Gruppo                                  /85.01.11

OGGETTO: Attuazione POR Sicilia 2000-2006 - Applicazione art.14 terzo comma della l.r. 23 dicembre 2000, n.32.

   
   
   
                                                             ASSESSORATO REGIONALE
                                                             TURISMO, COMUNICAZIONI E
                                                             TRASPORTI
                                                             PALERMO
   
   
             1. La misura 4.4.2 del POR Sicilia 2000-2006 (D.P.Reg. 20 novembre 2000) prevede interventi per il potenziamento e la riqualificazione dell'offerta turistica mediante contributi in conto capitale alle imprese del settore.
                 L'art.14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese", al terzo comma così recita:
                 "Le amministrazioni regionali competenti possono affidare l'istruttoria e la valutazione dei singoli interventi, nel rispetto della normativa comunitaria, ai soggetti individuati a livello statale per l'istruttoria delle istanze di finanziamento della legge 19 dicembre 1992, n.488".
   
                 2. Con lettera 16 marzo 2001, n.501/VI/TUR - integrata con successiva nota 4 aprile 2001, n.640/VI/TUR - codesto Assessorato ha posto all'Ufficio il quesito se, ai fini dell'erogazione dei predetti contributi, possa applicarsi il citato art.14 terzo comma della l.r. n.32/2000, cioè, come può evincersi dal contesto della richiesta di parere, se possano stipularsi convenzioni "ad hoc" con tutti i soggetti convenzionati per l'istruttoria delle richieste di finanziamento ai sensi della legge n.488/1992 con il Ministero dell'industria; quindi senza procedere ad un'autonoma selezione dei medesimi, e se ciò sia conforme alla normativa comunitaria, come richiesto dalla disposizione regionale di cui trattasi.
   
                 3. Secondo il Dipartimento della programmazione della Presidenza della Regione - all'uopo interessato da quest'Ufficio - il fatto che l'art.14 terzo comma della l.r. n.32/2000 richiami il "rispetto della normativa comunitaria" sembra significare che non possa prescindersi nella fattispecie "dall'utilizzo delle procedure concorsuali ad evidenza pubblica di cui al D.Lgs. 157/1995 modificato ed integrato dal D.Lgs 65/2000"; e in ogni caso dall'eventuale avviamento, volendo applicare la norma regionale de qua, di una "procedura negoziata di cui all'art.7, comma I del D.Lgs 157/95 al fine di individuare la migliore offerta" (cfr. lettera 24.4.2001, n.669).
   
                 4. Il quesito in esame implica, secondo questo Ufficio, due aspetti: uno relativo all'interpretazione in senso stretto dell'art.14 terzo comma della l.r. n.32/2000; e l'altro relativo al raccordo di tale interpretazione con la normativa europea e con l'orientamento dei competenti organi comunitari; i quali, come si legge nella citata lettera del Dipartimento regionale della programmazione n.669/2001, hanno anche recentemente ribadito la necessità e l'inderogabilità "dell'utilizzo di tutte quelle procedure che assicurano un rapporto concorrenziale tra più operatori".
                 Sotto il primo profilo l'art.14 terzo comma della l.r. n.32/2000 presenta un'apparente contraddizione: atteso che il ricorso ai soggetti ivi
   
   
   precisati sembra a prima vista incompatibile con l'esperimento di apposite selezioni per l'individuazione degli stessi soggetti; e dunque, in questo senso, con il "rispetto della normativa comunitaria" richiesto dalla stessa norma. Contraddizione questa che potrebbe essere superata solo ritenendo adempiuto il predetto requisito dalla duplice condizione di una preselezione dei soggetti in questione fatta dallo Stato, e del rispetto da parte regionale della par condicio degli stessi soggetti, mediante la stipula di singole convenzioni con ciascuno di essi; o almeno, com'è ovvio, con tutti quelli operanti in Sicilia.
                 L'interpretazione testè illustrata, però, valida dal punto di vista ermeneutico con riferimento all'ordinamento regionale, si presenta a sua volta in apparente contrasto con la vigente normativa statale del settore - attuativa della direttiva 92/50/CEE - che impone, nel caso di appalto di servizi, criteri selettivi pubblici per la scelta dei contraenti (cfr. D.lgs. 17 marzo 1995, n.157). Ciò tenuto anche conto che la stessa Regione, nel titolo XIII della citata l.r. n.32/2000 dedicato alle "Disposizioni procedurali per l'erogazione degli aiuti", prescrive (cfr. art.185 quinto comma) per l'affidamento dell'attività istruttoria delle istanze di finanziamento la stipula di convenzioni con soggetti selezionati "tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n.157".
                 Ora, quest'ultima contraddizione, ad avviso dello scrivente, rende ammissibile un'altra interpretazione del discusso art.14 terzo comma della l.r. n.32/2000; e in particolare quella di una priorità comunque riconosciuta dal legislatore regionale alla normativa comunitaria di cui si è detto; con la conseguenza che l'espressione "soggetti individuati a livello statale" di cui al citato art.14 terzo comma va ritenuta indicativa di categorie di soggetti ammissibili e non di una vera e propria elencazione dei medesimi. Interpretazione questa che sembra in ultima analisi più
   
   opportuna al fine di armonizzare l'azione amministrativa del settore ai sopra ricordati indirizzi comunitari.
                 Per questi motivi si è dell'avviso che il testuale tenore dell'art.14 terzo comma della l.r. n.32/2000 non dispensi l'Amministrazione dalla necessità del ricorso ad apposite procedure pubbliche concorsuali per l'individuazione dei soggetti ai quali affidare l'istruttoria degli interventi previsti dal POR Sicilia 2000-2006.
                 Per quanto riguarda poi in concreto l'individuazione della procedura da adottare nella fattispecie, può condividersi il suggerimento del Dipartimento regionale della programmazione, facente riferimento alla "procedura negoziata" di cui all'art.7 primo comma del Dlgs. n.157/1995. E ciò anche nella considerazione che quest'ultima procedura è stata adottata dallo Stato per l'affidamento dell'istruttoria ed erogazione delle agevolazioni di cui all'art.1 secondo comma della legge n.488/1992 (cfr. bando di gara pubblicato in GURI, parte seconda, n.80 del 5 aprile 2001).
   

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                 Ai sensi dell'art. 15 secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   (Avv. M. Garigliano-Avv. G. Civiletti)
                                                             L'AVVOCATO GENERALE
                                                  (Anna Maria Ammannato)
   
   /gm
   
   
   
   

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