Gruppo II Prot. N. 162.11.01


Oggetto: Art. 13, L. 53/2000: Astensione dal lavoro padre lavoratore.




Allegati n...........................


Assessorato Agricoltura e Foreste
Dipartimento Interventi Strutturali
P A L E R M O

e, p.c. Dipartimento regionale del personale,
dei servizi generali, di quiescenza ed
assistenza del personale
S E D E


1. Con la suindicata nota codesto Assessorato, con riferimento all'astensione dal lavoro del lavoratore padre di neonato prevista dall'art. 6/bis della l. 9 dicembre 1977, n. 903, introdotto dall'art. 13 della L. 53/2000 dopo avere manifestato "talune perplessità in ordine a cosa debba intendersi per grave infermità della madre e quali siano gli strumenti in possesso dell'Amministrazione per accertare detta gravità", in particolare chiede di conoscere:
1) se il dipendente debba produrre documentazione dalla quale si evinca che detta grave infermità sia stata accertata da struttura pubblica ed in caso affermativo, quale;
2) se l'Amministrazione possa disporre o meno visita di controllo al coniuge non dipendente al fine di riscontrare la certificazione prodotta, ovvero sia sufficiente una certificazione medica di parte.

2. La legge 9 dicembre 1997, n. 903, recante "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro", all'art. 6-bis, aggiunto dall'art. 13 della legge 8 marzo 2000, n. 53, statuisce al primo comma che il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio "in caso di morte o di grave infermità della madre..."
Chiarire con esattezza cosa debba intendersi per "grave infermità" non è compito agevole, non riscontrandosi nella dottrina giuridica e nella giurisprudenza tale nozione, e non essendo utilizzabile ai nostri fini il criterio della durata a cui si attiene l'art. 583, co.1, n. 1, del Codice penale.
Né il comma 2, dell'art. 6-bis della legge 903/77 è di ausilio al riguardo, limitamdosi a prevedere, soltanto, che il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di astenersi dal lavoro deve presentare al datore di lavoro la certificazione relativa alla fattispecie di cui trattasi, senza ulteriore precisazione.
          Un utile argomento ermeneutico è desumibile invece dalla circolare n. 31669 del 15 dicembre 2000, citata nella richiesta di parere, laddove si esemplifica la "idonea certificazione" che il dipendente regionale coniugato con prole neonatale deve presentare per avvalersi del diritto de quo (certificazione medica attestante l'impossibilità anche temporanea ad accudire ...)"; dando per scontato invero che i puntini sostituiscono il complemento di termine rappresentato dal bambino, si ritiene che la circolare colga esattamente la ratio della norma, che è quella di assicurare al neonato l'assistenza paterna non già in via complementare, bensì sostitutiva, in caso di impedimento, della madre: In questo senso, quindi, per grave infermità sembra doversi intendere qualsiasi malattia che impedisca alla madre di "accudire al bambino, ivi comprese, nella fase di acuzie, malattie che comportano pochi giorni di riposo, come per esempio, una influenza, una colica renale o addominale, etc. 
      Passando al secondo quesito, si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 del T.U. 26 marzo 2001, n. 151, il datore di lavoro ha facoltà di chiedere la regolarizzazione dei certificati rilasciati, come nella specie, da medici non appartenenti al Servizio sanitario nazionale. Non sembra invece che senza che l'Amministrazione, trattandosi dell'altro coniuge non dipendente dalla stessa, possa disporre al riguardo apposita visita di controllo. 

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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