Gruppo IV   Prot. N. /142.01.11 



Oggetto: Appalto servizio affissione stradale. Ditta XXXX. Irregolarità nell'esecuzione. Quesito.




Allegati n...........................


PRESIDENZA REGIONE
Dipartimento della Programmazione
P A L E R M O






1.- Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente "in merito alla possibilità di effettuare il pagamento del servizio" in oggetto indicato in favore della ditta affidataria alla quale si rimprovera da parte di codesto Dipartimento committente di non avere realizzato la campagna di affissione in tutti i capoluoghi siciliani ma semplicemente nella città di Palermo, Agrigento e Catania.

2.- La contestazione mossa alla succitata ditta appare destituita di fondamento. Invero, come si desume chiaramente dalla lettera-offerta del 17 dicembre 1999, prot. n. 4290 presentata dalla ditta XXXX all'amministrazione regionale (da quest'ultima peraltro sollecitata con nota n. 1178 dello stesso 17 dicembre 1999), la ditta ha proposto i servizi ivi specificati dettagliatamente per le città di Palermo, Catania, Agrigento e per la provincia di Palermo e quella di Catania al prezzo di lire 100milioni + IVA.
Alla predetta offerta codesto Dipartimento ha aderito in pieno come si desume in modo evidente dal primo paragrafo della lettera n. 1303 del 23 dicembre 1999 indirizzata alla Ditta XXXX: "Con riferimento alla nota del 17/12/99 con la quale è stata formalizzata la vostra migliore offerta per la realizzazione di una campagna di affissioni stradali ... questa Amministrazione con la presente affida a codesta Ditta ... il servizio per l'importo di L.100.000.000 più IVA".
Ai sensi pertanto dell'art. 1326 del codice civile il contratto tra la XXXX e codesto Dipartimento, relativamente al servizio de quo, si è concluso nel momento in cui la ditta ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'amministrazione regionale. Invero, alla stregua dell'ultimo comma della predetta norma, solo un'accettazione "non conforme" alla proposta equivale a nuova proposta.
Ora non sembra che nella fattispecie assuma questa caratteristica il secondo paragrafo della lettera di accettazione laddove si afferma che "il servizio sarà attivato al prezzo sopra pattuito .... e sarà espletato ... nel circuito delle pensiline di attesa autobus in tutti i capoluoghi siciliani". Invero che l'Amministrazione non abbia inteso formulare una "nuova proposta" è dimostrato dal fatto, a tacer d'altro (basti qui considerare che non viene formulato al contempo anche il corrispettivo che l'Amministrazione ritiene di dover corrispondere per la presunta estensione a tutta la Sicilia del servizio de quo), che appena cinque giorni dopo l'accettazione è stato emesso il decreto direttoriale di approvazione del contratto nei termini e negli importi di cui alla proposta-offerta della Ditta XXXX (cfr. gli ultimi due visti: "Vista la nota del 17/12/99 con la quale la Ditta XXXX ha formalizzato l'offerta richiesta in Lire 100.000.000 esclusa IVA; Vista la nota prot. n. 1303 del 23/12/99 con la quale questa Amministrazione ha accettato l'offerta ed affidato il servizio alla Ditta XXXX").
Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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