Gruppo V   Prot. N. /113.01.11 



Oggetto: "Polisportiva XXXX" di YYYY. Contributo ex art. 9 della l.r. 16 maggio 1978, n. 8.




Allegati n...........................


Assessorato regionale turismo,
comunicazioni e trasporti
P A L E R M O



1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato ha qui trasmesso alcuni atti relativi alla problematica in oggetto, dai quali si evince quanto segue.
A) Con D.A. (turismo) 17 aprile 1992, n. 300/9 è stato concesso - ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 8/1978 - alla "Polisportiva XXXXX" di YYYY un contributo per lavori di completamento della palestra sita in YYYY, Via .....
B) Con D.A. (turismo) 6 luglio 1994, n. 692/IX il predetto contributo è stato ridotto, a seguito di una perizia di variante dei lavori da eseguire contestualmente approvata.
C) Dopo il collaudo delle opere, è emersa la necessità di ridurre ulteriormente il contributo de quo, nella considerazione che la spesa "per acquisto immobile" (L.98.000.000) - ove assimilabile all'acquisto dell'area - "doveva contenersi fino al massimo del 10%" (L.39.106.680) della spesa ammessa al contributo, come previsto dalla circolare dell'Assessore regionale per il turismo 6 dicembre 1978, n. 23195/A/VIII.
Al riguardo viene in particolare chiesto da codesto Assessorato "se l'acquisto dell'immobile sembra più assimilabile alla fattispecie della realizzazione dei lavori che all'acquisto dell'area".

2. Ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 8/1978 l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere contributi entro il limite del 60% della spesa riconosciuta congrua "a favore di enti pubblici e di enti, istituti e società sportive regolarmente costituiti e riconosciuti dai competenti organi sportivi federali o dagli enti di promozione sportiva per la realizzazione, la costruzione o il completamento di impianti sportivi, comprese le relative attrezzature costituenti un insieme organico e funzionale".
La circolare sopra citata - recante le procedure per la concessione del contributo di cui trattasi - al terzo periodo dispone che la spesa preventivata, che per ciascuna iniziativa non deve superare il limite legislativamente previsto, "può comprendere le somme necessarie per l'acquisto dell'area, da contenersi in un massimo del 10% della spesa totale, le opere edili e le attrezzature fisse costituenti un insieme organico e funzionale e le competenze di progettazione". In nessun altro punto della medesima circolare si fa riferimento alle singole spese ammesse al contributo e mai a quelle per l'acquisto dell'immobile.

3. Il quesito in esame da un lato dà per scontato che l'art. 9 della l.r. n. 8/1978 riguardi anche - implicitamente - l'acquisto in discussione e dall'altro mira a conoscere se la relativa spesa incontri o meno il limite del 10% del costo totale dei lavori, con ovvi riflessi sull'importo del contributo da erogare.
Quanto al primo profilo può condividersi l'implicito presupposto della richiesta di parere. In proposito è sufficiente rilevare, secondo quest'Ufficio, che tra "l'acquisto dell'area" - ammesso al contributo de quo dalla circolare n. 23195/1978 - e "la realizzazione, la costruzione o il completamento di impianti sportivi" - attività finanziate cui si riferisce l'art. 9 della l.r. n. 8/1978 - esiste uno iato che va logicamente colmato con l'eventuale acquisto dell'immobile. Il quale, dunque, sembra "a fortiori" da ammettere al contributo regionale, avendo la riferita circolare, sul punto, espresso incompiutamente la volontà dell'Autorità emanante.
Lo stesso argomento logico, però, porta ad "assimilare" l'acquisto dell'immobile a quello dell'area, sulla quale infatti l'immobile ovviamente insiste, più che alle altre attività (realizzazione, costruzione e completamento) che implicano l'edificazione ex novo ovvero l'esecuzione di interventi edilizi sull'immobile stesso. E' ciò, fra l'altro, in base alla distinzione - che sembra emergere dalle disposizioni interessate - tra spese per il reperimento del sito (area o fabbricato) e spese per la realizzazione vera e propria dell'impianto.
Pertanto si è dell'avviso che anche l'acquisto dell'immobile non possa sottrarsi, come quello dell'area, al limite del 10 per cento di cui trattasi.

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Ai sensi dell'art. 15 secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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