Gruppo II   Prot. N. /152.01.11 



Oggetto: Problemi relativi alle competenze in materia di vigilanza e controllo della Regione sull'attività degli enti locali.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
degli enti locali
Dipartimento regionale
Enti locali
S E D E



1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento chiede l'avviso dello Scrivente circa l'individuazione dell'organo competente all'emanazione di determinati atti di settore, alla luce del nuovo sistema organizzativo della Regione introdotto con la l.r. 10/2000 ed imperniato sulla netta separazione tra funzioni di indirizzo politico e poteri di gestione.
In particolare, il quesito riguarda i seguenti punti:
a) se nelle ipotesi previste dagli artt. 53 e 54 OREL e dall'art. 40 della l. 142/90, come introdotto dall'art. 1, lett. g), l.r. 48/91, la competenza alla nomina del commissario straordinario, contestuale alla dichiarazione di decadenza o alla pronunzia di scioglimento del Consiglio, rientri tra i compiti di direzione politica o tra i poteri di gestione amministrativa.
b) se, nell'esercizio del potere sostitutivo ex art. 24 e ss. della l.r. 44/91, le nomine, rispettivamente, di commissari ad acta, commissari provveditori ed ispettori presso enti locali siano ascrivibili alla competenza dei dirigenti o a quella dell'Assessore.
Codesto Dipartimento ritiene che la nomina dei commissari straordinari "sembra afferire pienamente al potere politico" rientrando, conseguentemente, nelle ipotesi di cui all'art. 2, co. 1, l.r. 10/2000, mentre, per i controlli sostitutivi e ispettivi nonché per il controllo e vigilanza delle IIPAB, le nomine in questione potrebbero rientrare nelle competenze dirigenziali ex art. 7, l.r. 10/2000.

2. Circa i problemi prospettati va osservato, in generale, concordando con quanto espresso dalla Segreteria generale nella nota citata dalla richiedente amministrazione, che la nuova ripartizione dei ruoli tra potere politico e burocratico risulta improntata ad una rigida ed effettiva separazione. Ai dirigenti generali, infatti, compete, nell'ambito degli indirizzi prefissati, tutta l'attività di amministrazione concreta, anche ove essa si estrinsechi attraverso atti d'imperio; rimangono attratte, invece, nelle attribuzioni degli organi politici gli atti di discrezionalità politica.
Tale criterio assume, comunque, valore solo tendenziale, dovendo, per la soluzione di specifici problemi riferirsi analiticamente alle norme di settore applicabili al caso concreto.
Ciò premesso, passando al quesito sub a) va evidenziato che i decreti che dichiarano la decadenza o pronunziano lo scioglimento del consiglio comunale presuppongono una valutazione in ordine alla stabilità e continuità degli enti in discorso alla stregua di valori essenziali costituzionalmente garantiti e attengono al diritto degli eletti a svolgere il munus affidatogli dal corpo elettorale. La nomina contestuale del commissario straordinario, finalizzata, appunto, a garantire la continuità dell'ente nonostante la cessazione degli organi ordinari è parte integrante ed inscindibile dei predetti decreti e costituisce atto d'alta amministrazione rimesso, perciò, alla responsabilità di vertice della Regione (cfr. C.G.A. parere n. 290/01 del 2 maggio 2001).
Ciò del resto trova conferma nella novella all'art. 55 O.R.E.L. introdotta dall'art. 14 della l.r. 23 dicembre 2000, n. 30, che ha lasciato inalterata la competenza del Presidente della Regione sulla nomina de qua.
Quanto ai quesiti sub b), va osservato, che l'esercizio del potere sostitutivo regionale nei confronti degli enti inadempienti ex artt. 24 l.r. 44/91, opera non incide sulla posizione degli organi, che rimangono al loro posto, ma opera a livello di funzione e scatta allorquando l'omissione del titolare della funzione imponga l'intervento del sostituto al fine di curare un interesse pubblico che non può essere trascurato.
Tale sostituzione avviene, dunque, nell'ambito dell'attività procedimentale e a tutela della gestione amministrativa. E' da condividere, pertanto la conclusione che gli atti conseguenti, privi di quei caratteri di discrezionalità implicante valutazioni d'ordine politico siano devoluti alla dirigenza, stante il criterio di separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa sopradelineato.
L'art. 27, relativo alla facoltà di nomina dei commissari provveditori in caso di "gravi disfunzioni di servizi comunali e provinciali", viceversa sembra lasciare spazio a valutazioni di ordine politico sia in ordine alla gravità delle disfunzioni che in merito alla opportunità della nomina. L'esercizio di tale potere quindi è da ritenersi tuttora riservato all'Assessore regionale per gli enti locali.
Circa, infine, la competenza all'esercizio del potere sostitutivo sulle istituzioni di assistenza e beneficenza valgono, sostanzialmente, le stesse considerazioni esposte con riguardo agli enti territoriali, atteso che la nomina di soggetti in sostituzione di organi ordinari di enti (ancorchè non elettivi) costituisce, comunque, affidamento di funzioni avente carattere fiduciario e, conseguentemente, espressione di potestà di indirizzo.



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