Gruppo XIV   Prot. N. /73.01.11 


Oggetto: Contributi e finanziamenti. Agricoltura. Mutui agevolati. Estinzione anticipata. Inadempimenti.






Assessorato Regionale
Agricoltura e Foreste
Dipartimento interventi strutturali
PALERMO


1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato sottopone all'Ufficio una problematica riguardante i mutui destinai alla formazione e all'ampliamento della proprietà fondiaria e assistiti - ai sensi dell'art.33 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 - dal concorso regionale nel pagamento degli interessi.
Premesso che i contratti di mutuo stipulati tra istituti di credito convenzionati e ditte beneficiarie prevedono la facoltà di estinzione anticipata del mutuo, nonché la risoluzione del contratto nel caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate, in particolare viene sostanzialmente chiesto se, in entrambe tali ipotesi ,l'Amministrazione regionale debba interrompere il pagamento della quota di interessi a proprio carico.
Al riguardo codesto Assessorato esprime parere favorevole.
2. Ai fini della soluzione della questione prospettata si ritiene opportuno non soltanto interpretare le rilevanti disposizioni civilistiche, ma anche esaminare le clausole del contratto di mutuo - qui trasmesso da codesto Assessorato n allegato alla richiesta di parere come "contratto - tipo" - che disciplinano specificamente i rapporti tra istituto di credito e ditta mutuataria per le ipotesi di anticipato rimborso della somma mutuata e di risoluzione per inadempimento.
L'art.7 del citato contratto, dopo aver attribuito alla ditta mutuataria - trascorso il periodo di dieci anni dalla data di acquisto del fondo - la facoltà di estinguere, in tutto o in parte anticipatamente il debito, al comma 4 dispone che in caso di estinzione totale il consenso alla cancellazione dell'ipoteca iscritta in favore della banca mutuante sarà dato all'atto dell'estinzione stessa "a condizione che la ditta mutuataria versi, oltre al residuo debito posto a suo carico ed all'eventuale scaduto ed impagato, anche tutto quanto ancora dovuto dalla Pubblica Amministrazione, restando creditrice delle rate di contributo che via via saranno erogate dall'organo regionale".
Il comma 5 del citato art.7 dispone altresì che "in alternativa" - e cioè qualora il consenso alla cancellazione della ipoteca non sia dato all'atto della estinzione del mutuo- la ditta "potrà versare, oltre all'eventuale scaduto ed impagato, il residuo debito capitale al netto del valore attuale delle rate di contributo regionale".
La riferita disposizione contrattuale mentre stabilisce espressamente che la ditta mutuataria - qualora versi anche la somma ancora dovuta dall'Amministrazione - diventa creditrice delle rate che saranno erogate dall'Amministrazione stessa all'istituto mutuante, nulla prevede circa la quota di interessi a carico della Regione qualora invece la ditta stessa restituisca solo il proprio residuo debito capitale al netto delle rate regionali.
Nella fattispecie trattasi pertanto di interpretare il disposto contrattuale alla luce dei principi generali in materia di mutuo.
Al riguardo va rilevato che l'obbligazione di pagare gli interessi posta a carico del mutuatario ha carattere accessorio rispetto al debito principale di restituire il capitale, ciò nel senso che l'obbligazione accessoria presuppone l'esistenza e la validità dell'obbligazione principale; pertanto, l'anticipato rimborso della somma ricevuta a mutuo, determinando il venir meno della obbligazione principale, comporta anche l'estinzione dell'obbligo accessorio di pagare gli interessi.
Ciò posto, alla stregua di quanto sopra considerato, si osserva che, nella fattispecie, qualora la ditta mutuataria si avvalga della facoltà attribuitale dall'art. 7 del contratto di mutuo, con l'obbligazione principale si estingue anche quella accessoria posta a carico della Regione avente ad oggetto il pagamento di una quota degli interessi; pagamento che in caso contrario assolutamente privo di "causa".
   

La soluzione qui prospettata risulta peraltro avvalorata dalla considerazione che, ad avviso dello scrivente, ai mutui agevolati previsti dall'art.33 della l.r. n.13/1986 è applicabile in via analogica il principio di cui all'art.9 della legge 27 ottobre 1966, n.910, in base al quale nel caso di mutui assistiti dal concorso dello Stato negli interessi, "il concorso stesso cessa dalla data di estinzione della operazione"; del resto, l'applicazione analogica della riferita disposizione ai mutui agevolati previsti dalla normativa statale in materia di agricoltura trova conferma nel parere del Consiglio di Stato, sez. II, 27.3.1996, n.2186/95.
La soluzione delineata circa l'estinzione della obbligazione accessoria relativa al pagamento della quota di interessi a carico della Regione potrebbe peraltro ritenersi non in contrasto con la previsione contenuta nel comma 4 dell'art.7 del contratto (la ditta mutuataria resta "creditrice delle rate di contributo che via via saranno erogate dall'organo regionale") che appare, letteralmente, presupporre invece la continuazione della erogazione regionale; ed infatti al riguardo si osserva che le rate di competenza dell'Amministrazione regionale, di cui la ditta mutuataria diviene creditrice qualora versi anticipatamente anche la somma ancora dovuta dalla Regione, sono erogate non come contributo al mutuo ormai estinto, bensì come "rimborso" della somma anticipata dalla ditta "alla data del versamento", a titolo di interessi per la quota a carico della Regione.
In altri termini, in tale ipotesi, il pagamento regionale a titolo di interessi sul mutuo, dovuto sino all'estinzione dello stesso, ma già pagato anticipatamente dalla ditta beneficiaria dell'intervento, costituirebbe restituzione dovuta dalla somma versata in via surrogatoria.
Pertanto, fermo restando quanto affermato circa l'estinzione della obbligazione accessoria avente ad oggetto il pagamento degli interessi, deve ritenersi che solo nella ipotesi testè considerata permane, nei termini precisati, l'obbligo di pagamento della Regione.
Per quanto concerne la risoluzione di diritto del contratto di mutuo che, ai sensi dell'art.6, ultimo comma, del contratto stesso, è prevista nel caso di mancato pagamento alle scadenze convenute anche di una sola delle rate annuali, si rileva brevemente che anche in tale ipotesi lo scioglimento del rapporto contrattuale tra istituto di credito e ditta beneficiaria incide sull'obbligazione accessoria nel senso di determinarne l'estinzione.
Ciò, del resto, trova conferma altresì nel medesimo ultimo comma dell'art.6 il quale - disponendo che l'istituto di credito "potrà procedere esecutivamente per il recupero dell'intero suo credito per sorte ed interessi anche di mora" - evidenzia che, a seguito della risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, gli interessi non pagati possono essere recuperati in via esecutiva.
Infine, per completezza si sottolinea che non è condivisibile quanto affermato dalla banca XXXX (cfr. nota 5 ottobre 2000, n.7379/2c allegata alla richiesta di parere) il quale "tenuto conto delle norme vigenti in materia di privacy" non ha riscontrato la richiesta, formulata da codesto Assessorato, di fornire i dati relativi alle ditte morose.
Al riguardo infatti va anzitutto evidenziato che, ai sensi dell'art.27, comma 2, della legge 31 dicembre 1986, n.675, ("Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"): "la comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali"
In secondo luogo poi, la Corte dei Conti ha precisato che:
"Nell'ipotesi prevista dall'art.4, l.30 luglio 1959, n.623 di cessazione della corresponsione del contributo statale sugli interessi per estinzione anticipata dei finanziamenti agevolati si configura un indebito oggettivo, ai sensi dell'art.2033 c.c., non essendo dovuto alcun pagamento agli istituti di credito dal giorno dell'anticipata estinzione; pertanto, ove si determini un colposo ritardo nella comunicazione di tale estinzione da parte degli istituti di credito, lo Stato deve recuperare gli importi differenziali corrisposti in più, nonché i conseguenti interessi moratori, che, in applicazione dell'art.1224, 2° comma c.c., devono essere commisurati all'effettivo pregiudizio patrimoniale dello Stato creditore, ancorandone il tasso agli indici ufficiali Istat di svalutazione monetaria in relazione al costo della vita".
Pertanto, alla stregua di quanto sopra evidenziato, deve concludersi nel senso della sussistenza di uno specifico interesse di codesto Assessorato a che il Banca XXXX comunichi i dati relativi alle dite morose nei cui confronti il contratto di mutuo si è risolto di diritto.

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A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.
   



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