di quiescenza,
previdenza ed assistenza
del personale
P A L E R M O




1. Con nota n. 1949 gr. II/Q del 27 giugno 2001 codesto Dipartimento chiede l'avviso dello scrivente sull'applicabilità del beneficio previsto dall'art. 2, c. 2 della l.r. n. 2 del 1962 a dipendenti già collocate in quiescenza, con provvedimenti definitivi, negli anni 1994 e 1995. Ciò al fine della riliquidazione dei trattamenti di quiescenza prevista dall'art. 39, c. 7, della l.r. n. 10 del 2000.

2. L'art. 39 della l.r. n. 10 del 2000, al comma 3, prende in considerazione il personale cessato anticipatamente dal servizio a partire dal 1994 al solo fine di determinare la consistenza della percentuale (45%) previsto dal precedente comma 2. Ciò del resto è conseguenza necessaria del fatto che la suddetta percentuale degli aventi diritto va calcolata con riferimento al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1993.

E' da escludere, sicuramente, che la norma in discorso abbia voluto attribuire, ora per allora, ai dipendenti cessati dal servizio secondo criteri diversi (più favorevoli) da quelli previsti dalla l.r. 2/62 (anzianità minima di 20 anni anziché 25) benefici previsti invece dal sistema dell'art. 2 della detta legge regionale n. 2.
Del resto, chi alla data del pensionamento ha avuto esigenza di usufruire del beneficio dei 5 anni previsto dal comma 2 dell'art. 2 l.r. 2/62, lo ha fatto per il raggiungimento del limite minimo di anzianità previsto dalla normativa allora applicabile.
Valutando, comunque, le istanze da cui scaturisce la richiesta di parere, considerato che le stesse - come evidenziato da codesto Dipartimento - sono relative a provvedimenti definitivi di quiescenza, l'applicazione del 7° comma del più volte citato art. 39 va esclusa dalla dizione letterale dello stesso che si riferisce a "trattamenti provvisori di quiescenza".

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  Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS". 



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