Gruppo II   Prot. N. 138/01.11  



Oggetto: Comune di XXXX. Mozione di sfiducia costruttiva al Presidente del Consiglio. Trattazione.




Allegati n...........................


Assessorato Regionale
Degli enti locali
  P A L E R M O 





1. Si fa riferimento alla nota n. 167/III del 18 aprile 2001, di pari oggetto, con cui si chiede il parere di quest'Ufficio "in ordine alla ricorrenza dell'obbligo dell'inserimento nell'ordine del giorno dei lavori consiliari e quindi della trattazione della mozione di sfiducia costruttiva ... presentata secondo l'art. 13 dello statuto .... dal Comune" di XXXX al Presidente di quel Consiglio comunale.
Dalla documentazione allegata alla nota in riferimento risulta:
- che la richiesta di convocazione del Consiglio comunale di XXXX avanzata da 12 consiglieri con nota del 26 gennaio 2001 per discutere una mozione di sfiducia al Presidente è stata respinta da quest'ultimo con nota del 5 febbraio 2001 in base a considerazioni imperniate sulla "neutralità" del presidente del Consiglio comunale, organo privo di potestà amministrativa con rilevanza esterna epperò, a differenza del sindaco, insuscettibile di rimozione per revoca della fiducia nonché sulla illegittimità dell'art. 13 dello statuto comunale - riproducente l'art. 13 del regolamento approvato con delibera consiliare 23 giugno 1998, n. 55, annullato dal CO.RE.CO. con decisione 24 settembre 1998, n. 6731/6540 -, che prevede tra le cause di cessazione dalla carica di presidente l'approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, per violazione dell'art. 51 della Costituzione;
- Analoghe considerazioni sono svolte nella nota presidenziale n. 92/S.G. del 2 marzo 2001, di risposta alla nuova richiesta di inserimento all'o.d.g. della predetta mozione di sfiducia formulata da 5 capi gruppi consiliari, nella quale nota si sottolinea inoltre il potere-dovere del presidente del C.C. di "accertare la sussistenza dei requisiti al fine di compilare correttamente l'ordine del giorno del C.C."

2. Sulla questione codesto Assessorato, investito dal presidente del predetto Consiglio comunale, con lettera del 6 febbraio 2001, di specifico quesito sulla legittimità della richiesta di inserimento all'ordine del giorno della mozione di cui trattasi, rinvia in primo luogo alla propria circolare dell'8 agosto 1996, n. 5, in cui si chiarisce che "l'istituto della mozione di sfiducia al presidente del consiglio non è tecnicamente configurabile per le funzioni riconosciute a detto soggetto, specificando di contro la possibilità di disciplina di cessazione dalla carica del medesimo per dimissione e rimozione, secondo i canoni ordinamentali dell'art. 174 dell'O.R.E.L. e dell'introdotto art.. 40 della legge 8.6.1990 n. 142" (conforme C. di S., Sez. V 25 novembre 1999, n. 1983). Quindi, dopo aver evidenziato l'illegittimità dell'art. 13 dello statuto comunale di XXXX, in mancanza di supporto normativo primario (ricordando l'esito negativo di una iniziativa legislativa regionale volta ad introdurre il discusso istituto della sfiducia costruttiva al presidente del c.c.), conclude nel senso che "la norma statutaria presa in esame, benché ritualmente approvata, in quanto palesemente illegittima, non possa trovare applicazione".

3. L'art. 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito con modifiche dall'art. 1, co. 1, lett. e), della l.r. 11 dicembre 1991, n. 48 nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dall'art. 14 della legge n. 81 del 1993, prevedeva l'obbligo del sindaco (ora del presidente del consiglio comunale) di "riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni" su richiesta di un quinto dei consiglieri "inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste".
Quanto all'ordine del giorno, l'art. 48 dell'O.R.E.L. si limita a stabilire che l'avviso di convocazione deve contenere "l'elenco degli affari da trattare": Tale norma che va messa in relazione con il comma 3/b del citato art. 31 L. 142/1990, aggiunto dal citato art. 1, c.1, lett. e), L.r. 48/1991, secondo cui nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata inserita all'ordine del giorno e se i relativi atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima o 24 ore prima nei casi di urgenza, risponde all'esigenza di evitare che siano portati in discussione, a sorpresa, argomenti non previsti e quindi non sembra implicare alcun potere dell'autorità convocante di sindacare la legittimità della proposta, come si evince altresì dall'art. 179, che disciplina soltanto l'ordine di iscrizione delle proposte stesse all'o.d.g.
La sussistenza di un siffatto potere limitatamente però alla verifica della competenza del consiglio in ordine agli affari da inserire all'o.d.g. potrebbe invece trarsi dall'art. 19 della l.r. 26 agosto 1992, n. 7 e succ. modif., secondo cui il predetto collegio "è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco". Si tratta infatti di una disposizione di carattere generale e non riguardante gli adempimenti di prima convocazione del consiglio (nel qual caso la norma avrebbe dovuto riferirsi al presidente uscente).
Tuttavia la disposizione sopra riportata, ad avviso dello Scrivente, non giustifica il diniego di inserimento nell'o.d.g. dei lavori consiliari della mozione di sfiducia di cui trattasi opposto ai consiglieri richiedenti dal Presidente della C.C. di XXXX, dal momento che l'istituto è previsto espressamente dall'art. 13 dello statuto comunale, e quindi la trattazione di tale affare rientrerebbe nella previsione del citato art, 7, co. 3, l.r. n. 7/1992.
L'indagine quindi si sposta necessariamente sulla legittimità della predetta norma statutaria.
Al riguardo è da ritenersi irrilevante l'argomento eccepito dal presidente del C.C. di XXXX dell'annullamento da parte del CO.RE.CO., sez. centrale della corrispondente disposizione "di cui all'art. 13 del Regolamento consiliare, allegato alla delib. c.c. n. 55 del 23.6.1998", dato che, per comune principio, l'organo di controllo non può ritornare sulle proprie precedenti pronunzie in sede di esame di atti connessi a quelli approvati.
Sembrano invece condivisibili i rilievi sostanziali mossi da codesto Assessorato sulla impossibilità di introdurre per via statutaria nell'ordinamento dell'ente locale istituti non previsti dalla vigente legislazione. Ed invero la limitazione della potestà statutaria di tali enti "nell'ambito dei principi fissati dalla legge" è espressamente sancita dall'art. 4, co.1, della L. 8 giugno 1990, n. 142, non modificato sul punto dall'art. 1, co. 1, lett. a), della l.r. n. 48/1991 di recepimento della norma in parola.
Ma neppure tale argomento giustifica ad avviso dello Scrivente, il comportamento tenuto dal predetto presidente: il vizio riscontrabile nella censurata disposizione statutaria infatti non sembra di entità tale da comportare la nullità dell'atto o addirittura la sua inesistenza, trattandosi di un vizio di violazione di legge non sfociante in una incompetenza assoluta.
E poiché solo all'A.G.O. è dato disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, l'unico rimedio per eliminare la disarmonia nell'ordinamento istituzionale dell'ente generata dalla norma statutaria di cui trattasi (in teoria suscettibile di rimozione in autotutela ad opera del consiglio comunale) sembra quello di denunziare il caso al governo centrale affinchè provveda al ristabilimento della legalità violata esercitando il potere di annullamento straordinario previsto dall'art. 138 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

* * * *


Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Trasposizione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale