Gruppo XIV Prot._______________/165.2001.11


OGGETTO: Organi.- Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ex art. 1, legge 144/1999.- Incarichi.

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO DELLAPROGRAMMAZIONE
(Rif. nota n. 693/C/NU del 18 maggio 2001)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata codesto Dipartimento chiede l'avviso dello scrivente circa la possibilità di integrare il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP) di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con professionisti selezionati sulla base di due bandi diversi, caratterizzati da rilevanti differenze in ordine a titoli di ammissibilità, criteri di selezione, durata del contratto, trattamento economico e ruolo da ricoprire.
Rappresenta, a tal proposito, la richiedente Amministrazione che:
- con D.A. n. 120 del 3 maggio 2000, è stato costituito, nell'ambito della Direzione regionale della Programmazione della Presidenza della Regione, il suddetto NVVIP, e con il medesimo provvedimento si è disposto, per evitare duplicazioni di strutture, l'assorbimento nel nuovo organismo delle funzioni e dei compiti già ascritti al Nucleo di valutazione previsto dall'art. 8 della l.r. 19 maggio 1988, n. 6, ed istituito con D.A. n. 539 del 15 settembre 1999;
- con D.D.R. n. 628 del 14 ottobre 1999 - emanato nel lasso temporale intercorrente tra i sopra citati decreti assessoriali - rilevata la necessità di avviare l'integrazione del Nucleo di valutazione istituito presso la Presidenza della Regione per le finalità di cui all'art. 1 della legge 144/99, erano state avviate le procedure tese ad acquisire, tra l'altro, la disponibilità di un esperto in economia ed analisi ambientale, al quale affidare, mediante apposita convenzione e previa selezione, un "incarico di consulenza non superiore ad un anno";
- esperita la selezione, e risultando idoneo un candidato si è provveduto, con nota n. 897 del 9 maggio 2000, a comunicare formalmente all'interessato tale idoneità, specificando che si sarebbe proceduto alla stipula di apposita convenzione "non appena sarà sciolta la riserva legata all'attivazione del Nucleo di valutazione di cui all'art. 1 della L. 144/99";
- il bando, peraltro in atto in fase di elaborazione, per integrare il NVVIP con esperti esterni, prevederebbe requisiti e contenuto contrattuale non coincidente con quanto a suo tempo previsto con il citato D.D.R 628.

2.- Ai fini della soluzione della questione prospettata si osserva, preliminarmente ed in via generale, che la Pubblica Amministrazione ben può recedere dalle determinazioni già assunte in ordine all'acquisizione di prestazioni lavorative, di forniture o di servizi, qualora lo esigano ragioni di pubblico interesse.
Ed invero - come concordemente, in forza delle norme civilistiche e di settore applicabili nelle diverse fattispecie, ha peraltro ritenuto la giurisprudenza in materia di appalti di lavori pubblici e di forniture di beni e servizi - la P.A. legittimamente procede alla revoca dell'aggiudicazione di un contratto d'appalto già intervenuta quando le opere pubbliche, o i beni ed i servizi, che formavano oggetto della relativa gara, non risultino più necessari.
Ciò in forza della considerazione che, qualora si sia venuta a determinare, durante l'iter procedimentale diretto alla formazione dei contratti, una ragione di pubblico interesse per effetto della quale venga meno ogni pubblica utilità che potrebbe indurre a dare corso ai contratti medesimi, la relativa esecuzione rappresenterebbe soltanto un inutile dispendio di pubblico denaro. In tali ipotesi, in forza di un apprezzamento discrezionale dell'interesse pubblico attuale, prevalente rispetto ad ogni altro interesse coinvolto, l'Amministrazione non può che procedere alla revoca dell'aggiudicazione già disposta, o comunque appare tenuta a non dare ulteriore esecuzione al procedimento.
La sussistenza di tali eventuali ragioni di interesse pubblico deve però trovare una puntuale ed esauriente enunciazione, che costituisce appunto la valida ed adeguata motivazione da porre a supporto della determinazione di non procedere alla stipula o all'esecuzione del contratto.
E ancora da rilevare che in materia di appalti, sia pubblici che privati, vige il principio del recesso ad nutum da parte del committente, che gli consente - tenendo indenne da ogni danno l'appaltatore - di liberarsi dal vincolo contrattuale qualora siano venute meno le ragioni che lo avevano indotto al contratto, e cioè quando sia venuta meno l'utilitas che si riprometteva dall'esecuzione dell'opera o del lavoro affidato.
Inoltre, nell'ambito dei contratti della P.A., l'indubbia natura di provvedimento amministrativo dell'aggiudicazione, la rende suscettibile di formare oggetto di provvedimenti di secondo grado, quali l'annullamento o la revoca d'ufficio.

Ed analoghe considerazioni possono essere svolte in materia di impiego alle dipendenze della P.A, laddove modifiche di pianta organica, o soppressione di posti, o comunque ragioni di interesse pubblico, legittimano, anche in presenza di concorsi già banditi e di procedure concorsuali concluse, la revoca dei relativi atti.

Alla luce delle brevi considerazioni formulate consegue la legittimità della determinazione di codesta Amministrazione di non dare corso all'incarico in discorso qualora si ritenga, con valutazioni discrezionali ma motivate, che l'interesse pubblico attuale confligga con la conclusione della relativa convenzione.

E però si ritiene di dover osservare che le divergenze evidenziate da codesto Dipartimento circa titoli di ammissibilità, criteri di selezione, durata del contratto, trattamento economico e ruolo da ricoprire in ordine ai due incarichi di che trattasi, da un lato appaiono sussistere soltanto in forza di determinazioni ancora da assumere in sede di predisposizione del relativo bando, e dall'altro non appaiono determinanti.
Dall'esame della normativa di riferimento risulta infatti che il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di che trattasi è stato istituito, con il citato D.A. n. 120 - al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, e di garantire il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati dall'Amministrazione regionale - in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 della L. 17 maggio 1999, n. 144, e nel rispetto di quanto prescritto con la direttiva 10 settembre 1999 del Presidente del Consiglio dei Ministri.
La citata direttiva - emanata in esecuzione di quanto disposto dall'art. 1, comma 4 della L. 144/1999, al fine di indicare le caratteristiche organizzative comuni dei NVVIP, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei previsti programmi di attuazione - nell'esplicitare il contenuto della disposizione di riferimento si limita a sancire, per quanto rileva in ordine alla problematica in esame, che le singole amministrazioni costituiscano i nuclei in via autonoma sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale, tenendo conto delle strutture similari esistenti e della necessità di evitare duplicazioni (art. 2, comma 1), che ogni amministrazione proceda a selezionare i componenti del nucleo assicurando l'apporto di professionalità richiesto (art. 3, comma 1), che i nuclei siano composti da professionalità interne, integrate, ove necessario, da professionalità esterne in possesso di identici requisiti e che ai componenti esterni non può essere corrisposto un compenso superiore a lire 160 milione annue lorde (art. 3, comma 2).
Non è dato quindi allo scrivente desumere, dalle richiamate disposizioni, un'individuazione di caratteristiche particolari e non coincidenti con quelle a suo tempo richieste con decreto direttoriale n. 628, risultando invero prescritto soltanto un generico, ed ovvio, riscontro in ordine alla professionalità e competenza.
E la più rilevante discrasia tra l'incarico di componente del NVVIP ed il prefigurato incarico di consulenza (art. 2, D.D.R. n. 628), appare risolvibile in forza di una interpretazione sistematica che tenga altresì conto, in particolare, dell'espressa previsione di quanto previsto dall'art. 4, penultimo comma del decreto direttoriale in discorso, laddove testualmente è disposto che "per i soli esperti nominati componenti del Nucleo di valutazione istituito presso la Presidenza della Regione il compenso e le modalità di svolgimento delle prestazioni richieste saranno determinate secondo le modalità indicate nel D.P.C.M- previsto dall'art. 1, comma 4, della L. 17.5.1999, n. 144".
La riportata previsione, da un lato chiarisce, in conformità a quanto previsto in sede di premessa al decreto, che gli esperti esterni sono selezionati al fine di integrare, quali componenti, il Nucleo in discorso e dall'altro rimette alle determinazioni di cui al D.P.C.M. richiamato, non soltanto la determinazione del compenso, ma anche le modalità di prestazione dell'incarico, tra le quali ben possono ritenersi ricomprese tutte le connotazioni dello stesso in ordine alla natura del ruolo da ricoprire nonché alla durata dell'incarico. E pertanto - preso atto che si è ritenuto che l'esperto, esterno all'Amministrazione regionale, per il profilo professionale "economia ed analisi ambientale" debba essere ricompreso nella composizione del NVVIP - la prefigurata attività di consulenza di cui all'art. 2 del D.D.R. n. 628 non appare da intendersi in senso proprio, limitante le competenze esercitabili, bensì si ritiene possa consentire ogni esplicitazione del ruolo professionale rivestito nella pienezza dei compiti e delle valutazioni che ai componenti dell'Organo appaiono spettare.
Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.




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