Gruppo    IV                            /143.01.11

OGGETTO: Appalto servizio affissione stradale. Ditta XXXX - Irregolarità nell'esecuzione. Quesito.

   
   
   
                                                             Presidenza Regione
                                                             Dipartimento della
                                                             Programmazione
                                                             PALERMO
   
   
1.            Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente "in ordine alla possibilità di effettuare il pagamento del servizio" in oggetto indicato in favore della ditta affidataria alla quale si rimprovera da parte di codesto Dipartimento committente di non avere eseguito la campagna pubblicitaria nell'intero territorio regionale ma solamente nelle città di Palermo, Catania, Messina, Siracusa e Trapani.
   
   2.            La contestazione mossa alla succitata ditta appare destituita di fondamento. Invero, come si desume chiaramente dalla lettera-offerta del 20 dicembre 1999 presentata dalla ditta XXXX all'Amministrazione regionale (da quest'ultima peraltro sollecitata con nota n.1178 del 17 dicembre 1999), la ditta ha proposto i servizi ivi dettagliatamente specificati per la città di Palermo-Catania-Messina-Trapani e Siracusa (circuito esclusivo Posterssystem ill. + Poster tradizionali); per le città di Messina-Trapani-Agrigento-Siracusa-Caltanissetta (Circuito esclusivo Pensiline cm 100 x 140); Palermo Punta Raisi (circuito manifesti su spazi  luminosi multiformato) al prezzo complessivo di lire centomilioni.
                 Alla predetta offerta codesto Dipartimento ha aderito in pieno come si desume in modo evidente dal primo paragrafo della lettera n.1305 del 23 dicembre 1999 indirizzata alla ditta XXXX: "Con riferimento alla nota del 20. 12. 99, con la quale è stata formalizzata la vostra migliore offerta per la realizzazione di una campagna di affissioni stradali ... questa amministrazione con la presente affida a codesta Società ... il servizio per l'importo di £. 100. 000. 000 più I. V. A.".
                 Ai sensi pertanto dell'art.1326 cod. civ. il contratto tra la XXXX e codesto Dipartimento, relativamente al servizio de quo, si è concluso nel momento in cui la ditta ha avuto conoscenza dell'accettazione della Amministrazione regionale. Invero, alla stregua dell'ultimo comma della predetta norma, solo un'accettazione "non conforme" alla proposta equivale a nuova proposta. Ora non sembra che nella fattispecie assuma questa caratteristica il secondo paragrafo della lettera di accettazione laddove si afferma che "il servizio sarà attivato al prezzo sopra pattuito ... e sarà espletato ricoprendo l'intero territorio regionale ...". Invero che l'Amministrazione non abbia inteso formulare una "nuova proposta" è dimostrato dal fatto, a tacer d'altro (basti qui considerare che non viene formulato al contempo anche il corrispettivo che l'Amministrazione ritiene di dover corrispondere per la presunta estensione a tutta la Sicilia del servizio de quo), che appena cinque giorni dopo l'accettazione è stato emesso il decreto direttoriale di approvazione del contratto nei termini e negli importi di cui alla proposta offerta della ditta XXXX (Cfr. gli ultimi due visti: "Vista la nota del 20.12.99 con la quale la Società XXXX S.p.a. ha formalizzato l'offerta richiesta di lire 100.000.000. esclusa IVA; Vista la nota prot. n.1305 del 23.12.99 con la quale questa Amministrazione ha accettato l'offerta ed affidato il servizio alla società XXXX S.p.a.").
       
                 Si appalesa altresì immotivato il rilievo mosso alla citata ditta nell'ultimo periodo della nota che si riscontra in cui si afferma che la campagna di affissione nell'aeroporto di Palermo Punta Raisi non era stata richiesta da codesta Amministrazione atteso che, come già sottolieato, detta campagna faceva parte integrante della proposta della ditta XXXX accettata senza riserve dal Dipartimento committente.
                 L'unica inadempienza contrattuale, secondo quanto si evince dagli atti prodotti, è quella relativa alla mancata esposizione di 2 Postersystem illuminati su Messina, peraltro compensata dall'affissione degli stessi nella città di Palermo, in aggiunta a quelli previsti dal contratto.
                 Per i suesposti motivi, limitatamente, com'è ovvio, agli aspetti qui riguardanti, sembra allo scrivente che non sussistano impedimenti al pagamento in favore della ditta esecutrice del servizio de quo.
   

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   Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

   
   
   
   

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