Gruppo XIV   Prot. N. /154.01.11 



Oggetto: Imposte, tasse e tributi. Tasse sulle concessioni governative. Identificazione fattispecie.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento finanze e credito
(rif. a nota 9/5/2001 n. 4984/Gr.2°/F)
P A L E R M O

ASSESSORATO REGIONALE
INDUSTRIA
(rif. a nota 26/6/2001 n. 015667/8890/Gr. VI)
P A L E R M O

1. Con la lettera in riferimento l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze chiede l'avviso dello scrivente su una problematica, sollevata dall'Assessorato regionale dell'industria, concernente l'individuazione di atti e provvedimenti amministrativi da assoggettare a tassa sulle concessioni governative regionali.
Premesso che taluni provvedimenti autorizzativi di competenza del predetto Assessorato regionale dell'industria non sono espressamente elencati nella tariffa di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con DM 28 dicembre 1995, in particolare vien chiesto se tali atti possano o meno rientrare tra quelli indicati nell'art. 22, n. 8 della medesima tariffa.
Con successiva nota 26/6/2001 n. 015667/8890, indirizzata allo scrivente, l'Assessorato regionale dell'industria integrando il quesito posto all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, ha poi chiesto se "per le autorizzazioni alle attività industriali in genere" trovi applicazione, ai fini del pagamento della tassa sulle concessioni governative regionali, la tariffa approvata con DM 28 dicembre 1995 ovvero se, "stante il rinvio statico operato dalla l.r. 24/1993", debba continuarsi ad applicare la precedente tariffa approvata con DM 20 agosto 1992.

2. Preliminarmente si rileva che, per motivi di priorità logica, appare opportuno invertire l'ordine dei quesiti sottoposti allo scrivente ed esaminare anzitutto, in via generale, la disciplina delle tasse sulle concessioni governative regionali.
Al riguardo si osserva che la Regione siciliana ha disciplinato la materia relativa alle tasse sulle concessioni regionali nel titolo II della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24, attraverso la tecnica del rinvio normativo; ed infatti il primo comma dell'art. 6 della predetta l.r. n. 24/1993 dispone che "nelle more della disciplina organica della materia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti ed i provvedimenti di competenza della Regione elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative regionali nella misura prevista dalla tariffa allegata al predetto decreto legislativo, e successive modificazioni".
Il secondo comma del medesimo art. 6 prevede che "continuano ad applicarsi le tasse sulle concessioni governative agli atti ed ai provvedimenti di competenza della Regione inclusi nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e non elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, nella misura prevista dalla tabella annessa al predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni".
La norma in esame richiama gli atti e provvedimenti elencati nella tariffa annessa al D. Lgs. n. 230/1991 (tassa sulle concessioni regionali) nonché quelli non indicati nella predetta tariffa ma inclusi in quella annessa al DPR n. 641/1972 (tassa sulle concessioni governative); ciò ai fini della individuazione dei corrispondenti atti e provvedimenti di competenza della Regione da assoggettare alla tassa sulle concessioni regionali.
Per quanto riguarda la misura della tassa in questione, il primo ed il secondo comma del riportato art. 6 rinviano rispettivamente alla tariffa allegata al D. Lgs. n. 230/1991 e successive modificazioni per gli atti elencati nella medesima tariffa, nonché alla tabella annessa al D.P.R. n. 641/1972 e successive modificazioni per gli atti indicati in quest'ultima tabella.
Ciò premesso va ora rilevato che, alla stregua di una interpretazione strettamente letterale, sia il primo che il secondo comma del citato art. 6 sembrano operare un rinvio statico ai fini della individuazione degli atti e provvedimenti da assoggettare alla tassa sulle concessioni regionali, e un rinvio di tipo dinamico per la determinazione della misura del tributo.
In altri termini, nella prima ipotesi la normativa statale richiamata si applicherebbe nell'ordinamento regionale secondo la sua formulazione vigente al momento della entrata in vigore della l.r. n. 24/1993 (rinvio statico o recettivo); mentre nella seconda ipotesi l'espressione "e successive modificazioni" utilizzata dal legislatore regionale, evidenzierebbe un rinvio di tipo dinamico o non recettizio che tiene conto delle modifiche eventualmente intervenute nell'ordinamento statale con riferimento alla normativa richiamata.
Tuttavia la ricostruzione interpretativa testè proposta suscita, ad avviso dello scrivente, qualche perplessità non soltanto per il fatto in sé della atipica presenza di due tipi di rinvio nello stesso comma di una medesima disposizione normativa, ma anche e soprattutto in relazione a due ulteriori argomentazioni che evidenziano la natura statica dei rinvii effettuati e che derivano dalla necessità di considerare, oltre al tenore letterale della norma in questione, anche il suo significato e la sua portata logica .
Ed invero sotto tale profilo si osserva in primo luogo che qualora nell'ordinamento statale intervenga una modifica consistente nella soppressione di una voce della tariffa, l'atto non più tassabile continuerebbe a rimanere tale nell'ordinamento regionale posto che il rinvio per l'individuazione degli atti e provvedimenti, come già osservato, non tiene conto delle modifiche intervenute nella normativa richiamata; tuttavia la tassa in questione diventerebbe comunque inapplicabile nell'ordinamento regionale poiché, nell'ipotesi sopra formulata, il corrispondente ammontare è stato soppresso in sede statale.
Conseguentemente, al fine di evitare il verificarsi di una situazione analoga a quella prospettata, appare logico considerare statico anche il rinvio operato in relazione alla misura del tributo di che trattasi.
Del resto non appare altresì superfluo sottolineare che, pur in assenza della norma di cui all'art. 6 l.r. n. 24/1993, la normativa statale in materia di concessioni regionali e di concessioni governative avrebbe comunque trovato applicazione nell'ordinamento della Regione siciliana in forza dell'art. 6, comma primo, delle norme di attuazione dello statuto regionale in materia finanziaria (DPR 26 luglio 1965, n. 1074), ai sensi del quale "le disposizioni delle leggi tributarie dello Stato hanno vigore e si applicano anche nel territorio della regione".
Tale ulteriore argomentazione confermerebbe l'interpretazione qui accolta circa la natura statica dei rinvii operati nonché circa la ratio della norma de qua che è quella di "cristallizzare" nell'ordinamento regionale la normativa richiamata, posto che viceversa la norma in esame dovrebbe considerarsi superflua.
Pertanto alla stregua delle superiori argomentazioni - ribadendo l'avviso già espresso dallo scrivente con nota 28 giugno 1997, n. 13110/204.97.11 indirizzata all'Assessorato regionale dell'industria e, per conoscenza, all'Assessorato regionale del Bilancio, Direzione finanze - deve concludersi che l'espressione "successive modificazioni" contenuta nell'art. 6 della l.r. 24/1993 va intesa nel senso che il rinvio riguarda la normativa statale con le modifiche intervenute fino al momento dell'entrata in vigore della l.r. n. 24/1993; in particolare, per quanto qui rileva con riferimento al secondo quesito, si precisa che, almeno fino a quando non sarà diversamente disposto, nell'ordinamento regionale continua ad applicarsi - sia per l'individuazione degli atti soggetti a tassazione sia per la determinazione dell'ammontare della relativa tassa - la tariffa approvata con DM 20 agosto 1992 e cioè quella vigente al momento della emanazione della l.r. n. 24/1993, mentre non trova applicazione quella attualmente vigente nell'ordinamento statale approvata con DM 28 dicembre 1995.

3. Passando ora al primo quesito si osserva che, coerentemente a quanto sopra affermato, l'individuazione degli atti e provvedimenti tassabili va effettuata non con riferimento all'art. 22 della tariffa annessa al DM 28 dicembre 1995, bensì all'art. 86 della tariffa annessa al DM 20 agosto 1992 il quale individua quali atti soggetti a tassa le "autorizzazioni, licenze e iscrizioni, non considerate negli altri articoli della presente tariffa, richieste dalla legge per l'esercizio di attività industriali o commerciali o di professioni, arti o mestieri", differenziando il relativo ammontare a seconda che si tratti appunto di esercizio di attività industriali o commerciali, di professioni, ed ancora di arti e mestieri.
Presupposto del tributo, nel caso de quo , è quindi l'adozione di atti o provvedimenti rientranti tra le tipologie indicate dal riportato art. 86 che riguardino l'esercizio di attività dirette alla produzione di beni o di servizi, ovvero di attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ancora l'esercizio di attività professionali, di arti o mestieri.
In altri termini deve ritenersi che ogni qualvolta si realizzi il presupposto del tributo - e cioè l'adozione da parte della Amministrazione regionale di provvedimenti autorizzativi, licenze o iscrizioni nell'esercizio di funzioni proprie - ciò comporta la corresponsione della tassa di concessione governativa regionale.
Ciò premesso si rileva conclusivamente che, attesa l'ampia e generica formulazione contenuta nel riportato art. 86 della tariffa, tutti i provvedimenti autorizzativi di competenza dell'Assessorato regionale dell'industria indicati nella richiesta di parere - riguardando attività industriali nel senso civilistico del termine sopra precisato - appaiono assoggettabili a tassa sulle concessioni governative regionali sebbene non espressamente elencati nella tariffa.
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4. A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.


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