Gruppo     XIV                      /172.01.11

OGGETTO: Agricoltura - Contributi e finanziamenti - Avversità atmosferiche - Subentro nell'esercizio dell'attività agricola.

   
   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           AGRICOLTURA E FORESTE
                                                           Dipartimento Interventi
                                                           Strutturali
                                                                         P A L E R M O
   
                 1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato sottopone allo scrivente una problematica riguardante la concessione dei benefici previsti dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, in favore delle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche.
                 Premesso che le ditte "XXXX - Azienda Floricola 1" e "YYYY s.r.l." -entrambe socie, dal 20 ottobre 1994, dell'associazione "YYYY"- hanno presentato istanza, in data 27 aprile 1996, ai sensi della normativa sopra indicata, per i danni subiti dalle loro aziende a causa delle piogge persistenti verificatesi nel 1995/96, in particolare vien chiesto se la predetta Associazione possa "assumere in proprio" le istanze presentate dalle singole ditte socie.
   
                 2. Ai fini della soluzione del quesito prospettato appare anzitutto opportuno soffermarsi sulla natura delle agevolazioni de quibus.
                 Ed invero, al riguardo si osserva che sia la legge 590/81 che la legge 185/92 evidenziano -come già rilevato dallo scrivente nel parere 27/6/2001, n. 11042/70.01.11, indirizzato a codesto Assessorato- la prevalente destinazione aziendale dei benefici ivi disciplinati: l'art. 1 della legge 590/81 dispone infatti che le misure previste sono finalizzate alla ricostruzione dei capitali di conduzione che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita della produzione causata da calamità naturali o da avversità atmosferiche "i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole"; l'art. 3 della legge n. 185/1992 prevede che "hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole,..., che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile".
                 In altri termini le agevolazioni di che trattasi vanno corrisposte a chi, all'epoca dell'evento calamitoso, conduceva e gestiva l'azienda ed ha subito le conseguenze dannose arrecate dall'evento stesso, dovendo, in ipotesi, anche anticipare le somme necessarie per la ripresa dell'attività produttiva.
                 Tale interpretazione risulta peraltro avvalorata anche dall'art. 6 della legge n. 590/1981 il quale, disponendo che "i benefici di cui alla presente legge" sono "direttamente" corrisposti "agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni ed ai compartecipanti che ne facciano documentata richiesta", confermerebbe la destinazione aziendale delle provvidenze in questione.
                 Ciò premesso va ora altresì rilevato che l'art. 4 dello statuto dell'Associazione "YYYY" prevede che la medesima Associazione si propone, tra l'altro, "la conduzione e la gestione unitaria dei fondi rustici delle aziende associate", nonchè "la gestione comune delle fasi di lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti dai fondi medesimi". Tale previsione evidenzia quindi che dalla data di costituzione dell'Associazione rileva, ai fini in questione, solo l'azienda comune poichè la gestione delle singole aziende associate è, da quel momento, condotta in modo unitario; pertanto solo alla predetta azienda -e cioè all'azienda dell'Associazione- possono essere destinati, alla stregua di quanto sopra considerato, gli interventi in parola.
                 La soluzione qui accolta trova conferma, come rilevato da codesta Amministrazione nella richiesta di parere, nel fatto che l'Associazione de qua, e quindi l'azienda comune, ha ottenuto, per le piogge persistenti del 1995/96, un intervento ai sensi della normativa sopra richiamata.
                 Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, accertato che le singole ditte non avevano titolo per avanzare le istanze presentate, deve concludersi che la predetta Associazione non può "assumere in proprio" le medesime istanze.
   

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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                 

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