Gruppo IV   Prot. N. /148.01.11 



Oggetto: Cooperativa edilizia PPPP di XXXX in liquidazione coatta amministrativa - Revoca contributo.




Allegati n...........................


Assessorato regionale Cooperazione,
Commercio, Artigianato e Pesca
Dipartimento Cooperazione,
Commercio e Artigianato
P A L E R M O



1. Con la nota cui si risponde viene rappresentato quanto segue.
Con nota del marzo 2001 la ex SSSS, in liquidazione coatta amministrativa, ha chiesto a codesto Assessorato di comunicare le proprie decisioni in ordine all'erogazione dei contributi relativi ai mutui concessi alla Cooperativa edilizia PPPP di XXXX, di cui all'art. 1 della L.r. 79/75.
In particolare non risultano erogati dal 1992, il concorso interessi relativo al mutuo di L. 987 milioni di cui al D.A. 1139/84 e, dal 1996, quello relativo al mutuo di L. 813 milioni di cui al D.A. 833/86.
La sospensione dei pagamenti è stata disposta in via cautelativa atteso che con D.A. 899/91, essendo stato dichiarato dal Tribunale di XXXX lo stato di insolvenza, la cooperativa in oggetto è stata sciolta e posta in liquidazione coatta amministrativa.
Rileva codesto Dipartimento che la cooperativa è stata sciolta prima di raggiungere lo scopo sociale, ossia l'assegnazione degli alloggi ai soci, i quali risultano tuttavia avere la disponibilità degli alloggi in qualità di custodi e continuano a versare i ratei dei mutui alla ex SSSS.
Codesta amministrazione ritiene di dovere procedere alla revoca delle agevolazioni già concesse alla cooperativa, essendo venuti meno i piani di ammortamento predisposti dall'Istituto mutuante e, con essi, la causa del contributo regionale sugli interessi.
Il provvedimento di revoca, una volta assunto, andrebbe notificato al liquidatore della società per l'insinuazione nel passivo e all'Istituto di credito per il seguito di sua competenza.
Sulla legittimità di un eventuale provvedimento di revoca vien chiesto l'avviso dello Scrivente.

2. In base a quanto risulta dalla nota in riferimento e dalla scarna documentazione allegata, sembra allo Scrivente di potere condividere la decisione - assunta da codesto Assessorato - di sospendere i pagamenti del concorso interessi sui mutui meglio descritti in premessa.
Infatti, essendo venuto meno, in seguito allo scioglimento e alla messa in liquidazione della cooperativa, il soggetto beneficiario del contributo regionale, ragionevolmente è stata disposta la sospensione della erogazione dello stesso contributo.
Quanto, invece, alla suesposta revoca delle agevolazioni già concesse alla cooperativa PPPP, si impongono alcune considerazioni.
Stando a quanto dichiarato da codesto Dipartimento, gli alloggi, pur non essendo stati formalmente assegnati ai soci, risultano nella loro disponibilità. Può pertanto argomentarsi, a fortiori, che gli stessi alloggi sono stati realizzati dalla cooperativa.
Giova ricordare al riguardo che l'art. 1 della L.r. 79/75 - che autorizza l'Assessore regionale per la cooperazione a concedere alle cooperative edilizie contributi sugli interessi dei mutui contratti per l'acquisizione delle aree e per la costruzione degli alloggi - ha la finalità di agevolare la realizzazione di alloggi sociali.
Tale finalità, anche in assenza di un provvedimento formale di assegnazione degli alloggi realizzati ai soci sembra essere stata raggiunta dalla cooperativa in oggetto.
Sembra pertanto allo Scrivente che la decisione di procedere alla revoca dei contributi già concessi sia da condividere in relazione ai contributi erogati successivamente allo scioglimento e alla messa in liquidazione della società, e non invece in relazione a quelli erogati prima dell'adozione del decreto di scioglimento.
Questi ultimi, infatti, in linea con la finalità prevista dal citato art. 1 della L.r. 79/75, hanno agevolato la realizzazione degli alloggi sociali che, di fatto, già sono nella disponibilità dei soci e che potrebbero anche essere loro formalmente assegnati con provvedimento del Commissario liquidatore.
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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