Gruppo   II    Prot. N. /79.11.01 


Oggetto: Riconoscimento servizi pregressi resi in qualità di vigile urbano. Ex art. 11, l.r. 11/88.






Dipartimento regionale
del personale e dei SS.GG.
S E D E



1.- Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento regionale riferisce che alcuni dipendenti inquadrati nella qualifica di assistente hanno reso servizio, anteriormente alla loro immissione nei ruoli regionali, presso il Comune di XXXX in qualità di vigili urbani. Gli stessi hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 11/88, di detto servizio, ma non tutti hanno avuto lo stesso trattamento; per alcuni il servizio de quo è stato valutato nella misura del 100%, per altri nella misura del 60% in considerazione della particolarità della figura giuridica del vigile urbano. Infatti, sebbene ai fini dell'inquadramento economico la stessa sia collocata nella V qualifica funzionale, rendendola pertanto equiparabile a quella di operatore archivista, per l'accesso alla stessa è richiesto quale titolo di studio il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, così come per la qualifica di assistente.
Il Comune di XXXX, interpellato al riguardo, si è limitato a specificare che il profilo professionale di "Agente di Polizia Municipale", già inquadrato nella V qualifica funzionale, con decorrenza 1.1.1998 è stato collocato nella VI qualifica funzionale.
Tale riqualificazione del profilo professionale dei vigili urbani, ad avviso di codesto Dipartimento "sembrerebbe quindi mirata a sanare le crepe di quel particolare inquadramento già effettuato e causa di non poche difficoltà interpretative, facendo quindi oggi propendere per una più giusta equiparazione della stessa con la qualifica regionale di assistente".
Sulla problematica riferita si chiede il parere dello scrivente.

2.- La legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, nel procedere alla riorganizzazione dello stato giuridico del personale regionale, ha disposto (art. 5) l'articolazione delle qualifiche secondo il criterio delle fasce funzionali, nelle quali collocare la generalità dei dipendenti con qualifica inferiore a dirigente superiore.
A seguito di tale articolazione, per la parte che qui rileva, l'assistente amministrativo risulta collocato nella sesta fascia funzionale corrispondente al sesto livello (cfr. anche art. 3, c. 1, l.r. 11/88; art. 10 D.P.Reg. 11/95; art. 2, D.P.Reg. n. 38/97).
L'operatore archivista è invece collocato, fino al compimento del decimo anno di effettivo servizio nella qualifica, nella quarta fascia funzionale corrispondente al quarto livello e, soltanto dopo il decimo anno di effettivo servizio nella qualifica, è collocato nella quinta fascia funzionale corrispondente al quinto livello.
Ora, nella nota n. 10788 del 3 novembre 2000 del Comune di XXXX, allegata alla richiesta di parere, è specificato che gli agenti di polizia municipale (ex vigili urbani) con decorrenza 1° gennaio 1998, dalla ex VI qualifica funzionale, sono collocati nella ex VI qualifica funzionale, oggi categoria "C", gs.
Conseguentemente, se i dipendenti regionali di cui trattasi sono stati inquadrati nei ruoli regionali anteriormente alla data del 31 dicembre 1997, nell'Amministrazione di provenienza non potevano che rivestire la V qualifica funzionale, corrispondente alla quinta fascia regionale (archivista con 10 anni di anzianità) hanno gli stessi, quindi, diritto di avere riconosciuto tutto il servizio reso presso il comune di XXXX nella misura del sessanta per cento ai fini della progressione giuridica ed economica, poiché, com'è ovvio, prestato in qualifica inferiore a quella di assistente.
Viceversa, se i dipendenti di cui si discute sono stati inquadrati dopo il 1° gennaio 1998, hanno diritto ad avere riconosciuto il servizio prestato nell'amministrazione di provenienza, successivamente a tale data, nella misura del cento per cento.
Né appare rilevante agli effetti di specie la circostanza di fatto che per l'accesso alla ex qualifica di vigile urbano fosse richiesto lo stesso titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno alla qualifica di assistente dell'Amministrazione regionale poiché, come evidenziato, la normativa regionale (art. 11, co. 1, l.r. 15 giugno 1988, n. 11) non prende in considerazione, ai fini di cui trattasi, il titolo di studio del dipendente bensì le "qualifiche o carriere" nelle quali siano stati prestati i servizi pregressi.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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