Gruppo    VI                            /136.01.11

OGGETTO: Pensioni e Quiescenza - Trattamento di quiescenza e previdenza del personale degli istituti regionali d'arte.

   
   
   
   
                                                 PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
                                                 DipartimentoRegionaledelpersonale,                                                                                          dei servizi generali di quiescenza,
                                                 previdenza ed assistenza del personale
                                                 Gr.II - Affari legali e contenzioso
                                                 S E D E
   

   1.            Con la nota suindicata viene chiesto allo Scrivente se l'indennità ("di funzioni superiori e di reggenza") di cui all'art.69 del C.C.N.L. del personale del comparto scuola, attribuita "al personale docente incaricato dell'Ufficio di Presidenza o di direzione ...,per tutta la durata dell'incarico..." sia da considerarsi tra gli emolumenti che costituiscono parte pensionabile su cui determinare il relativo trattamento di quiescenza, posto che il Ministro della Pubblica istruzione con circolare n.363 del 23 luglio 1996 ha precisato che i detti emolumenti, non essendo ricompresi tra quelli accessori disciplinati dal capo II del titolo primo parte II del C.C.N.L., vanno considerati quali emolumenti fondamentali fissi e continuativi e che gli stessi seguono le sorti dello stipendio.
                 In particolare il problema si pone in quanto al personale insegnante in servizio si applica il C.C.N.L. mentre a far data dalle dimissioni allo stesso si applica l'art.19 della legge regionale 19 aprile 1974, n.7, ove al 2° comma si dispone che il trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale degli istituti d'arte "è regolato dalle norme previste per il personale della Regione siciliana".
   
   2.            Sulla questione prospettata sembra utile richiamare preliminarmente la normativa in cui va inquadrata la fattispecie.
                 L'articolo 69 della parte seconda del C.C.N.L. (1994-1997) del comparto del personale della scuola, rubricato "indennità di funzioni superiori e di reggenza" dispone invero che "Al personale docente incaricato dell'Ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario che sostituisce a tutti gli effetti il capo d'istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, ... è attribuita per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, un'indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento "(comma 1).
                 Al comma 2 dispone poi che "qualora si dia luogo all'affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che assumono la refluenza è corrisposta un'indennità di reggenza pari al 50 per cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma medesimo.
                 In tal caso al docente vicario è corrisposta un'indennità di pari importo".
                 Invero il Ministero della Pubblica Istruzione con circolare GAB n.363 del 23.07.1996 ha disposto le modalità di applicazione dell'art.69 citato, ritenendo che per l'indennità di reggenza si debba seguire lo stesso criterio previsto per l'indennità per l'espletamento delle funzioni superiori. Di conseguenza detti emolumenti non sono ricompresi tra quelli accessori disciplinati dal capo 2 del titolo primo, parte seconda del C.C.N.L., ma vanno considerati emolumenti fondamentali fissi e continuativi e seguono quindi le sorti dello stipendio.
                 Al docente vicario della direzione didattica l'indennità andrebbe pertanto liquidata in relazione ai giorni di effettivo servizio prestato.
                 Invece il docente vicario che sostituisce il capo d'istituto titolare incaricato o reggente assente o impedito dalle funzioni, ha diritto all'indennità de qua liquidata dal 1° giorno di assenza o impedimento e soltanto se l'assenza o l'impedimento del titolare superi i 15 giorni: pertanto la predetta indennità non spetta se l'assenza o l'impedimento del titolare si protragga per periodi continuativi inferiori a 16 giorni.
                 Il Ministero, nella circolare 363 de qua ha altresì chiarito il significato di assenza o impedimento inteso come periodo in cui venga a mancare l'esercizio della funzione da parte del titolare senza soluzione di continuità, che comunque va esclusa se fra due o più periodi di mancato esercizio delle funzioni si interpongono una o più giornate festive continuative.
                 Invero la perplessità del Dipartimento richiedente sembra nascere dalla considerazione che al personale docente e non docente degli istituti d'arte in servizio si applica il trattamento economico del corrispondente personale statale, mentre il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza per il detto personale è regolato dalle norme  previste per il personale della Regione siciliana (cfr. art.19, l.r. 19 aprile 1974, n.7 come sostituito dall'art.12 L.r. 26.5.1976, n.53; art.13 l.r. 16 agosto 1975, n.67).
                 Orbene alla luce di quanto sopra esposto, con particolare riguardo alla valutazione dell'indennità da corrispondere all'incaricato dell'Ufficio di Presidenza o di Direzione, sembra potersi condividere l'orientamento espresso dal Ministero della pubblica istruzione con la circolare n. 363 citata, ove si afferma che il predetto compenso, fisso e continuativo, ma limitato alla durata dell'incarico, debba ricomprendersi tra gli emolumenti che vanno a costituire parte pensionabile su cui computare il trattamento di quiescenza.
                 Nei termini suesposti il parere dello Scrivente.
   
   

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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda inoltre che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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