Gruppo IV   Prot. N. /103.01.11 



Oggetto: D.L.vo 112/98 - Art. 105, comma 3, lett. a) - Scuole nautiche - Autorizzazione - Competenza.




Allegati n...........................


Assessorato regionale turismo,
comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti
P A L E R M O



1. Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento chiede allo Scrivente di esprimere il proprio parere in ordine alla applicabilità in Sicilia dell'art. 105, comma 3, lett. a) del D.L.vo 112/98 che attribuisce alle province le funzioni relative all'autorizzazione e alla vigilanza sull'attività svolta dalle scuole nautiche.
Vien chiesto altresì se, nel caso in cui dovesse ritenersi non applicabile la norma citata, le competenze relative alle scuole nautiche possano comunque ritenersi trasferite alla Regione Siciliana per effetto del D.L.vo 296/2000, recante le nuove Norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di comunicazioni e trasporti, il cui art. 1, comma 2, ha decentrato alla Regione tutte le attribuzioni degli organi periferici dello Stato in materia di motorizzazione.

2. Il D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112 - che, in attuazione della delega contenuta nel Capo I della Legge n. 59/97, conferisce funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali - al Titolo III, Capo VII, contiene norme in materia di trasporti.
Tali norme indicano rispettivamente le funzioni soppresse (art. 102), quelle affidate a soggetti privati (art. 103), quelle mantenute allo Stato (art. 104), quelle conferite alle regioni e agli enti locali (art. 105).
In particolare l'art. 105, comma 3, lett. a), dispone che: "Sono conferite alle province ... le funzioni relative: a) all'autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche".
Vengono così attribuite alle province, in materia di autoscuole e di Scuole nautiche, funzioni di tipo autorizzativo, di controllo e di vigilanza.
Occorre però valutare, con particolare riguardo alle scuole nautiche, se il citato art. 105, comma 3. Lett. a), trova applicazione in Sicilia.
* * *
Va innanzi tutto rilevato che la legge n. 59 del 1997, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali ..." e il D.L.vo 112/98, attuativo della delega, si rivolgono alle regioni a statuto ordinario.
Ciò si desume sia dall'art. 2, comma 1, della legge delega che, richiamando l'art. 117, Cost., sembra riferirsi esclusivamente alle regioni di diritto comune, sia dall'art. 10 del decreto delegato il quale espressamente prevede che: "Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvederà a trasferire alle regioni a statuto speciale ... le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto alle regioni a statuto ordinario".
Può pertanto affermarsi che le funzioni amministrative conferite alle regioni ordinarie dal decreto legislativo in esame, in attuazione della legge n. 59 del 1997, saranno trasferite alle regioni speciali, in quanto non ancora attribuite, mediante l'adozione di nuove norme di attuazione.
Quanto sin qui affermato vale per le funzioni trasferite dallo Stato alle regioni, ma quid iuris per le funzioni trasferite direttamente dallo Stato alle province?
Al riguardo giova chiarire che al fine di valutare l'operatività in Sicilia del trasferimento alle province delle funzioni di cui al citato art. 105, comma 3, occorre distinguere tra funzioni di cui la Regione risultava già titolare alla data di entrata in vigore del D.L.vo 112/98 e funzioni sino ad allora mantenute allo Stato, anche se esercitate da uffici regionali in regime di avvalimento.
Per le prime il trasferimento alle province non potrà ritenersi operante sino a che la Regione non lo avrà disposto con propria legge.
Per contro, per le funzioni di cui lo Stato era rimasto titolare il trasferimento alle province previsto dal più volte citato art. 105, comma 3, può ritenersi operante anche con riferimento alla nostra Regione.
Ora, poiché dal tenore della nota cui si risponde sembra potersi indurre che le funzioni relative alle scuole nautiche risultavano, alla data di entrata in vigore del D.L.vo 112/98, di competenza dello Stato, sembra allo Scrivente che il trasferimento delle stesse alle province possa ritenersi legittimo.
Non sembra infatti allo Scrivente che la competenza legislativa esclusiva in materia di "circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali", prevista dall'art. 15, ultimo comma, dello Statuto, costituisca di per sé un ostacolo al trasferimento delle funzioni de quibus direttamente dallo Stato alle province siciliane, atteso che proprio il legislatore regionale, nell'esercizio della propria competenza in materia di Enti locali, nell'istituire la Provincia regionale con la l.r. 9/86, ha espressamente previsto all'art. 4, comma 3, che questa, oltre ad essere titolare di funzioni proprie, "esercita le funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione".
Ora, il disposto dell'art. 105, comma 3, lett. a), del D.L.vo 112/98 viene ad integrare proprio nell'ipotesi di attribuzione da parte dello Stato di funzioni proprie alla provincia e risulta pertanto in linea con quanto previsto dal citato art. 4, comma 3, della L.r. 9/86 (cfr., in senso analogo, parere n. 23940 del 21.12.98, reso da questo Ufficio a codesto Assessorato).
Quanto poi alle nuove Norme di attuazione dello Statuto in materia di comunicazioni e trasporti, approvate con D.L.vo 11 settembre 2000, n. 296, in primo luogo appare dubbia la riconducibilità delle funzioni in oggetto al disposto dell'art. 1, comma 2 ("La regione siciliana esercita nel proprio territorio tutte le attribuzioni degli organi periferici dello Stato in materia di motorizzazione...").
In ogni caso, la tesi sopra enunciata, secondo cui le stesse funzioni sono state trasferite dallo Stato alle Province siciliane per effetto del D.L.vo 112/98, esclude quella secondo cui le stesse funzioni potrebbero essere state oggetto di trasferimento dallo Stato alla Regione con le nuove norme di attuazione dello Statuto.
Ciò posto, sarà comunque cura di Codesta Amministrazione, al fine di rendere effettivamente operante il trasferimento alle province delle funzioni di autorizzazione e di vigilanza sull'attività delle scuole nautiche, di fornire al riguardo direttive mirate agli uffici periferici, anche a mezzo di circolare (Cfr. Circolare 11 febbraio 1997, n. 426, di codesto Assessorato, concernente: "Trasferimento alle Province regionali delle competenze amministrative in materia di autoscuole", pubblicata nella G.U.R.S. n. 15 del 29.3.1997).
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * * * *

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Trasposizione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale