Gruppo II /137.01.11
OGGETTO: Riammissione in servizio in caso di decadenza dalla nomina.
Dipartimento regionale
del personale
S E D E
1. Con la suindicata nota codesto Dipartimento regionale ha chiesto allo scrivente se possano trovare accoglimento le istanze di riammissione in servizio, ai sensi dell'art. 132 del T.U. im. p. civ. St., avanzate da due vincitori del concorso pubblico per titoli a 39 posti di dirigente tecnico delle Finanze dichiarati decaduti dalla nomina per mancata assunzione del servizio.
2. La giurisprudenza amministrativa, più recente, in sintonia con le decisioni dell'organo di controllo citate da codesto Dipartimento, interpreta l'art. 132 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (T.U. im. p. civ. St.) nel senso di ricomprendere tra i suoi destinatari anche vincitori di concorso decaduti dalla nomina per mancata assunzione del servizio.
Infatti il Consiglio di Stato, mutando il precedente indirizzo secondo cui la riammissione in servizio riguardava solo i dipendenti che avevano già prestato un'attività lavorativa (cfr. ad es. Sez. VI 29 marzo 1983 n. 52), ha ritenuto che l'istituto de quo sia applicabile anche ai soggetti decaduti dall'impiego per non aver assunto servizio nel termine all'uopo assegnato all'atto della nomina (così sez. VI n. 646 del 17 maggio 1999 e n. 1542 del 21 marzo 2000).
Ciò detto va invece evidenziato come non si registrino nuovi orientamenti in ordine alla sussistenza della condizione del posto vacante, da intendere non solo come posto non occupato ma anche disponibile, con la conseguenza, ad esempio, che la condizione non ricorre nell'ipotesi di posti messi a concorso in quanto già destinati ai futuri vincitori.
Sotto tale profilo, l'accoglimento delle istanze avanzate a codesto Dipartimento non sembra in linea con l'art. 5 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10 che, per il periodo in cui vengono a realizzarsi sia il trasferimento di funzioni agli enti locali sia i pensionamenti anticipati per contingenti semestrali, ha congelato l'organico regionale con riferimento al personale attualmente in servizio; onde non pare che i posti via via lasciati liberi possano considerarsi vacanti e disponibili.
Comunque, ove anche si ritenesse sussistente la predetta condizione, alla quale l'art. 132 subordina il ricorso all'istituto della riammissione, l'ampia discrezionalità di cui l'Amministrazione dispone nell'esercizio del relativo potere andrebbe esercitata, previa valutazione delle necessità di servizio, in modo da non inserire elementi di contraddittorietà nell'azione complessiva svolta per sopperire ad esigenze di personale.