Gruppo IV   Prot. N. /150.01.11 



Oggetto: Istituto XXXX. Lavori urgenti e indifferibili di sistemazione area retrostante l'Istituto. Affidamento da parte del consulente tecnico. Applicabilità art. 2041 c.c. Quesito.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
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PUBBLICA ISTRUZIONE
P A L E R M O






1. Con la nota che si riscontra viene trasmessa allo scrivente la lettera prot. n. 1881 del 26/4/2001 dell'Istituto XXXX con la quale si chiede l'avviso di questo Ufficio in ordine alla possibilità di applicare l'art. 2041 c.c. al fine di procedere al pagamento dei lavori urgenti ed indifferibili di sistemazione dell'area retrostante l'Istituto (di importo pari a £. 14.000.000) eseguiti dalla MMMM e a questa affidati dal consulente tecnico dell'istituto, Ing. G.V. in mancanza a monte di un provvedimento autorizzativo e senza esperire alcuna delle procedure previste dalle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
Rappresenta in proposito l'Istituto che il consulente succitato con nota n. 4619 del 10/10/2000 riferiva di avere fatto eseguire i lavori di comune accordo con il Commissario straordinario dott. T., ma questi, su richiesta di chiarimenti del Consiglio d'Amministrazione successivamente insediatosi, comunicava che "il Consulente tecnico gli aveva riferito sulla necessità di eseguire lavori urgenti e d'avergli dato mandato di verificare quali lavori occorressero", senza avere però avuto ulteriori notizie.

2. L'art. 2041 del codice civile disciplina l'azione di arricchimento senza causa configurabile quando l'arricchimento ingiustificato di un soggetto (locupletatio) consegue ad una prestazione effettuata dall'altra parte in assenza di titolo giuridico valido ed efficace. Per giurisprudenza consolidata l'esperibilità di tale azione nei confronti di una Pubblica Amministrazione presuppone, non solo il fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione vantaggiosa, ma anche il riconoscimento (esplicito o implicito) della relativa utilità da parte della stessa.
Nella fattispecie in esame la prestazione è stata eseguita dalla Ditta MMMM su incarico del consulente tecnico dell'Istituto il quale non ha alcun potere di rappresentanza contrattuale dello stesso, e quindi in mancanza di valido contratto.
Infatti il disciplinare di incarico relativo alla suindicata consulenza (allegato alla nota che si riscontra) non prevede la possibilità che il consulente disponga in ordine all'affidamento dei lavori quantunque qualificati indifferibili (nel qual caso, ai sensi dell'art. 1 avrebbe dovuto limitarsi a redigere il progetto e a formulare il preventivo "in base al quale verranno autorizzati i lavori, fermo restando l'osservanza degli adempimenti previsti delle vigenti disposizioni di legge che regolano la materia").
Per altro verso, la Ditta MMMM ha provveduto ad eseguire la prestazione senza accertarsi della validità ed efficacia della richiesta.
Tuttavia, qualora il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto XXXX intenda comunque riconoscere il vantaggio derivante dalla prestazione eseguita sine titulo, potrebbe ricorrere alla ricognizione di debito, istituto configuratosi nella prassi e nella giurisprudenza in applicazione dei summenzionati principi desumibili dagli artt. 2041 - 2042 cod. civ.
La ricognizione di debito si concretizza - sotto il profilo sostanziale - in un atto negoziale con il quale l'Amministrazione, nei casi in cui si sia verificato in proprio favore un incremento di ricchezza senza giusta causa, con correlativo pregiudizio di altro soggetto, unilateralmente accerta l'utile versum, vale a dire l'entità dell'arricchimento (Corte Conti, Sez. contr., 22/9/95, n. 123).
Poiché la ricognizione di debito è fonte di obbligazioni, non può essere considerata uno strumento sostitutivo della normale attività contrattuale, ma è un'istituto extra ordinem cui l'Amministrazione può ricorrere quando, per circostanze eccezionali, è impossibilitata a tradurre nelle forme che le sono proprie le manifestazioni della sua attività negoziale (Corte Conti Sez. contr. 27/9/94, n. 74 e 20/10/94, n. 112).
Presupposti sostanziali per il riconoscimento unilaterale delle prestazioni eseguite da un privato sono quindi: la mancanza di un regolare rapporto contrattuale, la valutazione positiva in termini d'utilità della prestazione per l'Amministrazione con correlativo arricchimento della stessa e quantificazione monetaria del vantaggio conseguito (Corte dei Conti, Sez. contr. 7/2/95, n. 9; Cons. Stato, II, 19/2/97, n. 295/97).
L'obbligazione pecunaria che ne deriva non può assumere carattere risarcitorio o di corrispettivo, ma di mero indennizzo, nei limiti del minor valore tra l'incremento patrimoniale verificatosi per l'Amministrazione e la contrazione patrimoniale sofferta dalla controparte (Cons. Stato n. 295/97 cit; Corte dei Conti n. 74/94 cit.).
In base alle suesposte considerazioni sembra allo scrivente che il Consiglio di amministrazione, verificata l'effettiva urgenza ed indefferibilità dei lavori eseguiti a salvaguardia dell'incolumità, e riconosciutane l'utilità, possa, in applicazione dei principi di cui all'art. 2041, manifestare la volontà di ricognizione del debito nei confronti dell'impresa motivando congruamente l'atto con cui dispone detto "eccezionale" regolamento dei rapporti con i privati, ciò anche tenuto conto che presumibilmente l'Impresa agirà nei confronti di codesto Istituto ai sensi del medesimo art. 2041 cod. civ.



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