Gruppo II
  Prot. N. /180.11.01 



Oggetto: Mutamento mansioni per inidoneità fisica.




Allegati n...........................


Dipartimento regionale del personale,
dei servizi generali, di quiescenza,
previdenza ed assistenza del personale
S E D E







1. Con la nota segnata a margine codesto Dipartimento regionale premesso che: con istanza del 2 novembre 1999, il dr. R.L., dirigente tecnico della condotta agraria di AAAA, ha fatto richiesta di essere dispensato dal servizio per infermità ai sensi dell'art. 129 del T.U. 3/57; che con verbale n. 1 del 17/1/2000 il collegio dell'A.U.S.L., distretto di AAAA, ha giudicato il R.L. "non idoneo in modo permanente al ruolo e profilo professionale di appartenenza, recuperabile in mansioni semplici e non stressanti", e con successiva nota prot. n. 276 del 22/5/2000, il collegio medico ha precisato che le mansioni che potrebbe svolgere sono quelle di archivista, dattilogafo, commesso, centralinista, usciere; che l'Assessorato agricoltura e foreste ha avviato d'ufficio il procedimento di mutamento mansioni dalla qualifica di dirigente tecnico alla qualifica di operatore archivista ai sensi dell'art. 129 del T.U. approvato con D.P.R. 10/1/1957, n. 3 e degli artt. 26 e 29 rispettivamente della l.r. 41/85 e del D.P.R.S. 11/95, e ha trasmesso, per il successivo iter di competenza, il provvedimento già firmato dal dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali; chiede il parere dello Scrivente sulla possibilità di adibire il predetto dipendente a mansioni relative ad una qualifica non immediatamente inferiore a quella di appartenenza.
1 - L'istituto della "dispensa", come è noto, è previsto dall'art. 129 del D.P.R. 10 gennaio 1957, - tuttora in vigore - che, al comma 1, dispone: "Può essere dispensato dal servizio l'impiegato divenuto inabile per motivi di salute salvo che non sia diversamente utilizzato ai sensi dell'art. 71"... . L'art. 71, appena citato, rubricato dispensa dal servizio per infermità prescrive: "Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità..... l'impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica".
Senonchè, l'istituto della dispensa in esame è stato modificato dal D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, con la locuzione "mutamento di mansioni per inidoneità fisica". Infatti l'art. 29 del citato D.P.R. 266/87 stabilisce: "Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'amministrazione non potrà procedere alla dispensa dal servizio per fisica inidoneità prima di avere esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche delle amministrazioni del comparto, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, ma affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale oppure, ove in essa non esistano posti disponibili, a qualifica funzionale inferiore".
Conseguentemente, se da un lato viene ribadito nella sostanza il contenuto dell'art. 71 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
- che ha cessato di avere efficacia dal 17 maggio 1995 ex art. 71 d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165- dall'altro lato, invece, per quanto riguarda l'utilizzazione del dipendente -riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale- introduce l'innovazione della utilizzazione anche in "qualifica funzionale inferiore".
Tuttavia, anche se la norma citata non reca l'avverbio "immediatamente", l'uso del singolare a proposito della "qualifica inferiore" ingenera il dubbio che il declassamento di mansioni non possa avvenire a cascata saltando la qualifica immediatamente inferiore.
Tale dubbio è eliminato dall'art. 26 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, prevalente sulla corrispondente norma statale, che al comma 1, prevede nella fattispecie l'utilizzazione del dipendente "in compiti attinenti alle qualifiche inferiori". E' evidente infatti che la locuzione al plurale..... debba comprendere, non soltanto la qualifica immediatamente inferiore, ma tutte le altre specificate dall'art. 4 della stessa l.r. n. 41/85, che vi rientrano rispetto alla qualifica presa in considerazione.
La disposizione dell'art. 29 del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11, riguardante la stessa fattispecie, non si discosta dalla previsione di cui all'art. 26 della l.r. 41/85, come chiarito nella circolare assessoriale 31 marzo 1995, n. 33968.
S'intende che, se l'impiegato non più idoneo alle mansioni della propria qualifica non accetti il declassamento di mansioni, l'Amministrazione non potrà che procedere alla dispensa, nella specie, peraltro, espressamente chiesta dall'interessato, non potendo il dipendente, in cui favore è prevista la possibilità di essere adibito a mansioni meno gravose, in alternativa all'estinzione del rapporto, essere costretto a svolgere compiti di gran lunga inferiori a quelli della qualifica di appartenenza.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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