Gruppo VI   Prot. N. /92.11.2001 



Oggetto: Impiego fondi comunitari finanziati dal FSE. Legittimità o meno di un investimento bancario pronti contro termine delle somme assegnate, momentaneamente in giacenza nel c/c bancario del soggetto benificiario per temporanea infattibilità delle azioni da realizzare.







Assessorato regionale del lavoro,
della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione
P A L E R M O






1. Con la nota suindicata vien chiesto il parere dello scrivente in ordine alla configurabilità o meno "di irregolarità o di abuso nell'impiego, da parte di un beneficiario finale, in investimenti bancari (pronti contro termine) di somme erogate a valere sul F.S.E. dalla P.A. con vincolo di destinazione".
Vien chiesto altresì se la carenza di un espresso divieto dell'U.E., che escluda una gestione del tipo di quella suddetta, ed il non avere previsto in convenzione apposita clausola che imponga la tenuta di un conto infruttifero, legittimi il comportamento in parola secondo il principio della gestione del buon padre di famiglia, invocato dall'ente beneficiario.
Sui quesiti prospettati codesto Assessorato, pur manifestando qualche perplessità in ordine alla regolarità formale dei comportamenti dell'ente, sembra orientato nel senso di una sostanziale "irrilevanza" del fatto, avendo autorizzato, nelle more dell'acquisizione del presente parere, l'inizio dell'attività, seppure con talune prescrizioni cautelative comunicate al beneficiario con nota n. 00733 del 2/3/2001.

2. Con riguardo al quesito prospettato si rileva preliminarmente che qualche perplessità suscita prima facie nello scrivente la qualifica di agente contabile che rivestirebbe l'ente di formazione professionale, al quale codesta Amministrazione riterrebbe di affidare la realizzazione di "un servizio di interesse pubblico", così come la formazione professionale era definita dall'art. 2 della legge n. 845 del 1978, articolo successivamente abrogato dall'art. 147 del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
Tuttavia alcune specifiche pronunce della Corte dei Conti hanno avuto occasione di riconoscere la qualifica di agente contabile a quelle società che abbiano assunto la veste giuridica di gestori di corsi di formazione professionale di competenza della Regione divenendone consegnatarie di fondi (C. Conti, sez. giurisd. Reg. Basilicata, 28/07/1998, n. 272). Un'altra decisione del medesimo organo ha precisato, altresì, che "riveste il ruolo di agente contabile (come tale sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti) il soggetto privato estraneo alla P.A. che, in virtù di un atto concessorio, sia destinatario della funzione pubblica di gestione e maneggio di denaro di pertinenza erariale (nella specie trattavasi di società beneficiaria di contributi per la gestione di corsi di formazione professionale) (cfr. C. Conti, sez. giur., regione Puglia, 09/11/1995, n. 134).
Definita, dunque, la natura di "agente contabile" del soggetto in questione, ne consegue che lo stesso può incorrere nella "responsabilità contabile", i cui elementi costitutivi sono il danno, la colpa ed il nesso di causalità tra danno e colpa.
Quanto alla natura del rapporto tra l'agente contabile e la P.A. lo stesso è assimilabile al contratto di deposito ex art. 1766 e seguenti cod. civ. con il conseguente obbligo di garantire la vigilanza sui beni al fine della restituzione dei medesimi e divieto di operare unilaterali compensazioni (cfr. C. Conti, sez. giur. Reg. Toscana, 31/10/1995, n. 324).
Da ciò deriva che il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768 c.c.), ed è proprio a tale diligenza che fa appello il soggetto beneficiario del finanziamento de quo per sostenere la sostanziale correttezza e trasparenza del proprio operato.
D'altra parte, l'investimento bancario pronti contro termine, se non espressamente vietato, ove sia regolarmente registrato nelle scritture contabili, comportando un accrescimento della somma in custodia (di cui comunque il soggetto beneficiario del finanziamento dovrà rendere conto), non sembra che possa di per sé considerarsi oggetto di responsabilità contabile nel senso temuto da codesta Amministrazione, non sussistendo nella specie il danno.
In tal senso la Corte dei Conti, sez. II, 20 febbraio 1996, n. 1, ha avuto occasione di precisare che "La responsabilità contabile è una responsabilità che scaturisce non già dall'irregolare tenuta delle scritture, bensì dalla mancata custodia del bene e della conseguente perdita dello stesso, non costituendo una responsabilità di tipo formale, che prescinda cioè dall'accertamento di un danno, né di tipo oggettivo, che prescinda dall'accertamento di una colpa dell'agente; e, tuttavia, trattandosi di responsabilità attinente a movimenti di denaro o valori dello stato (o dei quali lo stato debba rispondere) assumono notevole rilievo l'esatta compilazione e la puntuale tenuta e conservazione delle scritture e degli inventari e cioè, in definitiva, la formalizzazione della gestione contabile, restando in tal modo palesato e dimostrato in ogni momento in qual modo ed in quale misura quei beni siano stati amministrati od utilizzati ed altresì documentata l'entità del carico di cui il contabile debba rispondere, risultando comunque la sua liberazione collegata a titoli o documenti di legittimazione".
Sulla scorta delle superiori considerazioni, in assenza di specifiche prescrizioni nella convenzione o divieti dell'Unione europea ed alla stregua delle richiamate norme che regolano il contratto di deposito, sembra allo scrivente che, laddove sia stato rispettato l'obbligo di garantire la vigilanza sui beni e l'obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili che consenta di dimostrare in ogni momento in che modo siano stati amministrati o utilizzati i beni, non si possano ravvisare irregolarità tali da pregiudicare la realizzazione del progetto formativo, anche in relazione alla natura del contratto bancario pronti contro termine che garantisce la conservazione del denaro fino alla breve scadenza pattuita salvaguardandone il potere d'acquisto e quindi sembra che tale scelta di amministrazione contabile ben possa considerarsi rientrante nella diligenza del buon padre di famiglia, cui ha espresso riguardo l'art. 1768 del codice civile.
Ciò ovviamente non dovrà in alcun modo pregiudicare la tempestività della realizzazione del progetto formativo.
D'altra parte, è appena il caso di ricordare che, non sembrando sussistente nelle fattispecie una effettiva distrazione di fondi pubblici, ogni valutazione in ordine alla questione sottoposta all'esame dello scrivente va rapportata all'interesse pubblico alla realizzazione dell'attività formativa, alla cui stregua codesta Amministrazione dovrà sempre valutare le proprie determinazioni al riguardo nell'ambito della discrezionalità amministrativa alla stessa spettante in materia.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



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