Gruppo   Prot. N. /201.01  



Oggetto: Istituti musicali pareggiati "XXXX" di CCCC e YYYY. Esposto prof. S. I. del 15.05.2001.




Allegati n...........................



Assessorato dei Beni
Culturali ed Ambientali
e della Pubblica Istruzione
PALERMO


Con la nota suindicata viene chiesto il parere dello scrivente in ordine ad un esposto presentato dal prof. S. I. "per conoscere quali determinazioni adottare in merito all'esposto in argomento, a tutela della azione amministrativa svolta".
In particolare il prof. S.I. denuncia, tra l'altro, la illegittima indizione di sessioni riservate d'esame da parte dell'Istituto musicale Pareggiato "XXXX" di CCCC, dell'Istituto musicale pareggiato "XXXX" di YYYY e della relativa sezione non pareggiata di MMMM.
A tali sessioni infatti potrebbero accedere esclusivamente i docenti inclusi nelle precedenti graduatorie per supplenze degli istituti citati.
Altra questione concernerebbe l'interpretazione dell'art.2 dei due decreti Assessoriali, con i quali sono state nominate le commissioni esaminatrici delle citate sessioni d'esame, i quali dispongono testualmente che "ogni iniziativa ed ogni responsabilità in ordine alle procedure concorsuali adottate, nonché in ordine ai dati derivanti dalla pianta organica e dagli aventi diritto, competono esclusivamente agli Enti gestori degli Istituti Musicali.

2. Sulla questione prospettata si osserva preliminarmente che, sulla base di quanto riferito dall'Amministrazione richiedente, non è ben chiaro quale sia la norma di cui si chiede l'interpretazione considerato che ai sensi dell'art. 7 del T.U. delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana (approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n.70), questo Ufficio è competente a dare pareri sulla interpretazione dello Statuto e di norme regionali legislative e regolamentari e, pertanto, esula da tale attività la valutazione nel merito di esposti presentati all'Amministrazione richiedente, e, conseguentemente, la valutazione sulla bontà dell'azione amministrativa svolta da quest'ultima.
Pur tuttavia, nell'intento quantomeno di chiarire la situazione controversa sembra utile effettuare alcune considerazioni..
In primo luogo è necessario sottolineare che, per quel che concerne il personale docente delle accademie e dei Conservatori di musica, esso è considerato autonomamente dal T.U. in materia di istruzione approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n.297; e ad esso è riservato un particolare stato giuridico che lo differenzia da tutti gli altri Istituti e scuole di istruzione secondaria, e, peraltro, solo per Accademie e Conservatori di musica è prevista la attribuzione di un'ampia autonomia amministrativa. Ed invero per gli insegnanti di tali istituzioni sono previste procedure concorsuali particolari e più rigorose rispetto a quelle dirette al reclutamento del personale docente delle altre scuole; dunque, non può disconoscersi che la individuazione dei requisiti di ammissione ai concorsi per le Accademie ed i Conservatori di musica muove da presupposti diversi ed obbedisce ad altre finalità. (Rivista giuridica della scuola, Aprile 2000, p.330)
Ed invero occorre considerare che le finalità delle norme dirette al reclutamento del personale docente negli istituti musicali e nei conservatori non è stato tanto quello di operare sanatorie del personale precario prescindendo dai profili attitudinali e professionali dei docenti (ciò che è avvenuto e avviene per tutti gli istituti secondari), quanto quello di valorizzare il servizio prestato nelle discipline corrispondenti a quelle dei nuovi posti di insegnamento; la stessa giurisprudenza ha ritenuto infatti che, mentre a livello di istruzione secondaria anche superiore gli insegnanti possono essere "utilizzati" per l'insegnamento di materie diverse, questa possibilità non sussiste per i Conservatori. Conseguentemente è stato escluso che un insegnante di solfeggio potesse essere utilizzato per l'insegnamento d'arpa (Cons. Stato, VI Sez., 20 aprile 1991 n.217).
Premesso quanto sopra, gli istituti musicali in oggetto, in ossequio all'autonomia amministrativa cui si è fatto cenno in precedenza, hanno indetto sessioni riservate d'esame (modalità di reclutamento del personale docente espressamente prevista dal regolamento attuativo della L. 124/99) cui potessero parteciparvi esclusivamente i docenti inclusi nelle liste compilate dagli stessi.
In proposito è opportuno ricordare che tali sessioni sono state indette antecedentemente rispetto all'entrata in vigore del D.M. 7.12.2000, n.426, regolamento che ha trasformato le graduatorie nazionali permanenti in graduatorie ad esaurimento da utilizzare per la copertura delle cattedre disponibili sia presso i Conservatori di musica che presso gli Istituti musicali.
Occorre, inoltre, sottolineare che l'ordinamento prescrive alcuni specifici rimedi a tutela delle situazioni giuridiche soggettive, rimedi che sembrano, a giudicare dagli atti in possesso dello scrivente, essere stati esperiti con esito negativo.
Ciò posto, atteso che lo scrivente Ufficio non è a conoscenza delle motivazioni che hanno indotto gli organi giurisdizionali a decidere in tal senso e che le sessioni d'esame sono state indette antecedentemente rispetto al regolamento (DM. 426/2000) già citato non sembra che ci si possa discostare dalle citate pronunce giurisdizionali.
Per quel che concerne poi la questione attinente al contenuto dell'art.2 dei due decreti assessoriali, rispettivamente il n.326/8 del 26.7.2000 e il n.157/8 del 10.5.2001, che rimettono ogni decisione e responsabilità sulle procedure concorsuali adottate agli Enti gestori non può che concordarsi con l'avviso di codesto Assessorato secondo cui si è inteso salvaguardare "la piena potestà di autonomia" degli Enti Locali interessati.
D'altra parte con D.P.R. 8 marzo 1999 n.27 è stato emanato il regolamento di attuazione dell'art.21 della L. 15 marzo 1997 n.59 che all'art.1 dispone testualmente "Le istituzioni scolastiche sono espressione di autonomia funzionale ... e l'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale".
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".




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