Gruppo    VI                            /53.01.11

OGGETTO: Applicabilità in Sicilia dell'art.17 Legge 12 marzo 1999 n.68 relativo all'obbligo di certificazione delle imprese che partecipano a pubblici appalti.

   
   
   
                                                             Assessorato Regionale
                                                             dei Beni Culturali ed
                                                             Ambientali e della
                                                             Pubblica Istruzione
                                                             PALERMO
   

   1.            Con la nota suindicata viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine all'applicabilità o meno in Sicilia dell'art.17 della Legge 12 marzo 1999 n.68, il quale dispone che le imprese che partecipino a gare per l'assegnazione di appalti pubblici "sono tenute a presentare preventivamente la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonchè apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione".
   
   2.            Sulla questione prospettata si osserva quanto segue.
                 La legge 12 marzo 1999, n.68, ha come precipua finalità, individuata dall'art.1, "La promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato".
                 Ed invero la normativa in oggetto, nell'abrogare la precedente legge n.482 del 1968, ha inteso favorire la programmazione delle assunzioni, al fine di assicurare al lavoratore disabile un avviamento in coerenza con i principi costituzionali di solidarietà sociale (art.2 Cost.), di uguaglianza sostanziale (art.3 - 2° comma Cost.) e con l'art.38 della Costituzione che prevede l'approntamento di mezzi per l'inserimento dei disabili nel contesto sociale.
                 L'art.17 della normativa in oggetto dispone testualmente che "le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per pubblici appalti o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonchè apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione".
                 Con Decreto del Presidente della Repubblica n.333 del 10 ottobre 2000 (in G.U.R.I. 18 novembre 2000 n.270) è stato emanato il Regolamento di esecuzione della legge in parola, che chiarisce alcuni aspetti operativi della disciplina del collocamento dei soggetti disabili, così come individuati e definiti dall'art.1 della Legge 68/99. In particolare, per quel che riguarda l'art.17, si stabilisce che la certificazione di ottemperanza debba essere rilasciata dal servizio nel cui territorio il datore di lavoro ha sede legale e deve contenere specifico riferimento alla presentazione del prospetto informativo di cui all'art.9, comma 1, della medesima legge entro i termini fissati dal decreto di attuazione.
                 Successivamente con circolare n.4/2000 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha fornito ulteriori chiarimenti circa l'applicazione dell'art.17. In particolare ha affermato che, in coerenza con il generale spunto della legislazione, il datore di lavoro che manifesti concretamente, ponendo in essere gli adempimenti previsti dalla legge, la volontà di assumere lavoratori disabili, ben possa considerarsi in regola rispetto alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie.
                 La certificazione deve recare una data non anteriore a quella di pubblicazione del bando (circ. Min. Lav. 26 giugno 2000 n.41); qualora essa risalga a data antecedente (nei limiti di sei mesi), i datori di lavoro possono presentare una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante che confermi la persistenza della situazione certificata dalla originaria attestazione dell'ufficio competente (Circ. Min. Lavoro 9 novembre 2000 n.79).
                 Ciò premesso, in relazione al quesito circa l'applicazione anche in Sicilia del più volte citato art.17 della legge n.68 del 1999, deve preliminarmente ricordarsi che l'art.1 comma 3 della Legge 15 marzo 1997 n.59 ha conservato la attribuzione della funzione di vigilanza in materia di lavoro all'Amministrazione statale, mentre per quanto riguarda l'esercizio della funzione gestionale - per effetto del D.Lgs 23 dicembre 1997, n.469, che ha conferito alle singole Regioni ed agli enti locali le funzioni ed i compiti relativi al collocamento ed alle politiche attive del lavoro - quest'ultima sarà svolta dai "servizi integrati per l'impiego" nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato.
                 Sulla base di questa premessa, incombe sulle Regioni l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti legislativi necessari per dare attuazione alla normativa di cui all'oggetto. In attesa dell'adozione di tali provvedimenti, in parte già adottati ed in parte all'esame dei competenti organi regionali, si pone quindi il problema dell'applicazione dell'articolo 17 citato anche in Sicilia.
                 Ed invero non sembra, ad avviso dello scrivente, che possa dubitarsi circa la applicabilità della norma in parola, poichè in tal senso soccorre la circolare 17 marzo 2000 n.8 emanata dall'Assessorato del Lavoro e della Previdenza sociale, la quale statuisce, espressamente che "in attesa dell'adozione dei provvedimenti legislativi attualmente all'esame dei competenti organi regionali, intesi a dare piena attuazione alla Legge 68/99, si dispone che trovi applicazione anche in Sicilia la circolare ministeriale n.4/2000 del 17 gennaio 2000".
                 L'atto in questione, cui si è precedentemente fatto riferimento, è diretto a fornire indicazioni per consentire la pronta applicazione delle disposizioni contenute nella legge di riforma, assicurando la continuità della gestione dei servizi inerenti il collocamento dei lavoratori disabili. Così anche per quel che riguarda l'art.17 fornisce alcuni chiarimenti significativi circa la sua applicazione.
                 D'altra parte, come ha avuto modo di evidenziare in varie occasioni la Corte Costituzionale, "le leggi dello Stato, comprese quelle relative a materie per le quali la Regione ha legislazione esclusiva, hanno efficacia di pieno diritto nel territorio della Sicilia, senza che occorra un atto di recezione da parte dell'organo legislativo della Regione".
                 Specificatamente per ciò che attiene al caso in esame la Regione non ha provveduto ad attuare i provvedimenti legislativi in grado di dare piena attuazione alla normativa in oggetto. Tale circostanza non sembra possa comunque precludere, ad avviso dello scrivente, l'applicabilità della normativa statale, intesa essenzialmente a favorire l'inserimento lavorativo del disabile e ispirata a principi di tutela e sostegno di tale categoria di lavoratori.
                 Occorre, altresì, tener presente la specifica legislazione regionale in materia di interventi a favore dei disabili, esistente nei settori della sanità, dei servizi sociali, del lavoro e della formazione professionale (LL.RR. n.68/81, 16/86, 22/86, 27/91, etc.), nonchè la particolare autonomia riconosciuta alla Sicilia, per cui le funzioni cui la legge n.68/99 demanda agli Uffici dello Stato sono assolti, in Sicilia, dai corrispondenti Uffici regionali, trasferiti all'Amministrazione regionale per effetto delle norme di attuazione dello Statuto in materia di lavoro approvate con D.P.R. n.76 del 1979.
                 Anche in tal senso l'art.17 della legge in oggetto non sembra porre alcun particolare onere di attuazione per la Regione, prevedendovisi in concreto un semplice obbligo di certificare, l'ottemperanza alle norme che disciplinano il collocamento obbligatorio dei soggetti disabili con le modalità indicate nella Circolare ministeriale n.4/2000, cui fa espresso rinvio la Circolare assessoriale 17 marzo 2000, n.8, sopra citata. E' appena il caso di far presente, infine che l'eventuale diniego di rilascio della superiore certificazione penalizzerebbe oltre misura le imprese aventi sede legale nel territorio regionale, le quali non potrebbero partecipare a gare di appalto a livello nazionale.
                 Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.
   

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   Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda inoltre che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   

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