Gruppo     IV                      /60.01.11

OGGETTO: A.S.T. Delibera n. 3/2001 - Contratto collettivo nazionale di lavoro dipendenti. Art. 31 L.R. 6/97 e 57 L.R.10/99. Quesito.

   
   
   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           TURISMO, COMUNICAZIONI
                                                           E TRASPORTI
                                                                         P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota cui si risponde vien chiesto l'avviso dello scrivente in ordine all'applicabilità all'Azienda Siciliana Trasporti del combinato disposto delle norme in oggetto indicate, in base al quale il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale e le cui spese di funzionamento sono a carico del bilancio regionale o che, comunque, beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, con esclusione dei trasferimenti in conto capitale, non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali, secondo le tabelle di equiparazione adottate dai rispettivi organi di amministrazione, vistate dai componenti gli organi di revisione ed approvate dal Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale.
                 Ritiene codesto Assessorato che "la normativa in questione, alla luce della espressa disposizione introdotta dalla L.R. 10/99, valutato il significato delle espressioni utilizzate dal legislatore (che, appunto, expressis verbis, ha voluto ampliare i destinatari della norma) non possa non trovare applicazione anche nei confronti dell'A.S.T.".
   
                 2. Già nel parere dello scrivente n. 23991 del 23 dicembre 1997 -richiamato nella nota che si riscontra- sulla non applicabilità all'AST dell'art. 31 della L.r. n. 6 del 1997, nel suo testo originario, sono contenute le argomentazioni dalle quali si evince l'irrilevanza della successiva modifica normativa sulla conclusione cui si è fatto cenno.
                 Invero due ordini di considerazioni -soprattutto- possono essere in questa sede ricordate in ordine alla non applicabilità all'AST del combinato disposto in oggetto indicato.
                 La prima è data dalla natura giuridica dell'AST che, come già rilevato nel precedente parere, è ente pubblico economico, in quanto opera, pur in vista del perseguimento di finalità di ordine generale, con strutture imprenditoriali e criteri di gestione di tipo economico. Ciò significa che il trattamento giuridico ed economico del personale dell'AST, come quello in generale dei pubblici servizi di trasporto, è disciplinato dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 e dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro -nella fattispecie quello degli autoferrotranvieri- ad eccezione della categoria dei dirigenti per i quali, ai sensi dell'art. 7 del predetto R.D. 148/1931, le disposizioni del decreto medesimo non trovano applicazione. Infatti il rapporto di lavoro di questi ultimi è regolato dai contratti collettivi per i dirigenti di aziende industriali.
                 La seconda argomentazione è data dal fatto che la Regione non possiede potestà legislativa, nè esclusiva nè concorrente, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale degli enti pubblici economici regionali, quali l'A.S.T.. Sicchè non può non argomentarsi che l'art. 31, anche come modificato dall'art. 57, non è riferibile al personale dell'A.S.T.. Come già rilevato nel precedente parere, una diversa interpretazione dell'art. 31, volta cioè a subordinare il trattamento giuridico ed economico del personale dell'AST a quello stabilito per i dipendenti regionali, si appaleserebbe incostituzionale in quanto insistente in una materia sottratta alla competenza legislativa della Regione.
                 Pertanto, in base al generale principio ermeneutico, già enunciato e più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, secondo cui l'interprete nel procedere alla ricognizione del contenuto normativo delle disposizioni da applicare, deve costantemente essere guidato dalla preminente esigenza del rispetto dei principi costituzionali e quindi, ove una interpretazione si riveli confliggente con alcuno di essi, è tenuto ad adottare le possibili letture alternative ritenute aderenti al parametro costituzionale, altrimenti vulnerato, deve privilegiare, nella fattispecie, una interpretazione volta ad escludere dall'applicazione dell'art. 31 il personale dell'A.S.T.
   

   *******


             Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2001 Avv. Michele Arcadipane