Gruppo    II                          /67.01.11

OGGETTO: Consorzio del XXXX in liquidazione - Predisposizione bilanci e nomina collegio revisori dei conti. Possibilità. Quesito.

   
   
   
                                                            Assessorato regionale
   degli enti locali
   P A L E R M O
   
                 1. Con nota n. 1422/VII del 28 febbraio 2001, integrata con lettera n. 2335/VII del 2 aprile s., premesso che con D.A. 17 febbraio 1996, n. 17 è stata disposta la cessazione del Consorzio suindicato - costituito con D.A. 14 luglio 1986, n. 371, per il disinquinamento ed il riequilibrio ambientale dell'area del XXXX -, data l'impossibilità di realizzare, per mancanza del P.A.R.F., il depuratore dei liquami necessario allo scopo statutario e che l'attuale commissario liquidatore, nominato con D.A. 21 marzo 1996, n. 44 in sostituzione del precedente dimissionario, in attesa della definizione della causa civile intentata contro l'impresa aggiudicataria della predetta opera per la declaratoria di nullità della relativa "convenzione" non ha ancora predisposto il progetto di liquidazione, si pongono a quest'Ufficio i seguenti quesiti:
   a) se, in mancanza di sostanziale attività di gestione, "è obbligo del Commissario predisporre i bilanci preventivi e consuntivi e quant'altro ne consegue"; cioè a dire "il mantenimento di Organi (Collegio Revisori dei Conti) e personale (Ragioniere, Segretario) i cui oneri gravano sulle residue liquidità di cassa del Consorzio e quindi su pubbliche risorse;
   b) se, in caso di risposta affermativa al primo quesito, sia "possibile ridurre i componenti del Collegio di revisori dei Conti da tre ad uno in analogia (minore attività gestionale) a quanto previsto dall'art. 57 della L. 144/90 (recte: 142/90) per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti";
   c) se l'attuale commissario, "nominato ai sensi dell'art. 212 dell'O.R.E.L., avendo chiesto di essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età, può rimanere nella sua veste di liquidatore del Consorzio oppure deve essere sostituito per effetto della cancellazione dai ruoli regionali".
   
                 2. L'Ufficio ritiene che il quesito sub a) meriti risposta affermativa, per l'assorbente rilievo che, in pendenza della causa tra il consorzio e l'impresa concessionaria della realizzazione del depuratore -non ancora definita, secondo quanto riferito con la menzionata lettera n. 2350 del 2 aprile s.-, la liquidazione dell'ente non è neppure iniziata. Peraltro, come chiarito dal C.G.A. nel parere 12 dicembre 1994, n. 706/94 (allegato in copia alla lettera di trasmissione dello Statuto del Consorzio), all'ente in liquidazione continuano ad applicarsi le norme sulla gestione amministrativo-contabile degli enti locali.
                 Passando al secondo profilo del primo quesito, relativo alla necessità o meno del "mantenimento" del collegio dei revisori dei conti, si premette che tale organo, non previsto dallo statuto del consorzio (non aggiornato rispetto all'art. 23, co. 5, della legge n. 142 del 1990, applicabile ai consorzi ex art. 25, co. 1, stessa legge, articoli entrambi recepiti con l'art. 1, c. 1, lett. e, l.r. 48/1991) come è dato presumere dal sopra riportato termine testuale della richiesta di parere, è stato precedentemente costituito in virtù del rinvio operato dall'art. 22 dello statuto consortile anche all'allora vigente art. 207 O.R.E.L., che, a sua volta rinviava, tra l'altro, per quanto riguarda i controlli sui consorzi alle "disposizioni stabilite per i liberi consorzi" (ora province regionali), se, come nella specie "si tratta di consorzi di servizi dei quali il libero consorzio fa parte".
                 Orbene, ad avviso dello Scrivente, tale organo - il cui compito consiste nella "vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente" (v. art. 57 L. 8 giugno 1990, n. 142 sub art. 1, co. 1, lett. i, l.r. 48/1991) - conserva la sua funzione anche nella fase della liquidazione dell'ente (nella specie, peraltro, postergata alla definizione del predetto giudizio anche se il bilancio di liquidazione potrebbe prevedere le spese connesse allo stesso), esercitando il suo controllo sull'operato del liquidatore anzichè degli amministratori.
                 Nè (e con ciò si risponde al secondo quesito) sembra ipotizzabile una riduzione del numero dei revisori "in analogia" con il comma 8 dell'art. 57 L. 142/1990 cit., trattandosi di norma che fa eccezione alla regola generale - quella che vuole il collegio dei revisori degli enti locali "composto da tre membri" (comma 1 dello stesso art. 57) - e quindi non è suscettibile di interpretazione analogica.
                 Appaiono altresì ineliminabili le figure del ragioniere -che deve dare il parere sulle delibere comportanti impegni di spese o diminuizione di entrate (art. 53, c. 1, L. 142/1990 come modificato dall'art. 12, c. 1, L.r. 23 dicembre 2000, n. 30) e deve vistare i mandati (art. 117 O.R.E.L.)- e quella del segretario, la cui assistenza alle delibere commissariali è espressamente prescritta dall'art. 194 O.R.E.L.
                 Passando al terzo quesito, si ritiene che il collocamento a riposo dell'attuale commissario liquidatore ex dipendente regionale non ne determini la decadenza. Vero è infatti che ai sensi dell'art. 212 O.R.E.L., diversamente da quanto previsto dagli artt. 55 e 145, per la nomina dei commissari straordinari, rispettivamente, dei comuni e delle province regionali, il commissario straordinario del consorzio di servizi deve essere scelto "tra i dirigenti o equiparati dei ruoli dell'Amministrazione regionale" e non anche tra i dirigenti in quiescenza dell'Amministrazione dello Stato o della Regione; tale disposizione tuttavia non è da ritenersi più in vigore dal momento che la materia della gestione associata dei servizi comunali e provinciali è disciplinata dall'art. 25 della L. n. 142 del 1990, recepito dal citato art. 1, c. 1, lett. e), l.r. n. 48/1991. Onde, nel silenzio del citato art. 25 sul punto di cui trattasi sembra applicabile in via analogica alla fattispecie il disposto dei predetti artt. 55 e 145 O.R.E.L., come ultimamente modificati con l'art. 14 l.r. n. 30 del 2000.
   

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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   
   
   
   
   
   
   

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