Gruppo IV   Prot. N. /168..01.11 



Oggetto: Finanziamento lavori restauro Chiesa XXXX. Diocesi di YYYY quale stazione appaltante. Quesito.




Allegati n...........................


Assessorato regionale beni culturali,
ambientali e P.I.
Dipartimento beni culturali e ambientali
ed educazione permanente
Gruppo VIII
P A L E R M O




1. Con nota 28 maggio 2001 n. 3171 codesto Dipartimento ha chiesto allo scrivente se la Diocesi di YYYY, che ha presentato una richiesta di finanziamento di un progetto di lavori di restauro della Chiesa di XXXX il cui importo complessivo di lire 475.000.000 verrebbe coperto per lire 95.000.000 dalla stessa Diocesi con propri fondi e per la restante parte da codesto Assessorato, possa svolgere le funzioni di stazione appaltante per l'intero importo dei lavori essendo dotata di proprio Ufficio tecnico.
Rappresenta al riguardo codesto Dipartimento con la successiva nota n. 4065 del 26 giugno 2001 - in riscontro alla richiesta di precisazioni dello scrivente n. 10375 del 15 giugno c.a. - che "l'intervento di che trattasi rientra nei compiti istituzionali di tutela e salvaguardia da attuare nei confronti dei beni culturali di cui al D. L.vo 409/99, cui è preposto l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali in virtù del trasferimento di competenze attuato con il D.P.R. 637/75, come disciplinato dall'art. 13 della l.r. 80/77. Graverebbe, infatti, sul capitolo 776016, già 383601, istituito in attuazione del predetto art. 13".

2. Al suesposto quesito non può che rispondersi negativamente ai sensi dell'art. 42, comma 12, della l.r. n. 21 del 1985 e succ. modif. e integr. che, com'è noto, vieta alle amministrazioni pubbliche di avvalersi di soggetti privati - quale nella fattispecie è la Diocesi di YYYY - per l'espletamento delle funzioni di stazione appaltante relativamente alla realizzazione di lavori pubblici come quello cui si ha riguardo nel caso di specie.
Giova ricordare che l'identico divieto di committenza è imposto anche dalla legislazione statale (cfr. art. 19, co. 3, della l. 109 del 1994 e success. modif. e integr.).

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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