Gruppo IV  Prot. N. /126.01.11 



Oggetto: Comune di SSSS - L.R. 15/91. Art. 4. Delibera consiliare di modifica delle prescrizioni esecutive. Legittimità. Quesito.




Allegati n...........................


Assessorato Regionale
del Territorio e dell'Ambiente
P A L E R M O




1. Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente sulla legittimità della delibera n. 5 del 28.02.2000 del Consiglio Comunale di SSSS con la quale quest'ultimo ha provveduto a rideterminare i costi delle opere di urbanizzazione primaria e delle aree da espropriare per la realizzazione delle stesse opere e di quelle secondarie nell'ambito della z.t.o. "C1" oggetto di prescrizioni esecutive.
Si rappresenta in proposito che l'Ufficio Tecnico del Comune ha verificato che "alcune opere di urbanizzazione primaria e secondaria ricadenti all'interno delle Prescrizioni Esecutive della zona "C1" ... possono ... essere annoverate tra quelle di interesse generale e non di quartiere e pertanto ha proceduto a scomputare dall'importo complessivo a corredo delle PP.EE. sia i costi relativi alla loro realizzazione, sia i costi degli espropri delle aree interessate". Conseguentemente il Consiglio comunale ha deliberato di rimodulare le prescrizioni esecutive vigenti e approvate contestualmente al PRG del 1996, allo scopo di ridurre l'attuale contributo previsto dall'art. 4, co. 2, della L.r. 15/91 per il rilascio delle concessioni edilizie per costruzioni nella stessa z.t.o.
Codesto Assessorato, pur ritenendo "non corretto addossare tutto il peso economico relativo ad aree e strutture da annoverare tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che, ancorchè ricadenti all'interno della delimitazione delle prescrizioni esecutive hanno però una rilevanza urbanistica non connessa alle esigenze di un solo quartiere o comunque dell'ambito urbanistico limitato dalle prescrizioni esecutive, bensì di interesse generale per tutto il Comune", manifesta perplessità sulla legittimità della delibera consiliare in questione derivanti dal tenore del citato art. 4 della L.R. 15/91.

2. In ordine al quesito suesposto e con riguardo in particolare alla legittimità del procedimento adottato dal Comune di SSSS per la rimodulazione delle prescrizioni esecutive finalizzata alla riduzione del contributo per il rilascio della concessione edilizia ex art. 4 L.R. 15/91, si può osservare quanto segue.
Le prescrizioni esecutive concernenti i fabbisogni residenziali pubblici, privati, turistici, produttivi e dei servizi connessi, sono previste dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e sono finalizzate a dare un contenuto concreto alla pianificazione urbanistica, rendendo possibile l'immediata attuazione del piano regolatore generale con singole concessioni, senza dovere attendere la formazione di appositi piani attuativi.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 2, le prescrizioni esecutive, dettate in sede di formazione o revisione dei piani regolatori generali, "costituiscono a tutti gli effetti piani particolareggiati di attuazione", sia nei contenuti che nella sequenza delle procedure formative (cfr. circ. di codesto Assessorato 3/2/1992, n. 1).
Ne consegue che la rimodulazione delle prescrizioni esecutive può essere attuata secondo la procedura dettata dall'art. 12 della L.R. 71/1978 per i piani particolareggiati di attuazione, anche a prescindere dalla revisione del piano regolatore generale.
Una simile conclusione trova peraltro conforto nella considerazione - più volte ribadita dal Consiglio di Giustizia Amministrativa - che "le prescrizioni esecutive non costituiscono parte integrante dello strumento urbanistico", ma rappresentano "un semplice allegato sia pure necessario di esso" (C.G.A., sez. cons., n. 795/94 del 14/2/1995; C.G.A., sez. giurisd., 5/6/1999, n. 165).
Si può altresì aggiungere che l'art. 25 della L.R. n. 71/78 prevede che "l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente concede contributi nelle spese per la redazione, revisione e rielaborazione degli strumenti urbanistici ... particolareggiati o ad essi assimilati ...", con ciò includendo le prescrizioni esecutive.
Sembra pertanto allo scrivente che la modificazione delle prescrizioni esecutive attuate con delibera consiliare, che rappresenta lo strumento più idoneo per consentire al comune di impostare una politica urbanistica coerente rispetto alle esigenze della comunità locale, sia conforme a legge (art. 12, L.r. 71/78).
Per ciò che concerne il contributo per il rilascio della concessione edilizia per le costruzioni da realizzare nelle aree oggetto di prescrizione esecutiva, si osserva che l'art. 4 della L.R. 30 aprile 1991, n. 15 dispone che le prescrizioni esecutive debbono indicare il costo delle opere di urbanizzazione primaria e delle aree da espropriare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (comma 1) e che detto costo dovrà essere posto a carico dei richiedenti la concessione edilizia in proporzione al lotto interessato (comma 2) oltre il contributo ex art. 5 della L. 10/1977 riguardante le opere di urbanizzazione secondaria. Pertanto, ai sensi del citato art. 4, comma 2, il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla corresponsione di un contributo pari al costo indicato dalle prescrizioni esecutive.
Tale norma, tuttavia, costituisce specificazione, con riguardo agli interventi previsti dalle prescrizioni esecutive, della previsione di cui all'art. 36, comma 6, che, in linea generale, subordina il rilascio della concessione edilizia alla corresponsione di un contributo, commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al costo di costruzione.
Da tale lettura sistematica delle norme citate sembra evincersi che la quota di costo delle opere di urbanizzazione che deve gravare sul richiedente la concessione debba essere determinata in relazione all'effettiva incidenza degli oneri di urbanizzazione.
Dalle suesposte considerazioni sembra allo scrivente che la delibera del Consiglio comunale del Comune di SSSS n. 5 del 28.02.2000, avente ad oggetto la rimodulazione delle prescrizioni esecutive, possa ritenersi legittima sotto il profilo procedurale. Per ciò che concerne invece il contenuto in concreto della delibera con riguardo alla contabilizzazione dei costi delle opere di urbanizzazione, si precisa che questo Ufficio non ha competenza per compiere valutazioni sulle scelte compiute da un'Amministrazione comunale in ordine ad uno strumento urbanistico atteso che queste attengono alla sfera della discrezionalità tecnica di cui il Comune è dotato e afferiscono pertanto al merito dell'attività amministrativa.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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