Un utile argomento ermeneutico è desumibile invece dalla circolare n. 31669 del 15 dicembre 2000, citata nella richiesta di parere, laddove si esemplifica la "idonea certificazione" che il dipendente regionale coniugato con prole neonatale deve presentare per avvalersi del diritto de quo (certificazione medica attestante l'impossibilità anche temporanea ad accudire ...)"; dando per scontato invero che i puntini sostituiscono il complemento di termine rappresentato dal bambino, si ritiene che la circolare colga esattamente la ratio della norma, che è quella di assicurare al neonato l'assistenza paterna non già in via complementare, bensì sostitutiva, in caso di impedimento, della madre: In questo senso, quindi, per grave infermità sembra doversi intendere qualsiasi malattia che impedisca alla madre di "accudire al bambino, ivi comprese, nella fase di acuzie, malattie che comportano pochi giorni di riposo, come per esempio, una influenza, una colica renale o addominale, etc. | |||
Passando al secondo quesito, si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 del T.U. 26 marzo 2001, n. 151, il datore di lavoro ha facoltà di chiedere la regolarizzazione dei certificati rilasciati, come nella specie, da medici non appartenenti al Servizio sanitario nazionale. Non sembra invece che senza che l'Amministrazione, trattandosi dell'altro coniuge non dipendente dalla stessa, possa disporre al riguardo apposita visita di controllo. |