Gruppo    II                          /129/01.11

OGGETTO: L.r. n. 10/2000 - Problematiche amministrazione forestale.

   
   
   
   
                                              Assessorato regionale
    dell'agricoltura e delle foreste
   Dipartimento delle foreste
    P A L E R M O

   
                 1. Si fa riferimento alla nota n. 771 del 14 aprile c.a., di pari oggetto, contenente una ulteriore richiesta di parere sui rapporti tra Dipartimento regionale delle foreste ed Azienda regionale delle foreste demaniali e relativa lettera di sollecito n. 841 del 26 aprile s.
                 Il nuovo aspetto della questione profilato nella predetta nota attiene alla ipotetica abrogazione tacita ad opera della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, delle norme -"tra cui l'art. 14 della l.r. 84/80 e l'art. 8 della l.r. 52/84"- che demandano al Comitato tecnico amministrativo dell'Azienda l'esame anche dei progetti rientranti nella competenza della Direzione (ora Dipartimento) regionale delle foreste.
                 L'orientamento affermativo espresso nella nota in riferimento circa l'anzidetta abrogazione si ricollega all'opinione espressa nei pareri di quest'Ufficio 7 febbraio 2001, n. 34/01.11 e 13 marzo 2001, n. 59/01.11, sullo scioglimento del legame tra la ex Direzione delle foreste e l'AFDRS, conseguente all'inserimento di quest'ultima nelle strutture di massima dimensione di cui all'art. 4, co. 2, della l.r. n. 10 del 2000 nonchè all'autonomia delle sfere di competenza dei dirigenti generali preposti a tali strutture.
   
                 2. Non sembra che la questione si ponga nei termini in cui è formulata la richiesta di parere.
                 Punto cardine della riforma prevista dalla l.r. 15 maggio 2000, n. 10 è la separazione tra potere di indirizzo politico-amministrativo e potere di gestione. Quest'ultimo potere, attribuito ai dirigenti, si concreta nell'adozione di provvedimenti amministrativi stricto sensu, cioè a dire di quegli atti, discrezionali o vincolati, volti a soddisfare in modo immediato i fini ed i bisogni della P.A.; in altri termini, atti di amministrazione attiva.
                 Il Comitato tecnico amministrativo dell'A.F.D.R.S., viceversa, è un organo collegiale dotato di funzioni consultive.
                 Ora, premesso in genere che, in tema di attività consultiva, l'unica innovazione introdotta dalla legge di riforma, coerentemente con l'anzidetto principio di separazione dei poteri, è l'attribuzione in modo esclusivo al dirigente generale del potere di richiedere il parere degli organi consultivi interni (art. 7, co. 1, lett. i), l'inserimento del Comitato in una nuova struttura di massima dimensione diversa dal dipartimento delle foreste non toglie che i progetti di competenza di quest'ultimo debbano continuare ad essere sottoposti al vaglio di detto organo collegiale: altra cosa è infatti la responsabilità gestionale, circoscritta alla struttura di propria competenza, altra cosa è il supporto dell'attività consultiva di un organo tecnico che sfugge ai limiti propri dell'attività di amministrazione attiva.
                 A ben vedere del resto, anche nell'organizzazione precedente alla riforma, l'estensione ope legis dell'ambito di attività del Comitato all'intero settore forestale non dipendeva dalla "unione personale" tra AFDRS e direzione regionale delle foreste, ma trovava la sua ratio in evidenti esigenze di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa tutt'altro che incompatibili con i principi ispiratori della l.r. n. 10 del 2000.
                 Ogni residuo dubbio al riguardo è fugato dalla composizione dell'organo collegiale de quo, i cui membri non provengono dai ranghi dell'azienda, ma in modo prevalente da altre amministrazioni (ufficio del genio civile, Assessorato regionale T.A.), dall'Avvocatura dello Stato nonchè dal mondo scientifico (cfr. art. 13, c. 1, lett. c, f, g, h, l.r. 29 dicembre 1975, n. 88 e succ. modif.).
                 Le considerazioni sopra svolte inducono ad escludere l'abrogazione implicita ex art. 20, c. 1, l.r. n. 10/2000 delle disposizioni che prescrivono il parere del C.T.A. dell'AFDRS su atti di competenza della ex Direzione regionale delle foreste.
   

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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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