Gruppo XIV Prot._______________/81.2001.11


OGGETTO: Caccia.- Associazioni venatorie ed ambientaliste.- Attività di vigilanza.- Finalità statutarie.- Denominazione.


ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento interventi strutturali
(Rif. nota n. 916/Gr. XV del 12.3.2001)

P A L E R M O


1.- Con la nota emarginata è stata posta all'attenzione dello scrivente una problematica concernente l'esercizio dell'attività di vigilanza venatoria ed ambientalista disciplinata dall'art. 44 della l.r. 1 settembre 1997, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni.
Le questioni proposte riguardano in particolare:
* la necessità che gli statuti delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste, ricomprendano puntualmente ed esplicitamente tra i compiti statutari non soltanto lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, ma anche di antincendio e di guardiapesca nelle acque interne;
* il rilievo, sotto il profilo giuridico, della differente denominazione riscontrata in ordine all'Associazione Italiana per il WWF, che risulta individuata quale "Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature" nella G.U.R.I. n. 127 del 2 giugno 1999 dove è stata comunicata, per estratto, l'avvenuta approvazione ministeriale dello statuto dell'Associazione, mentre nella copia dello statuto acquisito agli atti di codesta Amministrazione risulta nominata Associazione Italiana per il World Wildlife Fund.

2.- Ai fini della soluzione delle problematiche proposte si osserva quanto segue.

L'art. 44 della l.r. 1 settembre 1997, n. 33, rubricato "Vigilanza venatoria ed ambientalista", dopo aver disposto che la vigilanza venatoria è esercitata secondo le norme di cui all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ne integra le disposizioni statuendo, al comma 3, che le guardie volontarie delle associazioni venatorie e ambientaliste riconosciute in sede regionale agli effetti della medesima legge svolgono altresì attività di vigilanza, oltre che venatoria, di antincendio e di guardiapesca nelle acque interne", e disponendo che "ai fini dell'applicazione del presente comma le associazioni interessate dovranno adeguare i propri statuti".
La prevista necessità di adeguamento statutario, ad avviso dello scrivente, si pone qualora le disposizioni dei vigenti statuti delle associazioni interessate non consentano l'espletamento delle attività di vigilanza di che trattasi, ma non anche qualora la formulazione delle medesime sia talmente ampia da ricomprendere ogni attività correlata alla protezione e tutela ambientale e faunistica.
Ed invero, ciò appare correlato con la indefettibile necessità di correlare ogni attività posta in essere da enti - riconosciuti e non - con lo scopo perseguito, che costituisce elemento teleologico indispensabile al fine della riconduzione ad unità dell'intera attività espletata.
Ora, dalle copie degli statuti allegati alla richiesta di parere, emerge che la finalità di protezione e tutela della natura e dell'ambiente, rientra tra le finalità delle varie associazioni in relazione alle quali si è posta la questione all'esame dello scrivente.
E l'attività di vigilanza di che trattasi certamente costituisce strumento e modalità di concretizzazione operativa dei fini e degli scopi prefigurati come propri dalle associazioni in riferimento, e pertanto ben può essere svolta da detti enti, senza necessità dunque di una modificazione statutaria che espliciti puntualmente ciò che già è ricompreso, in forza di una interpretazione logico-sistematica, oltrechè letterale, tra le finalità da perseguire.

Per ciò che attiene la seconda questione posta all'attenzione dello scrivente si osserva, preliminarmente, che nessun dubbio sembra avanzare codesta Amministrazione circa una eventuale confusione che la diversa denominazione riscontrata possa determinare nei confronti di altri enti. E, dunque - considerato invero che funzione propria, ed esclusiva, della denominazione sociale appare essere quella di identificazione e distintiva - si ritiene che la divergenza riscontrata sia priva di refluenze sostanziali e possa comunque essere superata acquisendo una apposita dichiarazione di identità da parte del rappresentante legale dell'Associazione.
Posto invero che la necessità di un segno distintivo sussiste in via generale sia per gli enti dotati di personalità giuridica, in quanto la nascita di un nuovo soggetto di diritto presuppone il possesso di un elemento di identificazione idoneo a distinguerlo da tutti gli altri, sia per gli enti non personificati, che abbisognano di uno strumento di individuazione che consenta di operare unitariamente nei rapporti con i terzi, si osserva che la semplice sigla WWF, universalmente nota, appare in grado di evitare ogni equivoco circa la esatta individuazione dell'Associazione e pertanto anche il semplice acronimo può ritenersi atto al riconoscimento certo ed indiscusso del soggetto giuridico di che trattasi.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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