Gruppo II   Prot. N. /134.11.01 



Oggetto: Congedo straordinario per visite specialistiche. Modalità di fruizione.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
beni culturali ed ambientali e P.I.
- Dipartimento beni culturali
P A L E R M O





1. Con la nota che si riscontra, codesto Assessorato riferisce di un dipendente (con la qualifica di agente tecnico custode) addetto al Museo di XXXX, che utilizza il congedo straordinario per visite mediche specialistiche presso studi privati di YYYY, anziché di XXXX con ripercussioni sull'organizzazione dei servizi di fruizione e turnazione.
Sul punto chiede "di conoscere se con parere motivato il Capo d'Istituto possa negare il congedo straordinario o se la presentazione di regolare certificazione medica non consenta ambiti di discrezionalità.

2. Con riguardo alla fruizione di permessi o del congedo straordinario di carattere medico-sanitario è stata diramata, dalla Direzione regionale del personale e dei servizi generali, la circolare n. 49021 del 27 aprile 1995, in cui sono state fornite le opportune istruzioni al fine di uniformare i comportamenti di tutti gli Uffici dell'Amministrazione regionale nei riguardi dei propri dipendenti.
Nella predetta circolare viene precisato che per prestazioni di carattere medico-sanitario, quali visite mediche sia generiche che specialistiche, analisi cliniche o radiologiche ecc. viene data la possibilità al dipendente di usufruire di permessi a recupero.
Qualora, per le visite o terapie mediche fossero necessarie più di tre ore lavorative, si farà ricorso al congedo straordinario previsto dalla legge 29 ottobre 1985 n. 41.
In tale ipotesi, la certificazione medica dovrà indicare la durata necessaria per gli accertamenti stessi: se la durata non dovesse evincersi dalla certificazione medica, il dipendente dovrà dichiararla sotto la propria responsabilità.
Da ciò sembra dedursi che il dipendente di cui trattasi, può tutte le volte in cui necessita di prestazioni di carattere medico-sanitario, usufruire di permesso previo recupero o del congedo straordinario previsto dall'art. 44 della legge regionale 29 ottobre 1985, n.41, come modificato dall'art. 38 della l.r. 7 marzo 1997, n. 6, senza vincoli per la scelta del medico (che si presume di sua fiducia) anche se, come nella ipotesi in esame, quest'ultimo riceve in una sede, più lontana rispetto alla sede (insulare) dell'Ufficio: Tale diritto alla fruizione del permesso o del congedo straordinario si ritiene non possa essere negato, rientrando nella libera scelta dell'interessato preferire le cure dell'uno o dell'altro sanitario.
Naturalmente il dipendente, di regola, e cioè, tutte le volte in cui necessita di visite programmabili, deve fare preventivamente apposita domanda all'Ufficio da cui dipende, al fine di evitare al massimo ripercussioni sull'organizzazione del lavoro che egli è tenuto a svolgere regolarmente.
Deve, inoltre, presentare la documentazione sanitaria o il certificato medico specificante il tempo intrattenuto per la visita o le cure del caso; il che non risulta dalla documentazione allegata alla richiesta di parere.
Il certificato medico infatti non specifica la durata della prestazione. Né risulta che il predetto dipendente abbia dichiarato sotto la propria responsabilità che tale durata sia stata superiore alle tre ore.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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