Gruppo XIV Prot._______________/77.2001.11

OGGETTO: Contributi e finanziamenti - Determinazione tassi d'interesse - Art. 16, l.r. n. 32/2000.


ASSESSORATO COOPERAZIONE,
COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento cooperazione, commercio e artigianato
(Rif. nota n.1882/Gr.IX dell'8.3.01)
P A L E R M O

1.- Con la nota in riferimento sono state sottoposte all'attenzione dello scrivente talune problematiche interpretative sorte in sede di attuazione dell'art. 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.32, rubricato "Contributi in conto interesse ed operazioni di credito a tasso agevolato" .
In relazione a tale disposizione sono stati chiesti chiarimenti sia in merito al disposto del comma 1, lett. c), ed in particolare in ordine all'espressione letterale usata dal legislatore ai fini della determinazione del tasso di interesse da applicare alle operazioni di credito poste in essere da enti pubblici o istituti bancari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, sia in merito al successivo comma 2, che, modificando, con efficacia retroattiva, il tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di credito previste dall'art. 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n.10, pone, in ragione dell'espressa retroattività, notevoli perplessità sull'operatività della sostituzione del tasso de quo anche a quelle operazioni di credito già perfezionatesi essendo intervenuta la stipula del relativo contratto.

2.- La problematica proposta appare risolta a seguito delle modifiche ed integrazioni del suindicato art. 16 operate dall'art. 110, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 3 maggio 2001, n.6, pubblicata nella G.U.R.S. del 7 maggio 2001, n.21 - che così espressamente dispone:
"1. Alla legge regionale 23 settembre 2000, n.32, sono apportate le modifiche e le integrazioni di cui al presente articolo.
2. All'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole "del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito alla lettera a)", sono sostituite con le parole "del tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea per ogni Stato membro per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti di Stato, senza alcuna maggiorazione".
3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 16 non si applicano alle operazioni a tasso agevolato perfezionate nei limiti della regola comunitaria "de minimis" prima dell'entrata in vigore della presente legge."

Ai sensi del riportato articolo 110, comma 2, sono state, pertanto, sostituite quelle espressioni letterali riferite alla determinazione del tasso d'interesse da applicare nella materia de qua che avevano dato origine ad i dubbi interpretativi manifestati da codesta Amministrazione; a norma del successivo comma 3 è stata altresì statuita l'inapplicabilità della modifica operata dall'art.16, comma 2, della l.r. n.32/2000 alle operazioni agevolative perfezionatesi "prima dell'entrata in vigore della presente legge" .
Al riguardo, comunque, non ci si esime dall'osservare che l'espressa efficacia retroattiva della previsione di cui all'art.16, comma 2, l.r. n.32/2000 - anche prima dell'emanazione dell'art. 110, comma 3, l.r. n.6/2001- non avrebbe potuto operare nei confronti di quelle operazioni che alla data di entrata in vigore della legge regionale 23.12.2000, n.32 si erano già perfezionate; e ciò in ottemperanza del principio tempus regit actum secondo cui gli atti posti in essere sono regolati dalle leggi vigenti al momento del loro perfezionamento.
L'art.110, comma 3, l.r. n.6/2001 - che in ragione della funzione chiarificatrice si qualifica come norma interpretativa ed ha efficacia retroattiva - conferma il superiore avviso.

Le novelle recate dal legislatore inducono dunque lo scrivente a ritenere superate le problematiche sottoposte con la nota in riferimento; quest'Ufficio rimane in ogni caso a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti che dovessero rendersi necessari alla luce delle recenti modifiche ed integrazioni legislative.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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