Gruppo IV Prot. N. /145.01.11


Oggetto: Cooperativa edilizia XXXX di YYYY - Art. 98 del R.D. 1165/38 e art. 20 della L. 179/92. Obbligo di occupazione dell'alloggio. Quesito.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
Cooperazione, commercio,
artigianato e pesca
Dipartimento cooperazione,
commercio e artigianato
P A L E R M O




1. Con la nota cui si risponde codesto Assessorato pone un quesito concernente l'applicazione dell'art. 98 del R.D. n. 1165 del 1938 che, al comma 3, impone al socio di cooperativa edilizia di occupare l'alloggio assegnatogli entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.
In particolare codesto Assessorato rappresenta che, avendo accertato che il sig. C.V., socio della cooperativa edilizia indicata in oggetto, non ha mai avuto la residenza anagrafica nell'alloggio assegnatogli, con nota del 29.1.2001 gli ha comunicato l'avvio delle procedure per la revoca del contributo regionale concesso.
Il figlio del Sig. C.V., con nota del 9.2.2001, ha replicato che il padre, pur non avendo perfezionato il trasferimento della residenza presso l'alloggio sociale, lo ha effettivamente occupato fin dalla data della consegna. A sostegno di tale assunto lo stesso ha riferito l'esistenza dei contratti di utenza domestica, allegando altresì le dichiarazioni di altri tre soci della cooperativa volte a testimoniare l'occupazione dell'alloggio da parte del Sig. C.V..
Ciò posto codesto Assessorato, considerato che il citato art. 98 del R.D. 1165/38 obbliga il socio assegnatario ad occupare l'alloggio senza specificare altro, chiede allo Scrivente se possa darsi seguito alla sanzione della revoca del contributo.
Considerato poi che il Sig. C.V. ha acquistato la proprietà dell'immobile con atto del 30.6.1995, chiede altresì se la libertà di disposizione dell'alloggio di edilizia agevolata, decorso il primo quinquennio dall'assegnazione o dall'acquisto, prevista dall'art. 20 della L. 179/92, possa essere riferita anche all'obbligo di occupazione dell'alloggio di cui al citato art. 98.

2. L'art. 98 del R.D. 28 aprile 1938 n.1165, recante il Testo Unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica, al terzo comma dispone che: "E' fatto obbligo al socio di occupare l'alloggio assegnatogli entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna, sotto pena di decadenza dall'assegnazione, salvo suo ricorso entro detto termine alla Commissione di vigilanza".
L'art. 1 della L. 9 febbraio 1963, n. 131 aggiunge che: "I Consigli di amministrazione delle cooperative edilizie..., nel redigere il verbale di consegna di cui all'art. 98 del R.D. 28 aprile 1938 n. 1165, devono espressamente far noto al socio che prende in consegna l'appartamento che egli ha il dovere di occupare l'alloggio entro trenta giorni dalla consegna, sotto pena di decadenza dall'assegnazione, o inserendo tale avvertimento nel citato verbale di consegna, ovvero con specifico atto distinto e firmato per conoscenza dal socio".
Come si evince dal testo delle norme appena richiamate l'obbligo di occupazione dell'alloggio sociale è stato previsto dal legislatore in modo alquanto generico.
A precisarne il contenuto è tuttavia ripetutamente intervenuta la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che qui conviene brevemente richiamare.
Con sentenza 7 giugno 1977 n. 594 - citata da codesto Assessorato nella nota in riferimento - la IV Sezione ha affermato che: "L'occupazione dell'alloggio da parte del socio di cooperativa edilizia, ai sensi dell'art. 98 del T.U. 28 aprile 1938 n. 1165, non consiste in una semplice presa di possesso... ma si configura solo quando l'assegnatario dell'alloggio vi abbia fissato effettivamente e stabilmente la propria abitazione, la sede esclusiva o principale della propria vita domestica, consistendo essa in una situazione necessariamente duratura, in una consuetudine di vita".
La stessa Sezione, con sentenza 26 aprile 1968 n. 255, osservava che: "L'occupazione dell'alloggio cooperativo assegnato ad un socio, dovendo essere effettiva, non può essere sostituita da un complesso di vari atti... i quali denotano soltanto l'intenzione di procedere all'occupazione...; pertanto, in mancanza dell'effettiva occupazione stabile dell'alloggio da parte dell'assegnatario, è legittima la dichiarazione di decadenza dall'assegnazione ... a nulla rilevando che l'assegnatario... abbia trasferito al nuovo indirizzo l'iscrizione anagrafica ed abbia compiuto nell'alloggio un saltuario soggiorno".
Nella prima delle decisioni riportate si afferma anche che: "Nell'ipotesi che, trascorsi alcuni anni dall'assegnazione, si riscontri che l'assegnatario non occupi attualmente l'alloggio, è legittima la declaratoria di decadenza, nella ragionevole presunzione che l'occupazione non sia mai stata eseguita, ove l'interessato non dimostri, o almeno indichi, le circostanze sopravvenute che l'hanno indotto a trasferirsi altrove, dopo essersi stabilmente insediato nell'alloggio assegnatogli".
A questa stessa decisione ha fatto riferimento codesto Assessorato, nella propria circolare 5 ottobre 1994 n.6490, contenente disposizioni per l'attuazione delle LL.RR. n. 79/75 e n. 95/77, riguardanti le cooperative edilizie, nel paragrafo relativo alla consegna degli alloggi, laddove si afferma che: "L'occupazione dell'alloggio non consiste in una semplice presa di possesso, ma si realizza solo quando l'assegnatario dell'alloggio vi abbia fissato effettivamente e stabilmente la propria abitazione, la sede esclusiva o principale della propria vita domestica; pertanto, ove, trascorsi alcuni anni, si accerti che l'assegnatario non occupi in atto l'alloggio, è legittima la presunzione che l'occupazione non sia mai stata eseguita, salvo che l'interessato dimostri le circostanze sopravvenute che lo hanno indotto a trasferirsi dopo essersi stabilmente insediato nell'alloggio (Cons. di Stato, 1977, I, 957)".
Dalla giurisprudenza richiamata, in parte fatta propria da codesto Assessorato, si evince che l'occupazione dell'alloggio sociale si configura quando l'assegnatario vi abbia fissato, in modo effettivo, stabile e duraturo, la propria abitazione; che il trasferimento della residenza anagrafica presso l'alloggio sociale non vale di per sé a provare l'avvenuta occupazione dell'alloggio da parte dell'assegnatario; che, infine nel caso in cui, trascorsi alcuni anni dall'assegnazione, si riscontri che l'assegnatario non occupi l'alloggio, è legittima la declaratoria di decadenza a meno che l'interessato non dimostri le circostanze che lo hanno indotto a trasferirsi altrove, dopo essersi stabilmente insediato nell'alloggio sociale.

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Alla luce di tali principi generali conviene considerare la fattispecie in esame.
Allo scrivente in particolare vien chiesto di valutare se il mancato trasferimento della residenza anagrafica presso l'alloggio sociale possa di per sé giustificare la presunzione di una mancata occupazione dell'alloggio sociale e, con essa, la sanzione della revoca del contributo regionale.
Ora, poiché il citato art. 98 del R.D. n. 1165/38, nel prevedere l'obbligo del socio assegnatario di occupare l'alloggio sociale, non aggiunge altro e poiché la giurisprudenza ha inteso l'obbligo di occupazione come presa di possesso effettiva e non formale, non sembra allo Scrivente che il mancato trasferimento di residenza possa spiegare di per sé una rilevanza decisiva al fine di stabilire se vi sia stata occupazione dell'alloggio da parte dell'interessato.
A ciò consegue che come il trasferimento della residenza anagrafica presso l'alloggio sociale di per sé non vale a provare l'avvenuta occupazione, così il mancato trasferimento della residenza anagrafica di per sé non può valere ad escludere che vi sia stata una effettiva, stabile e duratura occupazione dell'alloggio.
Tutto ciò considerato, sembra allo Scrivente che non sia il caso di dare seguito alla sanzione della revoca del contributo regionale.
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Quanto, poi, alla possibilità di riferire il disposto dell'art. 20 della L. 179/92 anche all'occupazione degli alloggi di edilizia agevolata, questa sembra doversi escludere, essendo tale norma chiaramente volta a disciplinare l'alienazione e la locazione di tali alloggi e non anche l'occupazione di essi.
Del resto l'istituto dell'occupazione non è in alcun modo assimilabile ai primi due, non contemplando, a tacer d'altro, la figura del subentrante, su cui invece fa leva il citato art. 20.
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Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".













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