Gruppo XIV  Prot. N. /190.01.11 



Oggetto: Imposte, tasse e tributi - Tasse concessioni governative regionali - Fattispecie.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE
INDUSTRIA
( rif. nota n. 8801/283sr/3540/Gr. IV
del 14 giugno 2001)

e, p.c.  ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE 

Dipartimento regionale finanze e credito

LORO SEDI

                       




1. Con la lettera in riferimento codesto l'Assessorato regionale dell'industria sottopone all'Ufficio due problematiche riguardanti l'applicazione della tassa sulle concessioni governative regionali.
Premesso che l'E. S.p.a. ha presentato istanza per la voltura di una autorizzazione relativa ad un deposito di oli minerali in favore dell'E.P. S.p.a., in particolare vien chiesto se il relativo provvedimento di voltura sia assoggettabile alla tassa sulle concessioni governative regionali ai sensi dell'art. 39 della tabella approvata con D.M. 20 agosto 1992, ovvero se lo stesso sia esente in forza di quanto previsto dall'art. 38, primo comma, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Si chiede altresì se le autorizzazioni relative a depositi e impianti di distribuzione di carburante utilizzati da aziende private nonché quelle riguardanti gli impianti destinati al rifornimento dei natanti di cui agli artt. 19, 20 e 21 del Decreto assessoriale 9 settembre 1997, siano tassabili ex art. 39 del citato D.M. 20 agosto 1992 ovvero secondo "la previsione residuale" del medesimo decreto ministeriale.
Con successiva nota 3 agosto 2001 n. 019306/6912 lo stesso Assessorato ha poi chiesto a quest'Ufficio di esprimere l'avviso circa "la legittimità dell'imposizione del tributo in oggetto, ...., per il rilascio di autorizzazioni di impianti di carburante per uso privato richieste da pubbliche Amministrazioni".

2. In relazione al primo quesito appare anzitutto opportuno esaminare il disposto dell'art. 38, primo comma, della legge n. 340/2000 ai sensi del quale "alle società per azioni, costituite in applicazione degli articoli 9 e 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché del combinato disposto del comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n, 79 del 1999 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 4 agosto 1999,..., a far data dall'efficacia degli atti di conferimento di impianti, beni e attività alle società stesse, sono trasferiti le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli in via di perfezionamento, concernenti gli impianti, i beni e le attività conferiti, già intestati alla originaria società conferente e alle società conferenti successive".
La riferita disposizione -lungi dall'introdurre una esenzione tributaria che, come tale, deve essere espressamente prevista- determina ope legis il trasferimento dei provvedimenti amministrativi intestati alla società conferente purchè la nuova società per azioni sia stata costituita a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico.
Ciò detto va ora altresì evidenziato che, secondo costante giurisprudenza, qualora il mutamento della titolarità dei provvedimenti amministrativi si realizzi per effetto di una disposizione di legge, la volturazione dei medesimi provvedimenti costituisce, per l'Amministrazione competente, un atto dovuto semprechè, ovviamente, sia verificata la sussistenza delle condizioni legislativamente previste (cfr. TAR Lazio, sez. II, 14/12/1988, n. 1689 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, nella fattispecie, considerata la necessità della adozione di un provvedimento autorizzatorio d voltura, anche indipendentemente da una richiesta in tal senso, e tenuto conto altresì della natura della tassa in questione che ha come presupposto l'attività della Amministrazione ed il conseguente vantaggio che ne ritrae l'interessato, deve concludersi che il provvedimento de quo sia assoggettabile alla tassa sulle concessioni governative regionali ai sensi dell'at. 39 della tariffa approvata con D.M. 20.8.1992 ed applicabile nell'ordinamento regionale in forza del rinvio statico contenuto nella legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 (cfr.,a tal proposito, nota dello scrivente 26 settembre 2001, n. 15375/154.01.11 indirizzata a codesto Assessorato).

Circa il secondo quesito appare determinante la considerazione che la tassa sulle concessioni governative non può essere applicata per analogia (Enciclopedia del diritto, voce: Concessioni governative (tasse sulle) Giuffrè, 1961): conseguentemente l'atto tassabile deve essere espressamente elencato nella tariffa applicabile.
Ciò premesso, atteso che l'art. 39 della tariffa approvata con D.M. 20 agosto 1992 assoggetta a tassazione le concessioni e le autorizzazioni relative a gli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione , risulta coerente con quanto sopra affermato considerare tassabili ai sensi del citato art. 39 solo le autorizzazioni all'installazione di impianti di distribuzione carburanti utilizzati da aziende private in possesso di un parco macchine costituito da mezzi abilitati alla circolazione su strada (cfr. art. 19 D.A. 9.9.1997).
Le autorizzazioni pe gli impianti destinati al rifornimento dei natanti, non rientrando, per ovvi motivi, tra gli atti tassabili ex art. 39 della tabella approvata con D.M. 20.8.1992, risultano invece tassabili -qualora riguardino l'esercizio di una attività commerciale nel senso civilistico del termine- ai sensi dell'art. 86 della medesima tabella che elenca "autorizzazioni, licenze e iscrizioni, non considerate in altri articoli della presente tariffa, richieste dalla legge per l'esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni, arti e mestieri".

Infine per quanto concerne il terzo quesito si osserva brevemente che la "legittimità" dell'imposizione del tributo in oggetto per le autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione dei carburanti utilizzati esclusivamente per autoveicoli della P.A. trova fondamento non solo nell'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, che richiede un provvedimento di autorizzazione dell'Assessorato regionale dell'industria per l'installazione dei predetti impianti ma anche nella disciplina generale del tributo in questione (DPR 26 ottobre 1972, n. 641) che non prevede alcuna esenzione per le pubbliche amministrazioni.
Sul punto si è in sostanza dell'avviso che la prescritta autorizzazione, rientrando tra gli atti espressamente elencati dall'art. 39 della tariffa, non può che essere assoggettata alla tassa de qua.

3. A' termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati " FONS", ed alla conseguente diffusione.


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