Gruppo    II                          /86.01.11

OGGETTO: Art. 3 D.P.Reg. 11 novembre 1999 n. 26. Riconoscibilità periodi ulteriori di servizio non di ruolo resi da personale facente parte di ex cooperative giovanili.

   
   
   
                                             Dipartimento regionale del personale,
                                             dei servizi generali, di quiescenza,
                                             previdenza ed assistenza del personale
                                             S E D E
   
   
                 1. Con la suindicata nota di pari oggetto codesto Dipartimento ha chiesto un parere sull'accoglibilità delle istanze di dipendenti ex soci cooperatori, tendenti al riconoscimento del periodo pre-ruolo prestato durante la vigenza delle convenzioni stipulate con le Amministrazioni dalle cooperative. Detto riconoscimento si fonderebbe a detta dei richiedenti sull'art. 3 del D.P.Reg. 26/99 che ha stabilito espressamente la valutazione, ai fini dell'art. 11 della l.r. 1988, n. 11, del periodo di corso ad altra categoria di personale ex giovanile (corsisti).
                 Infatti sulla scorta di un parere reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (n. 159/89 del 19 luglio 1989) l'Amministrazione si è finora limitata a riconoscere i periodi pregressi solo a decorrere dalla data (9 maggio 1981) di estensione al personale giovanile del trattamento giuridico degli impiegati non di ruolo dello Stato e ciò in considerazione che in precedenza nel rapporto intercorrente tra l'Amministrazione e i soggetti utilizzati si inseriva quale elemento essenziale e qualificante l'addestramento professionale.
                 Una volta però che si è giunti ad equiparare a servizio il periodo di corso di cui al comma 3 dell'art. 5 della l.r. 30 gennaio 1981, n. 8, dovrebbe esser caduta ogni remora alla valutazione di periodi nei quali il restante personale dell'occupazione giovanile ha conseguito la formazione prestando nel contempo anche una attività a favore dell'Amministrazione.
   
                 2. Appare evidente che la norma contrattuale in discorso ha introdotto in favore dei corsisti un beneficio del tutto nuovo in quanto in nessun modo la lettura dell'art. 11 della legge 11 del 1988, che prevede il riconoscimento di servizi, avrebbe permesso di includere tra quelli valutabili ai fini della progressione giuridica ed economica periodi di frequenza di corsi.
                 Se poi le parti contraenti, l'accordo recepito col D.P.Reg. 26/99 si siano determinate in tal senso nella convinzione che il riconoscimento de quo costituisca l'approdo finale di una più generale ricomprensione nell'anzianità di servizio del personale ex giovanile di tutti i periodi pregressi sin qui esclusi, non è dato evincere dal tenore della disposizione. Comunque, anche a prescindere dal considerare come in base al riparto fissato dalla l.r. 19 giugno 1991, n. 38 le modificazioni dello stato giuridico andavano stabilite con legge o con regolamento, di esecuzione della stessa residua qualche margine di dubbio circa la ragionevolezza di una statuizione che ai servizi indicati dall'art. 11 della l. 11/88 equipara soltanto periodi di esclusiva attività formativa e non anche quelli nei quali, come evidenziato dal Consiglio di giustizia amministrativa, l'addestramento professionale si inseriva, anche se quale elemento essenziale e qualificante, nel sinallagma costituito dallo scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione.
                 Tuttavia non essendo consentito estendere una norma recante benefici oltre la sfera dei destinatari circoscritta dalla stessa (seppure nella maniera contraddittoria già rilevata da codeste Amministrazione) le superiori perplessità potranno essere superate nella prossima contrattazione collettiva che si svolgerà sulle materie e con le modalità stabilite dalla l.r. 15 maggio 2000, n.10.
   

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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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