Gruppo     III                      /196.11.2001

OGGETTO: Artigianato - Aiuti per l'apprendistato - L.r. 32/2000 art. 50 - Competenza a decidere i ricorsi.

   
   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           DELLA COOPERAZIONE, DEL
                                                           COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO
                                                           E DELLA PESCA
                                                                         P A L E R M O
   
                 1. Con la nota in riferimento, codesto Assessorato pone allo scrivente Ufficio un quesito concernente la competenza a decidere i ricorsi proposti avverso provvedimenti negativi delle Camere di commercio, relativi alla concessione delle agevolazioni previste dagli artt. 27 e 28 L.r. 3/86.
                 Riferisce codesto Assessorato che con l'entrata in vigore dell'art. 50 della L.r. 23/12/2000 n. 32 la competenza (prima attribuita a codesto Assessorato) a concedere le agevolazioni di cui agli articoli 27 e 28 l.r. 18 febbraio 1986 n. 3 è stata trasferita all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione; conseguentemente, gli stanziamenti per il pagamento delle istanze presentate nell'anno 2001 sono stati effettuati su due capitoli di bilancio la cui gestione è di pertinenza dell'Assessorato appena citato; codesto Assessorato continua, invece, a gestire le somme stanziate e impegnate nell'anno 2000.
                 Atteso il trasferimento di competenze in ordine alle agevolazioni di cui è questione, e tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 72 L.r. 27 aprile 1999 n. 10 che attribuisce a codesto Assessorato la competenza a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti di rigetto emessi dalle Camere di commercio dell'Isola, si chiede di conoscere "l'incidenza della modifica introdotta dall'art. 50 L.r. 32/2000 sulla previsione dell'art. 72 della L.r. 50/99 e, in particolare se sia possibile continuare ad esaminare i ricorsi pervenuti ovvero se gli stessi debbano essere trasmessi per competenza all'Assessorato regionale del lavoro".
   
                 2. L'art. 72 del L.R. 27 aprile 1999, n. 10, testualmente dispone: "Contro i provvedimenti di rigetto emessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nell'espletamento dei compiti svolti per conto della Regione siciliana è ammesso ricorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modifiche e integrazioni, all'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca".
                 Come ben si vede la competenza attribuita a codesto Assessorato è generale, ossia non concerne un particolare tipo di agevolazione o un particolare compito delle Camere conseguente ad una norma specifica, ma viene attribuita a codesto Assessorato in relazione a qualsiasi provvedimento negativo relativo a ogni e qualsivoglia compito svolto dalle Camere per conto della Regione (non di codesto Assessorato). In pratica, pur non sussistendo tra codesto Assessorato e le Camere di commercio dell'Isola alcun rapporto gerarchico, il legislatore regionale ha attribuito a codesto Assessorato, organo di controllo e vigilanza delle Camere, un compito assimilabile a quello del superiore gerarchico, e, pertanto, ad avviso dello scrivente, continua a sussistere in capo a codesto Assessorato, il dovere di decidere i ricorsi proposti avverso ogni e qualsivoglia provvedimento di diniego emanato dalle Camere isolane e ciò nonostante l'avvenuto trasferimento di competenze per il caso specifico prospettato nella nota che si riscontra.
                 Lo scrivente non sottovaluta la difficoltà a decidere su un ricorso relativo ad un provvedimento che non si è contribuito ad emanare e per il quale l'attività dispositiva e la competenza ad emanare criteri e linee guida spetta ad un Assessorato diverso. Tuttavia, la chiarezza della norma non lascia adito a dubbi, fermo restando, ovviamente, la facoltà, per codesto Assessorato, di richiedere, prima della decisione del gravame, sia alla Camera interessata che all'Assessorato del lavoro, ogni elemento utile alla decisione dello stesso.
   

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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

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