Gruppo III  Prot. N. /157.11.2001 



Oggetto: Consiglio di Amministrazione dell' I.R.C.A.C. - Quorum.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
della cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e della pesca

P A L E R M O





1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone all'attenzione dello scrivente Ufficio una problematica concernente il computo del "quorum" per determinare la validità delle seduta del Consiglio di Amministrazione dell'I.R.C.A.C.
Riferisce codesto Assessorato che ai sensi dell'art. 7 L.r. 14.9.1979 n. 212 il C. di A. dell'I.R.C.A.C. è composto dai membri elencati alle lettere a - b - c; per disposizione del 2° comma dell'articolo citato "fanno altresì parte" del C. di A., con voto consultivo, tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle medesime; infine, secondo quanto disposto dall'art. 17 della legge citata, per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione della maggioranza dei "componenti", mentre le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti.
Secondo codesto Assessorato il "quorum" per la validità delle sedute va calcolato tenendo conto anche dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali perché elementi strutturali del C. di A.; secondo l'Ente, invece, la base per la determinazione del quorum è costituita solo dai componenti legittimati ad esprimere voto deliberativo.

2. Sulla problematica posta all'attenzione dello scrivente Ufficio appare opportuno, preliminarmente, operare una distinzione tra "quorum strutturale" costituito dalla maggioranza dei componenti l'organo collegiale e destinato al controllo della validità delle sedute, e "quorum funzionale" costituito dalla maggioranza dei presenti e attinente alla validità delle espressione di volontà mediante votazione.
La dottrina (Galateria; G.B. Verbari in Encicl. Del diritto) è concorde nel ritenere che il collegio deve intendersi formato con la sola presenza dei membri "effettivi" ossia di quei membri cui il potere giuridico è conferito come elemento normale della loro sfera di competenza e che si manifesta nel voto deliberativo.
Ancora più chiaramente la giurisprudenza (C.S. sez. VI, 19.3.1990, n. 389; T.A.R. Abruzzo - Pescara - 27.3.1991 n. 232) ha affermato che "ai fini della determinazione del quorum strutturale per la validità delle sedute di un organo collegiale non possono essere computati i componenti senza diritto di voto".
Invero, nel caso di partecipazione a organi collegiali di componenti con mero voto consultivo la loro partecipazione è finalizzata a scopo di fattiva cooperazione e di ausilio burocratico, infatti dal verbale di seduta deve risultare non solo la presenza dei soggetti medesimi ma anche il contenuto (favorevole o contrario) dell'avviso da essi espresso a dimostrazione di una effettiva partecipazione e non di una semplice muta presenza.
Nei termini il parere dello scrivente.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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