Gruppo II   Prot. N. /159.01.11 



Oggetto: Applicazione L. 336/70 a soggetto in quiescenza dall' 11/11/1969.




Allegati n...........................


Dipartimento Regionale del Personale
dei Servizi Generali, di Quiescenza
Previdenza ed Assistenza del Personale
Gruppo II - Affari Legali e Contenzioso
Via Abela, 5
P A L E R M O





1. Si fa riferimento alla suindicata nota nella quale, in relazione all'istanza dell'interessato volta al riesame della questione in oggetto alla luce della sentenza T.A.R. Puglia - Sez. I di Bari - del 25 settembre 1991, n. 375, si chiede a quest'Ufficio di verificare eventuali refluenze della suddetta pronuncia sul parere reso in data 27 agosto 1999.

2. Concordando con codesto Dipartimento si ritiene che la sentenza di che trattasi non offra spunti per modificare le conclusioni cui l'Ufficio è pervenuto nella precedente consultazione e ciò a prescindere dalla circostanza che una sola sentenza pronunciata in primo grado non può far ritenere superato il contrapposto orientamento giurisprudenziale.

In particolare, infatti, il T.A.R. Puglia nell'interpretare l'art. 1, quinto comma, del D.L. 3 luglio 1974, n. 261, nel testo introdotto dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355, ha ritenuto il beneficio incrementativo della misura dell'indennità di buonuscita previsto dall'art. 3 della L. 24 maggio 1970, n. 336 come indipen- dente dal congegno del contingentamento dell'esodo e lo ha quindi riconosciuto ad un soggetto che il pensionamento ha conseguito successivamente ed al di fuori del contingentamento stesso.
A tale conclusione il giudice amministrativo è giunto nella considerazione che l'effetto acquisitivo del beneficio, fatto salvo dalla disposizione succitata, si riconnettesse all'art. 3 della L. 336/70 già applicabile al ricorrente.
Poiché nel caso che ci occupa l'interessato non è mai stato destinatario della disposizione da ultimo citata in quanto collocato a riposo prima dell'entrata in vigore della legge 336 del 1970, non può che ribadirsi che allo stesso non spetta alcuno dei benefici previsti da tale norma.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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