Gruppo     III                      /173.11.2001

OGGETTO: EMS - Pagamento spese legali ed oneri derivanti da contenziosi - L.r. 6 giugno 1975, n. 42 art. 13.

   
   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           DELL'INDUSTRIA
                                                                         P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone allo scrivente Ufficio una problematica concernente il pagamento di spese legali, consulenze tecniche ed oneri derivanti da contenziosi EMS - personale dipendente, trasmessi dall'Ente citato a codesto Assessorato per il pagamento.
                 Riferisce codesto Assessorato, che tali oneri venivano posti a carico del fondo di cui all'art. 13, lett. a - L.r. 42/75, gestito dall'EMS.
                 Secondo l'orientamento di codesto Assessorato, dopo l'entrata in vigore della L.r. 5/99 che ha posto in liquidazione gli enti economici, spetta a codesto Assessorato la "gestione" del personale di cui all'articolo prima citato, ma non anche la gestione del fondo, pertanto, gli originari debiti per compensi forensi refluenti nella gestione del fondo citato, permangono in capo all'Ente che mantiene la sua autonoma soggettività giuridica e, benchè in liquidazione, continua ad esistere con un suo patrimonio autonomo.
                 Nell'ipotesi che il pagamento dei predetti oneri siano a carico di codesto Assessorato, si chiede di conoscere se gli stessi possano farsi ricadere nel capitolo (242505 dell'Assessorato) afferente a spese per liti, arbitraggi ecc.
   
                 2. Sulla problematica sottoposta all'attenzione dello scrivente Ufficio, non si condivide l'orientamento manifestato da codesto Assessorato nella nota che si riscontra.
                 La legge regionale 5/99, nel disporre la soppressione e la liquidazione degli enti economici, all'art. 7, comma 6° ha trasferito a codesto Assessorato la "gestione del personale a carico del fondo di cui all'articolo 13 lett. -a- della l.r. 6 giugno 1975 n. 42 e successive modifiche e integrazione.
                 Per quel che concerne il suddetto personale, quindi, si è verificata una successione "ope legis" con conseguente assunzione (da parte di codesto Assessorato) di tutti gli oneri attivi e passivi concernenti il suddetto personale.
                 Va, anche, sottolineato che per tali finalità e soltanto per esse, codesto Assessorato è stato autorizzato ad utilizzare le somme risultanti alla data di entrata in vigore della legge regionale 5/99 stanziati nel capitolo 25303. Dopo l'entrata in vigore della legga appena citata, il fondo a gestione separata non esiste più e il capitolo relativo cambia di numero e di denominazione; infatti non è più intestato "fondo a gestione separata istituito presso l'EMS...." bensì (cap. 25305 -Bilancio di previsione 2000) "somma destinata alla gestione del personale già a carico...", analoga dizione si riscontra nel bilancio di previsione 2001 in relazione al capitolo 243701 (ex 25305). Sia nel bilancio di previsione del 2000 che in quello del 2001 poi, a maggior sostegno dell'orientamento dello scrivente, nei capitoli citati è precisato "...compresi gli eventuali oneri derivanti da contenziosi..." senza limitazione alcuna ma con ovvio riferimento al personale ex art. 13 lett. a -L.r. 42/75.
   
                 E' poi vero che l'EMS benchè posto in liquidazione continua ad esistere con un suo patrimonio autonomo, ma l'attività del liquidatore (e il patrimonio disponibile) è circoscritta a tutto ciò che è necessario per attuare lo scioglimento dell'Ente, mentre per espressa disposizione legislativa il personale ex art. 13 L.r. 42/75 non rientra più tra le incombenze dell'EMS e quindi del suo liquidatore.
                 Anche il riferimento all'art. 111 c.p.c. non costituisce un argomento a favore di codesto Assessorato: l'articolo citato, infatti, costituisce una deroga alla regola generale secondo cui la sentenza non è vincolante nei confronti di chi non ha preso parte al processo, ed afferma il principio che in caso di successione per atto tra vivi o mortis causa (che nell'ipotesi di persone giuridiche equivale alla soppressione dell'ente) la sentenza è vincolante ed ha quindi effetto rispetto al successore (anche a titolo particolare) ossia rispetto a chi è subentrato nel diritto o nell'obbligo dopo che esso sia stato dedotto in giudizio.
                 Se, come sembra di capire dalla nota che si riscontra il pagamento di parcelle che viene chiesto concerne sentenze passate in giudicato in relazione ad un contenzioso relativo al personale di cui all'art. 13 lett. a - L.r. 42/75, l'obbligo di procedere al pagamento è di codesto Assessorato.
                 Infine, non sembra possibile, a parere dello scrivente, addebitare i predetti oneri al capitolo 242505 (ex cap. 24218) che concerne liti, arbitraggi, ecc. ma dell'Assessorato, quindi con una imputazione specifica in cui non è possibile ricomprendere il personale ex art. 13 più volte citato.
   

    * * * *


   
   
                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   Avv. Laura Ingargiola
                                                           L'AVVOCATO GENERALE
                (Anna Maria Ammannato)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    /ms

   

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2001 Avv. Michele Arcadipane