Gruppo II   Prot. N. /195.11.01 



Oggetto: Obbligo di residenza.




Allegati n...........................


Assessorato Regionale
Industria
P A L E R M O







1. Con la nota suindicata codesto Assessorato, premesso che dall'esame di alcune istanze presentate da funzionari in servizio presso il Corpo regionale delle Miniere è emerso che gli stessi hanno la residenza anagrafica in luogo diverso dalla sede di servizio, chiede l'avviso dello Scrivente "in ordine alla sussistenza dell'obbligo di residenza sancito dall'art. 12 del T.U. 3/57, anche nel caso che il dipendente abbia soltanto il domicilio nel luogo di prestazione del servizio", e allega in copia la nota dell'ispettore generale del CO.RE.MI. 7 maggio 2001, n. 2416, in cui si chiede "Se la mancata ottemperanza a tale norma comporti l'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione di un dovere derivante dal rapporto d'impiego".



2. La soluzione del quesito in esame richiede preliminarmente un breve excursus della disciplina sui doveri dei pubblici dipendenti. Tali doveri, fino alla riforma introdotta con il d. l.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e succ. mod. (ora d. l.vo 30 marzo 2001, n. 165), erano enunciati nel testo unico concernente lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, (articoli da 11 a 17); disposizioni applicabili al personale dell'Amministrazione regionale in virtù del generico rinvio operato dall'art. 51 della l.r. 7/71, per ciò che riguarda i doveri, alla disciplina vigente per gli impiegati civili dello Stato ("I doveri del personale dell'Amministrazione regionale sono quelli previsti dalle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato ...). Il decreto legislativo 29/93 cit., introducendo la c.d. "privatizzazione" del rapporto di pubblico impiego, ha sostanzialmente demandato alla contrattazione collettiva la disciplina dei singoli aspetti del rapporto disponendo, all'art. 72, che le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto "sono applicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi disciplinati dal presente decreto in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati" e che "le disposizioni vigenti cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal presente decreto". Ora, l'art. 43 del contratto collettivo del comparto Ministeri 1994/1997 (approvato con D.C.M. 3 marzo 1995), in vigore dal 17 maggio 1995, elenca tra le norme previgenti incompatibili con il citato contratto (cfr. lett. p) gli articoli da 12 a 17 del T.U. 3/57 in relazione agli istituti contemplati dall'art. 23 dello stesso contratto. Quindi stante il rinvio sopradescritto alla disciplina applicabile ai dipendenti civili dello Stato, è a quest'ultima norma che bisogna fare riferimento per la disciplina dei doveri dei dipendenti dell'Amministrazione regionale ancor prima della privatizzazione del loro rapporto di lavoro in attuazione della l.r. 15 maggio 2000, n. 10.
E poiché l'art. 23, 3° comma, del predetto contratto, alla lettera o), impone ai dipendenti statali soltanto l'onere di comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse, si ritiene che i dipendenti di che trattasi non abbiano violato alcun obbligo.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



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