Gruppo     II                    /107.01.11

OGGETTO: Cav. G.V.: indennità di contingenza.


                     
   
   
   
   
                                                  DIPARTIMENTO GENERALE DEL
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                                                  GENERALI
                                                              S E D E
   
   
                 1. Con la suindicata nota di pari oggetto, codesto Dipartimento chiede se debba accogliersi l'istanza di un ex segretario particolare di corresponsione, con interessi e rivalutazione, dell'indennità di contingenza che non gli fu erogata perchè ritenuta incumulabile con quella derivantegli da pensione regionale.
   
                 2. Il divieto di cumulo dell'indennità di contingenza relativa al trattamento pensionistico con le indennità dirette all'adeguamento del costo della vita del trattamento di attività ha formato oggetto di un precedente parere di quest'Ufficio (26 giugno 1995, n. 179/95.11).
                 In tale consultazione, svolta successivamente alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 376 del 1994 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 l.r. 24 luglio 1978, n. 17 nella parte in cui, al pari delle norme statali travolte da analoghe pronunce, non fissa una soglia minima oltre la quale operi il divieto di cumulo, si dava atto delle conclusioni cui erano pervenute le Sezioni Riunite della Corte dei conti. Detto organo, infatti, con decisione n. 6/C del 13 luglio 1994, aveva definito la questione di massima concernente il contrasto giurisprudenziale tra varie Sezioni in relazione alle declaratorie di illegittimità costituzionale delle norme statali recanti divieto di cumulo di indennità integrative speciali o altre indennità aventi stessa funzione variamente denominate. La soluzione al riguardo elaborata consisteva nell'applicare, nelle more della fissazione del limite per l'operatività del divieto da parte del legislatore, in via analogica l'art. 2, c. 6, della l. 27 maggio 1959, n. 324, che pone il divieto di cumulo di due indennità integrative speciali per la fattispecie del cumulo di impieghi.
   
                 3. Reinvestito oggi della questione, l'Ufficio ritiene necessario preliminarmente illustrare l'escursus giurisprudenziale successivo alla suddescritta pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei conti che, lungi dal concludere la vicenda, ha dato l'avvio ad ulteriori contrasti. Infatti le tesi ivi riportate, non accolte unanimamente dalle Sezioni, sono state sconfessate anche dalla Corte Costituzionale, che nell'ordinanza 438/98, dichiarando manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli art. 1, c. 6 e 2 cc. 6 e 7 della l. 324/1959, ha osservato che il divieto nelle stesse contenuto deve ritenersi espunto dal sistema perchè trasfuso in norme già colpite da declaratoria di illegittimità costituzionale.
                 Le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno però perseverato nel tentativo di sopperire alla protratta inerzia del legislatore facendo riferimento per assicurare operatività al divieto di cumulo, prima, al cd. "minimo INPS" (dec. n. 39-40/QM del 16 luglio 1997) e, da ultimo, al concetto di "nullatenenza" ai fini della pensione di riversibilità degli orfani maggiorenni e dei collaterali inabili del pensionato statale deceduto.
                 Tuttavia neanche tali nuovi orientamenti sono stati condivisi mentre va invece sempre più consolidandosi, specie in sede di appello, l'indirizzo secondo il quale per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale, in carenza dell'intervento del legislatore, il divieto di cumulo di che trattasi sia venuto meno con la conseguenza che va riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale in favore del titolare di pensione che presti opera retribuita presso una p.a. (cfr. al riguardo oltre a Sez. giur. d'App. per la reg. Sicilia 490/A/2000 del 22 giugno 2000 le altre sentenze citate in Sez. giur. reg. Abruzzo n. 927 del 23 agosto 2000).
                 Oltre a ciò va considerato che anche l'altra norma regionale recante, in presenza di diversi trattamenti a titolo di attività di servizio o di pensione, un divieto di cumulo di indennità di contingenza (o similare), tabella O lett. B) terzo comma della l.r. 29 ottobre 1985, n. 41, è stata con sent. C.Cost. 516 del 2000 dichiarata illegittima nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante tale divieto.
                 Si ritiene perciò di dover con la giurisprudenza in atto prevalente concludere, in ipotesi di percezione di stipendio e pensione, per la spettanza dell'indennità integrativa speciale in misura intera su entrambi gli emolumenti.
                 Con riguardo alla fattispecie concreta che ha dato origine alla presente consultazione, tuttavia, alla corresponsione dell'indennità non attribuita a suo tempo può ostare, ove accertata, la circostanza che l'istante non abbia fatto valere in giudizio le sue pretese. Infatti, anche a non ritenere che il D.A. n. 264 di determinazione del trattamento economico andava impugnato nei termini decadenziali considerando il diritto all'indennità di contingenza collegato ad atto peritetico e quindi soggetto a prescrizione quinquennale, trattandosi di questione attinente a periodi del rapporto di lavoro anteriori al 30 giugno 1998 la stessa, a termini dell'art. 45, c. 17 d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80 andava proposto entro il 15 settembre 2000.
                 Non sembra pertanto sussistere un interesse pubblico che potrebbe oggi venir soddisfatto dalla corresponsione da parte dell'Amministrazione di somme per il pagamento delle quali l'interessato non sembra aver più azione.
   

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                 A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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