Gruppo XIV Prot. N. /127.01.11
   



Oggetto: Programmazione - Pop 94/99 - Revoca agevolazioni - Utilizzazione economie.




Allegati n...........................


Assessorato Regionale
Turismo, Comunicazioni
e trasporti
Dipartimento turismo,
sport e spettacolo
PALERMO



1. Con la lettera sopra indicata codesto Assessorato riferisce che con D.A. 2.7.1998 è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti di intervento di strutture turistico-ricettive ammessi ai contributi di cui al P.O.P. 1994/99, misura 2.1, aiuti per il turismo.
Riferisce altresì codesto Assessorato che, a seguito della definizione delle singole istruttorie, sono stati adottati i decreti di concessione dei contributi che prevedono espressamente la revoca del beneficio stesso nel caso di mancata ultimazione dei lavori entro il termine ivi indicato.
Ciò premesso, considerato che per taluni investimenti "si è dovuto procedere alla revoca ovvero alla riduzione del contributo", vien chiesto se tali "economie" possano essere utilizzate - "in analogia" a quanto disposto dall'art.23, comma terzo, della legge regionale 29 aprile 1985, n.21 - per la concessione, ad altri beneficiari inseriti ella graduatoria, "di ulteriori contributi ad integrazione di quelli già concessi".
Si chiede altresì se "in presenza di perizie di variante riduttive dell'investimento" possa non procedersi alla revoca del finanziamento qualora siano stati realizzati "lotti di opere autonomamente funzionali".

2. Il primo quesito sembra da risolvere in senso negativo poiché la concessione di ulteriori contributi ad integrazione di quelli già concessi violerebbe l'obbligo di rispettare le condizioni finanziarie dell'impegno assunto dalla Regione nel quadro dei regimi di aiuto; ed infatti la Commissione europea, nella nota 17 dicembre 1999, n.99431578, qui trasmessa da codesto Assessorato in allegato alla richiesta di parere, ha precisato, sia pure con riguardo alla possibilità di scorrimento delle graduatorie, che devono essere comunque rispettate le condizioni di impegno finanziariamente vincolante tra le quali vi è quella della adozione da parte della autorità regionale di una delibera che precisi il nome e l'importo dell'aiuto concesso a ciascun destinatario finale del regime di aiuto.
Pertanto sul punto deve ritenersi che, dopo la data di chiusura degli impegni, non può più procedersi ad un aumento del contributo concesso poiché la somma da erogare è già stata fissata ed indicata nell'atto giuridicamente vincolante stipulato con il singolo beneficiario; in questo senso dunque si concorda con l'avviso espresso sulla questione dal Dipartimento della programmazione nella nota 4 aprile 2001, 676, laddove si precisa che una integrazione del contributo, ove non direttamente discendente dalla stipula dell'atto giuridicamente vincolante entro il 31.12.1999, sembrerebbe compromettere uno degli elementi vincolanti ed in particolare l'importo della obbligazione.
Risolto in senso negativo il primo quesito appare dunque superata l'ulteriore questione, pure prospettata da codesto Assessorato nella richiesta di parere, circa l'applicabilità nella fattispecie dell'art.23 della legge regionale 29 aprile 1985 n.21, in materia di lavori pubblici.
Al riguardo non ci si esime comunque dall'osservare che la citata l.r. n.21/1985, trova applicazione per l'esecuzione di opere di competenza dell'Amministrazione regionale e degli enti ed aziende indicati nell'art.1 della medesima legge regionale, ciò sembra conseguentemente escluderne l'applicabilità per le opere da eseguirsi da parte dei destinatari della misura de qua : operatori del settore turistico, piccole e medie imprese e loro consorzi.

Circa il secondo quesito si rileva che la fissazione di un termine entro cui procedere alla ultimazione dei lavori con esplicita comminatoria della revoca del contributo nel caso di mancata osservanza dello stesso, non esclude la discrezionalità dell'Amministrazione nell'esercizio del potere di revoca.
Pertanto, considerato che l'esercizio di tale potere è ancorato alla sussistenza ed alla puntuale indicazione dei motivi concreti ed attuali di pubblico interesse che giustificano l'eliminazione del provvedimento di concessione del contributo, valuterà discrezionalmente codesto Assessorato, in relazione alle singole fattispecie concrete, se la realizzazione delle finalità pubbliche sottese alla erogazione del beneficio possa o meno prevalere sulle predette esigenze di pubblico interesse che giustificano l'esercizio del potere di autotutela.
In particolare, qualora i finanziamenti erogati siano stati utilizzati, come precisa codesto Assessorato, per la realizzazione di opere "autonomamente funzionali" - e cioè, in buona sostanza, per il raggiungimento, anche parziale, degli scopi che ne avevano determinato la richiesta e per i quali erano stati concessi - potrebbe ritenersi che gli stessi non vadano revocati e recuperati in quanto, per i motivi sopra illustrati, l'atto di revoca non corrisponderebbe al pubblico interesse nel cui ambito devono trovare fondamento tutti gli atti di ritiro.

3. A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.


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