Gruppo IV Prot. N. /178.01.11


Oggetto: Comune di XXXX. Lavori urgenti per eliminare pericolo caduta massi dalla Rocca Castello di proprietà privata. Competenza. Quesito.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE
DEI LAVORI PUBBLICI
DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI
P A L E R M O




1. Con la nota cui si risponde viene sottoposta all'esame dello scrivente la questione che brevemente si riassume.
Rappresenta codesta Amministrazione che a seguito di un temporale in data 2 febbraio 2001 si sono staccati due massi dal costone roccioso sulla cui vetta sorge un castello che per mera casualità non hanno provocato danni alle case del sottostante abitato di XXXXX.
Con nota n. 2679 del 27 febbraio 2001 l'Ufficio del Genio Civile di YYYY a seguito di sopralluoghi di propri funzionari ha rappresentato a codesto Dipartimento che "l'avvenuto crollo evidenzia una condizione di potenziale rischio per gli insediamenti edilizi.... . L'esame del luogo ha messo in evidenza la presenza di una condizione di degrado geostrutturale dell'ammasso roccioso... . Sono stati individuati numerosi altri blocchi, anche di consistente volumetria, totalmente disgiunti dall'ammasso ed alcuni mantenuti in posizione per effetto di mutuo contrasto con altri elementi rocciosi".

Rappresenta altresì l'Ufficio predetto che quest'ultimo circa vent'anni fa è intervenuto in zona realizzando un'opera di contenimento in calcestruzzo (sottomurazione).
Ritiene pertanto l'Ufficio del Genio Civile che "ricorrono gli estremi per potere eseguire un intervento in regime d'urgenza ai sensi dell'art. 69 del R.D. 350/1895, mirato alla messa in sicurezza delle aree sottostanti ed alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, il cui importo si stima in lire 200 milioni oltre I.V.A. ed oneri di progettazione articolato come segue:
* Decespugliamento e rimozione della vegetazione infestante;
* Collocazione di rete metallica di protezione del tipo rinforzato con funi di acciaio in modo da realizzare un rafforzamento corticale diffuso su tratti discreti della parete rocciosa maggiormente interessati dal degrado geostrutturale;
* Stabilizzazione in sito dei volumi di grosse dimensioni mediante ancoraggi semiprofondi e fasciature con funi metalliche;
* Opere minori di raccolta acque e rifiniture".
Precisa infine il predetto Ufficio che "il proprietario del Castello e del costone roccioso su cui esso sorge, presente nel corso del sopralluogo, ha dato formale disponibilità sia per potere accedere sui siti che per effettuare i lavori di consolidamento".
Si rappresenta nella nota che si riscontra che "l'Ispettorato tecnico di questo Assessorato a seguito di sopralluogo relazionato con nota n. 1308 del 29/3/2001, pur rilevando il pericolo per la pubblica e privata incolumità, ha suggerito di responsabilizzare il proprietario dell'area affinchè lo stesso provveda direttamente ad eliminare le condizioni di rischio.
Si fa presente poi che l'Avv. C., in nome e per conto del proprietario del castello, con lettera del 10 maggio 2001 indirizzata a codesto Assessorato, "reitera la disponibilità del proprio assistito a collaborare con la pubblica Amministrazione, sia per favorire l'accesso sui luoghi che per consentire le necessarie opere di consolidamento, ma respinge fermamente ogni ipotesi che possa allo stesso essere addebitata la esecuzione di detti lavori, non avendo né causato né contribuito a causare gli eventi calamitosi suddetti".
Con la nota che si riscontra infine si chiede allo scrivente di volere "esprimere il proprio parere in merito alla fondatezza della linea di indirizzo adottata dallo scrivente Dipartimento per gli interventi d'urgenza o di somma urgenza che è quella di intervenire soltanto in via sostitutiva delle Amministrazioni comunali e non dei privati cittadini e se quindi si possa declinare la competenza di intervento. Si prega inoltre di volere far conoscere il proprio avviso in merito alle argomentazioni dell'Avv. C. circa il fatto che le necessarie opere di bonifica e consolidamento devono essere affrontate con immediatezza dalla Pubblica Amministrazione".

2. Dagli atti allegati alla nota che si riscontra emergono i seguenti punti incontroversi:
- il crollo di alcuni grossi volumi rocciosi dell'ordine di 3 - 5 mc "avvenuto in occasione di un intenso temporale abbattutosi in zona;
- assenza di modificazioni del territorio interessato causati da interventi dell'uomo;
- una condizione di potenziale rischio per gli insediamenti edilizi del comune di XXXXX;
- ricorrenza degli estremi per un intervento ex art. 69, R.D. 350/1895 mirato alla messa in sicurezza delle aree sottostanti ed alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- delicatezza e rilevanza, anche economica, dell'intervento di che trattasi;
- piena e formale disponibilità del proprietario delle zone interessate dall'intervento all'accesso nelle stesse per necessari lavori di consolidamento.
Da quanto sin qui evidenziato si appalesa di tutta evidenza che l'intervento di consolidamento cui si ha riguardo è volto non alla difesa della proprietà privata, ma della pubblica incolumità.
Come sottolineato dalla giurisprudenza la Pubblica Amministrazione non può porre a carico del privato la realizzazione di interventi che non siano obiettivamente limitati alla difesa della proprietà, ma rispondano a scopi diversi, così - come ad esempio - quello di garantire la pubblica incolumità. "In quest'ultimo caso l'Amministrazione può ben intervenire, anche con opere da realizzare coattivamente, previa occupazione della proprietà privata, ma non può porre a carico del privato l'onere economico di tali opere, che hanno natura di opere pubbliche in senso tecnico" (T.S.A.P. 29 febbraio 1996, n. 23).
E' appena altresì il caso di osservare che l'accollo dell'intervento de quo al proprietario, come proposto dall'Ispettorato tecnico di codesto Assessorato, appare, a tacer d'altro, in violazione dell'art. 23 della Costituzione, in base al quale nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Sembra conclusivamente allo scrivente che il percorso amministrativo proposto dall'Ufficio del Genio Civile di YYYY con la più volte citata nota n. 2769 del 27 febbraio 2001, sia conforme all'art. 69 del R.D. 350/1895 e all'art. 62 della legge regionale n. 57 del 31 dicembre 1985, in base al quale l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a finanziare interventi di consolidamento, anche se di competenza degli enti locali, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni.


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