Gruppo VI   Prot. N. /52.2001.11  


Oggetto: Compatibilità incarichi di Direttore e Preside fra loro e con quello di commissario governativo presso altri istituti.






Assessorato regionale dei beni
Culturali ed ambientali e della
Pubblica istruzione
Direzione regionale istruzione
P A L E R M O



1. Con la nota suindicata si chiede il parere dello scrivente circa la possibilità che un medesimo soggetto svolga più incarichi, quali quelli indicati in oggetto.
In particolare si rappresenta che il prof. A.P., insegnante di discipline geometriche presso un istituto di istruzione artistica, che in atto ricopre l'incarico di direttore dell'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta "MMMM" con funzionamento antimeridiano, nonché di preside del liceo artistico legalmente riconosciuto "MMMM" di XXXX con funzionamento pomeridiano, ha manifestato all'Amministrazione richiedente la propria disponibilità ad assumere l'incarico di commissario governativo presso gli istituti di istruzione artistica legalmente riconosciuti ed operanti in Sicilia.
Si chiede in particolare l'avviso dello scrivente in ordine a due problematiche. In primo luogo, se lo svolgimento di due incarichi non determini incompatibilità con lo svolgimento della funzione di docente di ruolo ed, in secondo luogo, se il medesimo soggetto nella qualità di preside del liceo artistico e di direttore dell'Accademia di belle arti possa legittimamente svolgere l'incarico di commissario governativo presso scuole di istruzione artistica legalmente riconosciute.

2. In relazione al primo quesito rappresentato, l'Amministrazione manifesta qualche perplessità ritenendo che lo svolgimento di più incarichi da parte di un medesimo soggetto possa costituire un fondato pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente, funzione che costituisce l'originaria occupazione del soggetto in questione.
Tale situazione verrebbe ad aggravarsi nell'ipotesi in cui lo stesso soggetto assuma l'incarico di commissario governativo presso istituti di istruzione artistica legalmente riconosciuti ed operanti in Sicilia.
In relazione alla prima problematica si osserva che il D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 che reca norme sullo stato giuridico del personale docente direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato dispone testualmente all'art. 91 che "l'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside ecc... non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico" e nel successivo art. 92 che i soggetti già citati, "non possono esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né possono assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lavoro...".
Analoghe disposizioni sono contenute all'art. 508 del Testo Unico 16 aprile 1994, n. 297 che al comma 15 stabilisce che al personale docente sia consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che NON siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.
Tale disposizione è importante poiché anche se non si attaglia al caso di specie , stabilisce tuttavia un principio in base al quale è consentito al docente l'esercizio di libere professioni che siano compatibili con lo svolgimento della funzione di docente, e compatibili con l'orario di insegnamento. In sostanza è necessario evitare che il contemporaneo esercizio di funzioni inerenti a due impieghi diversi possa determinare un non soddisfacente assolvimento dei doveri inerenti alla funzione di insegnante.
Specificatamente per ciò che attiene alla questione in esame si osserva, in primo luogo, che le funzioni in atto ricoperte dal prof. A.P. non determinano un cumulo di impieghi, ma un cumulo di incarichi ed inoltre che gli incarichi ai quali si fa riferimento ineriscono gli istituti di istruzione artistica legalmente riconosciuti dunque non un pubblico impiego. Pertanto non sembra che nella fattispecie si versi nella incompatibilità individuata dall'art. L. 417/74 e dal successivo T.U. 297/94.
In secondo luogo, gli incarichi attualmente ricoperti dal soggetto in esame, di Direttore dell'Accademia di Belle Arti e di preside di liceo artistico, sembrerebbero tra loro compatibili in quanto il primo svolto con funzionamento pomeridiano, il secondo con funzionamento antimeridiano. In relazione a quanto disposto dall'articolo 508 comma 15 precedentemente citato, si può quindi facilmente dedurre che essendo i due incarichi svolti in orari differenti, ed in mancanza di espressa preclusione normativa al riguardo, non sembrerebbe determinabile ex se un fondato pregiudizio all'assolvimento delle attività inerenti alla funzione di docente .In ogni caso si reputa che tale valutazione non spetti allo scrivente, ma bensì all'Assessorato richiedente, il quale, nell'esercizio della potestà discrezionale allo stesso spettante in materia, nella fattispecie concreta potrà accertare se il contemporaneo svolgimento di più incarichi possa determinare un pregiudizio rilevante al corretto svolgimento delle funzioni didattiche.
In proposito è opportuno inoltre richiamare la circolare n. 411/1964, che ha chiarito come negli istituti legalmente riconosciuti l'ufficio di preside non sia compatibile con la presidenza o con l'insegnamento in altro istituto statale o non statale. Tale incompatibilità però, secondo la medesima circolare non sussisterebbe laddove lo stesso soggetto, come nel caso in esame, sia preside di più scuole dello stesso plesso .

3. La seconda questione posta all'attenzione dello scrivente riguarda la possibilità che il soggetto di cui si parla svolga l'incarico di commissario governativo presso scuole di istruzione artistica.
A tale proposito è opportuno ricordare la Legge 10 dicembre 1997, N. 425, recante " Disposizioni per la riforma degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore" che all'art. 4 dispone testualmente che "è stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente e di membro esterno della Commissione d'esame nella propria scuola, in scuole del distretto e in scuole nelle quali si sia prestato servizio negli ultimi due anni ".
La circolare 19 novembre 1999, n. 277 chiarisce in proposito che si intendono comprese nel divieto anche le sezioni staccate, le sedi coordinate e le scuole aggregate; ed altresì che per istituto o scuola di servizio si intende anche quella legalmente riconosciuta o pareggiata. Risulta quindi evidente che l'unica preclusione normativa allo svolgimento dell'incarico di commissario governativo sia data dal ricoprire tale incarico nella propria scuola o comunque in altre scuole del medesimo distretto. L'obiettivo che si prefigge la norma citata sembra infatti quello di costituire un organo che sia in grado di valutare adeguatamente gli studenti mantenendo un giusto grado di imparzialità.
Sulla base di tali premesse sembra che il prof. A.P. possa in astratto svolgere l'incarico di commissario governativo presso istituti legalmente riconosciuti diversi dalla propria scuola e al di fuori del proprio distretto; tuttavia, poiché il relativo provvedimento di nomina rientra nell'esercizio della potestà discrezionale spettante in materia a codesta Amministrazione, la stessa potrà in concreto valutare, anche in considerazione delle perplessità di tipo deontologico manifestate ed alla stregua dell'interesse pubblico al regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e degli esami, l'opportunità di limitare o meno il cumulo di incarichi, - qualora ritenga - come sembra di capire dal tenore della richiesta di parere - che da ciò possa derivare un qualsiasi pregiudizio allo svolgimento delle funzioni didattiche da parte del soggetto interessato.
Si suggerisce comunque di richiedere in proposito anche il competente avviso degli organi centrali perché possa procedersi sulla scorta di un'univoca interpretazione che assicuri una uniformità di comportamento in tutto il territorio nazionale.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".











                               


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