Gruppo V  Prot. N. /161.11.01 



Oggetto: Accesso al sistema di accreditamento provvisorio di strutture sanitarie attualmente escluse.




Allegati n...........................


Assessorato regionale sanità
P A L E R M O

Segreteria Giunta regionale
L O R O S E D I



1. Con la lettera sopra indicata codesto Assessorato riferisce di avere "rappresentato alla Giunta regionale di governo la possibilità di includere nel sistema di accreditamento provvisorio, di cui alla vigente normativa, le strutture sanitarie private" attualmente escluse da tale sistema.
Con la stessa lettera vien chiesto l'avviso dell'ufficio -su espressa iniziativa della Giunta di governo- "circa la possibilità, in alternativa alla via legislativa, di procedere con deliberazione amministrativa" a quanto sopra accennato.

2. Con l'art. 8 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni è stato delineato il sistema dell'accreditamento delle strutture sanitarie eroganti prestazioni per conto del servizio sanitario, destinato a sostituire il vecchio modello del "convenzionamento" delle stesse strutture.
Nelle more dell'entrata a regime del nuovo sistema, con l'art. 6, sesto comma della legge 23 dicembre 1994, n. 724 è stato stabilito un regime transitorio (accreditamento per così dire provvisorio), nel quale sono stati inseriti i soggetti già convenzionati e quelli "eroganti prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta" alle condizioni ivi specificate; ai quali il comma 18 ter dell'art. 55 della l.r. 3 novembre 1993, n. 30, introdotto dall'art. 22 della l.r. 6 aprile 1996, n. 26, ha aggiunto "i soggetti eroganti prestazioni di alta e/o altissima specialità indicate nel comma 18" del medesimo articolo 55 "che accettino il sistema della remunerazione sulla base di tariffe predeterminate dalla Regione".

3. Risulta dalle disposizioni testè riferite che il legislatore -sia nazionale che regionale - in attesa che venissero definiti gli ulteriori requisiti di qualificazione per l'esercizio delle attività sanitarie, rispetto a quelli minimi fissati per tutto il territorio nazionale con atto di indirizzo governativo (D.P.R. 14 gennaio 1997), non si è limitato a prevedere un regime transitorio di accreditamento, ma ne ha altresì con precisione circoscritto i limiti, cristallizzando per così dire la situazione delle strutture convenzionate alla data di entrata in vigore del D.lgvo n. 502/1992, e menzionando testualmente gli altri soggetti ammessi al predetto regime transitorio.
Si ritiene in altri termini qui pienamente applicabile il principio "ubi voluit dixit": nel senso che, avendo il legislatore espressamente indicato quali strutture debbano far parte dell'accreditamento provvisorio, abbia per ciò stesso implicitamente riservato alla legge l'inclusione nel predetto regime di qualsivoglia altra struttura sanitaria.
Per questi motivi si è dell'avviso che non possa procedersi all'adempimento de quo nel senso voluto da codesto Assessorato.

* * * * * *


Ai sensi dell'art. 15 secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Trasposizione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale