Gruppo XIV Prot._______________/108.2001.11


OGGETTO: Beni pubblici.- Acquisizione immobili ex EMS.- L.r. 5 del 1999.- Corresponsione IVA.

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE, DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE
(Rif. nota n. 1997/Gr. IV del 23 marzo 2001)

e, p.c. UFFICIO DI GABINETTO
DELL'ON.LE ASSESSORE
DESTINATO ALLA PRESIDENZA

L O R O S E D I

1.- Con la nota emarginata - premesso che l'art. 2 della l.r. 20 gennaio 1999, n. 5, prevede, al comma 2, il trasferimento di alcuni beni di proprietà dell'EMS alla Regione siciliana, e che il successivo comma 4 autorizza il Commissario liquidatore dell'Ente (soppresso e posto in liquidazione dall'art. 1 della stessa legge) a ridurre compensativamente il fondo di dotazione dell'importo corrispondente al valore di bilancio delle partecipazioni o dei beni trasferiti - viene chiesto l'avviso dello scrivente circa l'assoggettabilità ad IVA dei trasferimenti di cui è questione, e, in caso affermativo, se dovrà procedersi liquidando l'importo da corrispondere a titolo di IVA direttamente all'Ente, ovvero se possa autorizzarsi l'abbattimento del fondo di dotazione di un pari ammontare.

Alla richiesta di parere è allegato, in copia informe, un appunto reso da XXXX al Commissario liquidatore dell'ESPI, YYY, in ordine al "trattamento fiscale dei beni che a seguito della liquidazione dell'EMS devono essere trasferiti alla Regione", secondo il quale, tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 2 della l.r. 5 del 1999, le operazioni in discorso sono da considerarsi come una restituzione parziale di quote di capitale dall'Ente al socio Regione, configurabile come assegnazione di beni ai soci, e in quanto tale soggetta agli obblighi previsti dalla normativa IVA.

2.- La questione proposta, ad avviso dello scrivente, va affrontata e risolta alla luce dei principi concernenti il presupposto dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le ulteriori specifiche norme riguardanti il momento impositivo e le conseguenti obbligazioni.
Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, "l'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate".
E nessun dubbio appare sussistere circa la qualificazione del trasferimento di beni disposto dall'art. 2, comma 2, l.r. 5/1999 come cessione, o circa il presupposto soggettivo la cui sussistenza in capo al cedente è richiesta per l'applicazione dell'imposta.
Ed invero, anche se il trasferimento dei beni di che trattasi alla Regione siciliana è avvenuto in forza del disposto normativo, non necessitando l'acquisto a titolo derivativo espressamente sancito di ulteriori provvedimenti, nulla muta in ordine alla qualificazione giuridica della conseguente traslazione del diritto di proprietà, certamente rientrante nel concetto giuridico di cessione. E parimenti certa, vista la natura di ente pubblico economico dell'EMS e rilevato altresì che la legge sull'IVA attribuisce al concetto di imprenditore un significato più ampio rispetto a quello civilistico, appare la sussistenza del presupposto soggettivo.
Ai fini della determinazione della base imponibile, costituita dal corrispettivo della cessione, appare necessario, visto quanto disposto dall'art. 2, comma 4, della l.r. 5/1999, riferirsi al valore di bilancio dei beni trasferiti.
Opportuno appare altresì chiarire che il momento impositivo e la conseguente esigibilità dell'imposta, appaiono correlati, ai sensi del disposto dell'art. 6 del D.P.R. 633/1972, all'atto del pagamento, e quindi, alla luce di quanto disposto dal più volte citato art. 2, comma 4, l.r. 5/1999, al momento della prevista riduzione compensativa del fondo di dotazione.

Per quanto attiene l'ulteriore quesito concernente la corresponsione dell'importo a titolo di IVA ovvero, in alternativa, la possibilità di imputare il corrispondente importo, in diminuzione, al fondo di dotazione, si ritiene che tale ultima ipotesi non sia praticabile, posto che il legislatore ha limitato le riduzioni compensative al valore di bilancio dei beni; appare quindi essersi operato un chiaro ed esplicito riferimento ad un importo risultante dalle scritture contabili, al quale risulta assolutamente estraneo l'ammontare dovuto a titolo di imposta sul valore aggiunto a seguito della cessione dei beni, da addebitare, in forza del meccanismo della rivalsa, al cessionario, ma al cui pagamento resta in ogni caso obbligato il cedente.
Si osserva, per completezza, che conferma delle soluzione esposta appare quanto disposto dall'art. 69, comma 4, della recente l.r. 3 maggio 2001, n. 6, che, pur se con riferimento ad una fattispecie parzialmente diversa, ma assimilabile concettualmente e giuridicamente a quella in discorso, espressamente autorizza una spesa per il pagamento dell'IVA dovuta sul valore delle acquisizioni regionali dei beni immobili di proprietà delle società in liquidazione a totale partecipazione degli enti economici regionali posti in liquidazione dalla l.r. 5 del 1999, pur avendo autorizzato i singoli enti a ridurre corrispondentemente il valore della propria partecipazione nelle società controllate.

3.- In ultimo, considerato che nella richiesta di parere si fa cenno ad un'istanza dell'EMS tesa alla stipula di un formale atto di cessione dell'immobile già sede dello stesso Ente, oggetto della disposizione recata dall'art. 22 della l.r. 5 gennaio 1999, n. 4, si precisa che assolutamente ultronea appare detta stipula considerato che, come sopra accennato, e come esplicitato nel precedente parere dello scrivente reso in ordine all'oggetto a codesta Amministrazione con nota n. 8495/52.2000.11 del 5 maggio 2000, l'acquisizione del bene di che trattasi è avvenuta direttamente in forza del comando legislativo a far data dall'entrata in vigore della legge regionale di riferimento.

4.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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