Gruppo XV Prot._______________/128.01.11

OGGETTO: Editoria. Legge 7 marzo 2001, n. 62. Sito WEB del Dipartimento regionale della Programmazione. Problematiche applicative.






PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE
PALERMO




1. Con nota 337/FA/3 - Gr. IV del 13 aprile 2001 codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente se l'attività informativa realizzata dal Dipartimento medesimo con il proprio sito WEB sia ricomprendibile nella categoria di "prodotto editoriale", come definito dall'art. 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

In particolare codesto Dipartimento, premesso che nel proprio sito Internet vengono periodicamente inserite le informazioni relative alle azioni del POR e comunitarie, a fini di divulgazione sia interna, per gli operatori dell'Amministrazione regionale, che per la generalità del pubblico interessato, rileva che il predetto art. 1, secondo comma, della legge 62/2001 esclude dalla categoria di "prodotto editoriale" ciò che è destinato esclusivamente all'informazione aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico.



2. Con l'art. 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416) è stato definito come "prodotto editoriale" il "prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico" (primo comma).

Il terzo comma del medesimo articolo assoggetta il "prodotto editoriale" in questione all'art. 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), specificando che se "diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'art. 5 della medesima legge n. 47 del 1948".

Il secondo comma dell'articolo in esame esclude dalla qualificazione di prodotto editoriale, oltre che le opere filmiche ed i supporti che riproducono suoni, "i prodotto destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico".

La portata delle predette disposizioni ha registrato diverse posizioni interpretative nei primi commenti.

Da una parte autorevoli esponenti del Governo della Repubblica (Sottosegretario all'editoria e Direttore del servizio Stampa, della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e del Parlamento (relatore della legge) hanno sostenuto, non senza incertezze e contraddizioni, che il regime di controllo introdotto dall'art. 1 della legge 62/2001 riguarderebbe soltanto le imprese che vogliano accedere ai benefici fiscali recati dalla legge.

Da altra parte, il vertice dell'Ordine dei giornalisti accede ad un'interpretazione opposta, ritenendo sempre soggetti a registrazione -quali periodici- quei siti -o relative sottosezioni- che fanno informazione periodica e contraddistinti da una testata.

E' certo, comunque, che solo alla lettera della normativa in questione -ed a quella correlata- occorre far riferimento per inquadrare correttamente la problematica.

L'art. 1 della legge 62/2001 è posizionata nel Capo I della legge stessa, intestato "Disposizioni generali". Pertanto non è lecito ritenere che la disciplina del prodotto editoriale, recata dall'articolo, si riferisca soltanto a quei prodotti di imprese editoriali che intendano accedere ai benefici e provvidenze disposti in altri Capi della medesima legge; e vieppiù ove si consideri il titolo della legge stessa che fa riferimento non già ad interventi di sostegno per l'editoria ma, prioritariamente, a "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali".

Ciò posto, se la definizione di "prodotto editoriale" del primo comma dell'art. 1 sembra sufficientemente connotata per ricomprendere qualunque prodotto destinato alla pubblicazione comunque realizzato, notevoli perplessità interpretative originano dalle disposizioni degli altri commi, dal momento che non viene precisata la portata del significato di "informazione aziendale", di "periodicità regolare" e di "testata".

Per le fattispecie di diffusione informatica e su Internet maggiori perplessità, poi, derivano dall'individuazione -con riferimento alle richiamate disposizioni della legge 8 febbraio 1948, n. 47- dello "stampatore" e del "luogo della pubblicazione" e "dell'anno della pubblicazione", considerata l'immaterialità dei dati pubblicati e la loro disallocazione spaziale e temporale.

Pertanto lo Scrivente risponde ai quesiti avanzati con stretto riferimento alla problematica sottoposta, senza affrontare tutte le perplessità applicative e interpretative recate dall'insieme della normativa generale in questione la cui reale portata potrà essere delineata dalla concreta applicazione che verrà dall'interpretazione giurisprudenziale.

Con riferimento, quindi, al problema in esame, una prima considerazione interpretativa non può discostarsi dalla correlazione della normativa in questione da quella cui si ricollega, e cioè dalle previsioni della legge n. 47/1948, particolarmente per quel che riguarda l'obbligo dell'iscrizione della testata periodica.

Deve trattarsi, pertanto, anzitutto di "testata" "programmaticamente periodica" (Tribunale di Roma, Ordinanza del 6 novembre 1997 per la registrazione della testata InterLex, che si rifà ad affermazioni della Corte di Cassazione).

Dalla considerazione contestuale degli elementi della norma in esame e di quelli della legge 47/1948, sembrerebbe, poi, che il riferimento all'obbligo di registrazione riguardi prodotti editoriali periodici di "imprese giornalistiche" (v. art. 4, terzo comma, art. 5, secondo comma, n. 1, e art. 6, terzo comma della l. 47/1948).

Ne deriva che, nella fattispecie, non sembra sussistere l'obbligo di registrazione, dal momento che la diffusione delle informazioni curata da codesto Dipartimento non viene effettuato né con una periodicità programmata e neppure nell'esercizio di attività d'impresa, bensì nell'ambito della propria attività istituzionale.

Peraltro, l'informazione curata riguarda atti del Dipartimento stesso o di altre pubbliche amministrazioni, e cioè testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche che, per la loro essenza e destinazione alla pubblica e libera conoscenza, non vengono coperte da diritti d'autore (art. 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633).


Va rilevato, in proposito, che il Pretore di Firenze, con sentenza 23/9/1999, in un procedimento penale per stampa clandestina relativo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana in assenza della prescritta registrazione presso la cancelleria del Tribunale, ha statuito la non applicabilità delle norme sulla stampa, e, in particolare dell'art. 16 della legge 47/1948, alle pubblicazioni ufficiali dello Stato e degli altri enti pubblici.


Per altra via, ancora, potrebbe ritenersi estensibile alla fattispecie in esame (sito informativo della P.A.) la particolare esclusione dalla categoria di prodotto editoriale che il medesimo art. 1 della legge 62/2001 riserva per i prodotti destinati all'informazione "aziendale", in quanto l'attività informativa non costituirebbe l'oggetto dell'attività istituzionale bensì un semplice supporto alla stessa.


Ciò posto, tuttavia, se vi sono sufficienti elementi interpretativi per escludere la registrazione del sito quale "testata periodica" a termini dell'art. 5 legge 47/1948, potrebbe, invece, con interpretazioni più restrittive, ritenersi che anche il "prodotto editoriale" consistente in atti pubblici soggiaccia alle disposizioni dell'art. 2 della legge 47/1948. Pertanto, a scopo assolutamente cautelativo, si suggerisce di inserire tra le informazioni del sito le indicazioni relative al luogo ed anno della pubblicazione, nome e domicilio dello stampatore.

In proposito occorre agganciare i suddetti elementi, individuati con riferimento alle realtà materiali dell'epoca in cui la legge sulla stampa ebbe corpo, all'immaterialità delle informazioni digitali e dei sistemi di diffusione.

In ciò soccorrono provvedimenti delle magistrature che, in qualche modo, hanno affrontato le problematiche.

Per cui "il luogo di trasmissione deve essere equiparato al luogo di pubblicazione" (Ordinanza Tribunale di Roma del 6/11/1997, citata).

Il tempo della pubblicazione può essere indicato in quello di primo inserimento nel sito (inizio della trasmissione).

Quanto allo "stampatore" è il soggetto che "concede l'accesso alla rete, nonché lo spazio nel proprio server per la pubblicazione dei servizi informativi realizzati dal fornitore d'informazioni" (Tribunale di Cuneo, 23 giugno 1997), e, cioè, il provider.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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