Gruppo XV Prot._______________/118.01.11

OGGETTO: Inquinamento acustico. Tecnico competente ex. art. 2, comma sesto, legge 447/1995. Attestazione di riconoscimento. Efficacia.




ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

PALERMO


1. Con nota 4 aprile 2001, prot. 19129/Gr. 17, codesto Assessorato ha chiesto allo Scrivente se l'attestato di tecnico competente ex art. 2 legge 26 ottobre 1995, n. 447, rilasciato da codesto Assessorato, abbia "efficacia" dalla data del rilascio ovvero abbia efficacia retroattiva.

Codesto Assessorato evidenzia che con D.A. n. 294 del 30/6/2000 ha precisato i criteri per la presentazione delle istanze per il riconoscimento della figura professionale di tecnico competente in acustica ex l. 447/1995, istituendo un apposito nucleo di valutazione per l'istruttoria delle pratiche.

Rappresentando che il quesito gli è stato formulato dallo Sportello unico per le attività produttive del Comune di XXXX con nota 36978/P del 27 ottobre 2000, con riferimento ad un attestato rilasciato il 23/10/2000, codesto Assessorato, pur ritenendo evidente che la validità dell'attestato stesso debba considerarsi a far data dal rilascio, rileva che resta da considerare che l'istanza in questione venne avanzata il 13 febbraio 1996 e che il richiedente risultava in possesso dei titoli a quella data.

Codesto Assessorato non evidenzia le problematiche giuridiche che stanno alla base del quesito sottoposto, né evidenzia a quale "efficacia" ricollegabile all'attestazione in parola intenda riferirsi.



2. In ordine alla problematica accennata sembra opportuno premettere una breve ricognizione della normativa (primaria e secondaria) specifica.

Con l'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), "è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico." (sesto comma).

Il settimo comma dell'articolo medesimo stabilisce che "L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario".

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998, è stato emanato un atto di indirizzo e coordinamento recante i criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica.

Con tale atto si prevede che "i soggetti in possesso dei requisiti di legge che intendono svolgere l'attività di tecnico competente in acustica, di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, devono presentare la domanda all'assessorato preposto all'ambiente della regione di residenza che rilascia il relativo attestato di riconoscimento".

Tale Decreto non prevede particolari requisiti richiesti ai soggetti interessati -limitandosi a richiedere il possesso dei "requisiti di legge"- non assegna una particolare efficacia al predetto attestato né prescrive particolari termini per il suo rilascio.

Codesto Assessorato, poi, con Decreto 30 giugno 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 42 del 15 settembre 2000) ha indicato le modalità di presentazione delle domande in questione.



3. Ciò posto, va rilevato che, il citato art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 prevede che l'attività di tecnico competente in acustica possa esser esercitata previa presentazione della domanda corredata dalla documentazione ivi prevista.

I requisiti che il medesimo art. 2 richiede per l'esercizio dell'attività in esame sono requisiti obiettivi (titolo di studio specifico ed esercizio non occasionale di attività nel campo dell'acustica ambientale per il tempo ivi determinato), talchè l'intervento della P.A. si riduce ad un mero accertamento della sussistenza dei requisiti predetti.

L'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni (e, in particolare quella sostitutiva di cui all'art. 2 della l. 24 dicembre 1993, n. 537) dispone che "In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle... [concessione edilizia e autorizzazioni previste dalla normativa di tutela archeologica storica e monumentale e paesaggistica], il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa".

Talchè appare chiaro che la legge 447/1995, nel disporre nel senso sopra delineato (inizio di attività su mera presentazione dell'istanza corredata dalla documentazione prescritta) si è posta nell'ottica della semplificazione già delineata dal legislatore con la legge 241/1990, prevedendo che l'inizio dell'attività di che trattasi -che presuppone il possesso dei requisiti obiettivi da essa stessa indicati- sia subordinata solo alla presentazione della denuncia di inizio dell'attività (impropriamente indicata come "domanda") corredata dalla documentazione .

Peraltro il richiamato disposto dell'art. 19 della legge 241/1990 sostanzialmente è riprodotto e ripetuto nella disposizione di cui all'art. 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

In tale conformazione, l'esercizio dell'attività in esame non può ritenersi assoggettato a provvedimento di tipo autorizzativo, richiedendosi soltanto il possesso di specifico titolo di studio e lo svolgimento di attività specifica in maniera non occasionale, restando limitata l'attività della pubblica amministrazione alla verifica successiva della sussistenza di quei presupposti.

Tale impostazione non è contraddetta dal D.P.C.M. 31 marzo 1998 (il cui valore di fonte secondaria non potrebbe determinare comunque effetti contrari o non presupposti dalle fonti normative primarie), dal momento che l'art. 2 del D.P.C.M. stesso dispone che "L'esame delle domande consiste: a) nella verifica del titolo di studio .........b) nell'accertamento che l'attività professionale in materia di acustica ambientale è stata svolta in maniera non occasionale..".

Né l'impostazione medesima può considerarsi contraddetta dal Decreto 30 giugno 2000 di codesto Assessorato (anch'esso fonte normativa secondaria), la cui lettura va effettuata avendo riguardo al significato legittimo che può assumere; e, quindi, i termini "valutazione", "valutare", etc. vanno intesi in relazione all'attività di accertamento consentita, non già con riguardo ad un'attività discrezionale non giustificata né da norme di legge, né dalla necessità di contemperamento con altri interessi.


Nella rilevata conformazione, pertanto, il rilascio dell'attestato di riconoscimento assume un valore esclusivamente certificatorio del positivo riscontro della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non già valore (ed efficacia) costitutivo quale rimozione di un limite legale all'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica.


In conclusione, in relazione al quesito sottoposto, ancorchè alla pari di qualunque atto amministrativo il valore intrinseco dell'attestato di riconoscimento di tecnico competente in acustica non può sussistere che dal suo rilascio, tuttavia si evidenzia che l'efficacia ad esso correlata ha contenuto certificatorio e non già autorizzativo di un'attività che può esser esercitata dall'interessato in possesso dei requisiti previa istanza presentata a termini dell'art. 2 l. 447/1995, salvo il veto dell'amministrazione ove, alla verifica, i requisiti di legge non appaiono sussistenti.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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