Gruppo III   Prot. N. /132.11.01 



Oggetto: Consorzio A.S.I. di XXXX - Rescissione di una convenzione per la fornitura di acqua per irrigazione.




Allegati n...........................


Assessorato Industria
P A L E R M O



1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede allo scrivente Ufficio un parere in merito alla rescissione di una "convenzione" per la fornitura di acqua per irrigazione stipulata dal Consorzio A.S.I. di XXXX in favore di terreni di proprietà dei coniugi L.-T., dopo che il Consorzio medesimo aveva acquistato dagli stessi un terreno che conteneva una vasca per l'irrigazione di circa mc. 20.000 che serviva altre particelle residue di circa 7 ettari coltivate ad agrumeto; con delibera n. 163 del 30/10/1973 il Consorzio ha dunque approvato una convenzione in base alla quale si impegnava a costruire a proprie spese una vasca in cemento armato nei terreni non espropriati impegnandosi anche a concedere in perpetuo un quantitativo di acqua pari a lt. 3 al secondo per il periodo compreso tra il 1/4 ed il 30/10 quotidianamente e senza soluzione di continuità. La costruzione della vasca e la concessione dell'acqua di irrigazione, peraltro, integrano il prezzo corrisposto dal Consorzio per l'acquisto del terreno.
Inoltre su richiesta dei coniugi L.-T., la convenzione in argomento è stata inserita nell'atto di compravendita del terreno medesimo.
Ciò premesso, considerato che il "Centro Agrumicolo" dalle cui fognature si doveva derivare la quantità di acqua da fornire ai citati coniugi ha cessato da tempo l'attività, che non è più possibile fornire acqua industriale per scopo irriguo, come invece fatto in precedenza, viste le accresciute esigenze delle ditte insediate nell'area consortile, si renderebbe necessario ed urgente procedere alla riscissione unilaterale della convenzione. Su detta ipotesi si richiede il parere dello scrivente.
   

2. Riguardo alla problematica proposta si osserva come ancor prima di affrontare le argomentazioni relative alla possibilità o meno per il Consorzio di sottrarsi agli obblighi allo stesso derivati dalla sopracitata convenzione, occorrerebbe effettuare a parere dello scrivente, delle valutazioni sull'intero contratto di compravendita del terreno e sulle conseguenze che potrebbero prodursi sull'efficacia dello stesso nella ipotesi di un'eventuale "risoluzione" della convenzione.
In primo luogo deve evidenziarsi come quest'ultima sia parte integrante del contratto di compravendita del terreno per espressa volontà dei coniugi L.-T.; ciò può far presumere come il contenuto della convenzione abbia ricoperto un ruolo essenziale nel perfezionamento delle volontà delle parti e d'altra parte le spese relative alla costruzione della vasca e dell'impegno assunto dal Consorzio per la fornitura d'acqua sono state considerate nel prezzo pagato per l'acquisto del terreno.
Ciò premesso si osserva ancora come il negozio che ne risulta può legittimamente essere fatto rientrare nella categoria dei contratti misti o complessi, ossia di quei contratti che per l'inserzione di alcune clausole presenti contenuto complesso o comunque difforme alla causa di una o più specifiche tipologie negoziali previste dalla legge. Più dichiarazioni contrattuali, contestualmente avvenute tra le parti, pur astrattamente potendo dare vita a distinti schemi negoziali, originano in concreto, un collegamento inscindibile di più rapporti, in quanto teleologicamente rivolti al perseguimento di uno scopo unitario; tali rapporti si contraddistinguono da un'unica causa che stabilisce tra le varie prestazioni un nesso di correlazione tale da renderle tra loro organicamente interdipendenti e tendenti al raggiungimento di un intento negoziale oggettivamente unico, di norma la realizzazione della funzione economico-sociale di uno dei negozi collegati, sicchè le vicende che investono uno dei contratti, quali quelle relative all'invalidità, l'inefficacia o la risoluzione, possono ripercuotersi sull'altro, al punto che secondo alcuna giurisprudenza, si applica ad essi l'art. 1419, 1° comma per il quale "La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità" (cfr. Cass. 95/4645; 91/7415; 87/3100; 87/4822; 81/4291; 78/1205; 77/4081). Inoltre il recesso da uno solo dei contratti deve ritenersi inammissibile "quando in tal modo venga meno l'equilibrio dell'intero regolamento negoziale" (cfr. Cass. 76/638).
Nella fattispecie in esame sembra evidente che le parti abbiano dato vita ad una figura negoziale complessa nella quale oltre agli elementi tipici della vendita, certamente il negozio prevalente, si riscontra la presenza di elementi del contratto di appalto - relativi all'obbligo di realizzare la vasca - e di somministrazione - per quanto concerne la fornitura annua di acqua.
Dunque con riferimento alla eventualità di risolvere la "convenzione" in argomento in relazione all'obbligo a carico del Consorzio di fornire in perpetuo acqua per irrigazione ivi sancito, deve preliminarmente evidenziarsi, dopo aver "a priori" escluso la ricorribilità ad un recesso unilaterale incompatibile con il rapporto giuridico in argomento; che in materia di contratti misti "la disciplina unitaria quale risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti, non esclude ogni rilevanza giuridica degli altri elementi che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, per cui ad essi si applicano le norme proprie del contratto cui appartengono in quanto non incompatibili con quelle del contratto prevalente" (cfr, Cass. 79/1494). Considerato quanto precede considerato, altresì, che l'obbligo di fornitura d'acqua "de quo" rientra nella categoria del c.d. contratti ad esecuzione continuata o periodica, sembra proponibile una richiesta giudiziale tendente alla liberazione da detto obbligo per sopravvenuta eccessiva onerosità essendo il rimedio in argomento consentito dal codice civile (artt. 1467 e 1468) proprio per quei contratti a esecuzione continuata o periodica nell'ipotesi in cui "la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili"; da notare come sia anche prevista la possibilità di ricondurre la prestazione ad equità sia ad iniziativa della parte nei cui confronti è demandata la risoluzione (c.c. art. 1467, comma 3), sia ad istanza della parte che agisce in ipotesi di contratto con obbligazioni a carico di una sola parte (c.c. art. 1468).
Riguardo la domanda di risoluzione giova tuttavia evidenziare taluni aspetti: in primo luogo va specificato che, se accolta, libera la parte obbligata operando retroattivamente esclusivamente per le prestazioni successive alla data di comunicazione rivolta all'altra parte, di volersi avvalere della risoluzione; va poi precisato che l'onere della prova della sussistenza dei presupposti (eccessiva onerosità sopraggiunta, avvenimenti straordinari ed imprevedibili) grava sulla parte che agisce in giudizio per la risoluzione.
Infine occorre altresì evidenziare che il giudice chiamato ad esprimersi sulla fondatezza o meno della richiesta, non potrà esimersi, nel verificare la sussistenza dei citati presupposti legittimanti, dal valutare l'intera fattispecie alla luce del complesso rapporto giuridico posto in essere dalle parti, accertando, in particolare, la rilevanza, nell'ambito dello stesso, attribuita all'accordo relativo alla fornitura d'acqua, certamente tenendo anche conto degli ormai consolidati effetti giuridici (prodotti dalla stipula sono trascorsi più di 25 anni=).
In conclusione, ribadendo la possibilità, ad avviso dello scrivente, di agire per la risoluzione dell'obbligo in argomento per sopravvenuta eccessiva onerosità, tuttavia, in subordine, si suggerisce di valutare l'opportunità di ricercare un accordo transattivo in particolare avendo come riferimento giuridico l'istituto dell'affrancazione da rendita perpetua disciplinato agli artt. 1861 e seguenti del c.c.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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