Gruppo  II                              /47.11.01

OGGETTO: Applicazione art.75, e.5, l. 23.12.2000 al personale regionale.

   
   
   
   
                                                           Assessorato regionale del
                                                           territorio e dell'ambiente
                                                           PALERMO
   
                           e, p.c.                  Dipartimento regionale
                                                           del personale dei servizi
                                                           generali, di quiescenza,
                                                           previdenza ed assistenza
                                                           del personale
                                                           SEDE
   

   1.            Con la nota suindicata codesto Assessorato ha chiesto, con specifico riferimento all'istanza presentata da un dirigente superiore, se possa applicarsi al personale regionale la norma in oggetto indicata.
                 Le perplessità traggono origine dall'assenza nella suddetta disposizione di una specifica indicazione dei destinatari che solo al comma 1 dello stesso articolo sono individuati nei "lavoratori dipendenti del settore privato" nonchè dalla considerazione che altre categorie di dipendenti pubblici possono restare in servizio fino al 70° anno di età.
   
   
       
   2.            Con successiva nota del 15 febbraio prot. 8327 indirizzata pure a codesto Assessorato il dirigente interessato facendo seguito all'istanza n.30 del 22 gennaio 2001, non pervenuta allo scrivente, ha inteso chiarire come la norma in discorso debba applicarsi anche ai dipendenti della p.a. atteso che il D.L.gs 3 febbraio 1993 n.29 ne ha "privatizzato" il rapporto di lavoro.
   
   3.            La norma intorno alla cui applicazione si discute stabilisce "per i lavoratori i quali abbiano raggiunto un'anzianità contributiva non inferiore ai 40 anni, prima del raggiungimento dell'età di 60 anni se donna e di 65 anni se uomo, e che scelgano di restare in attività", nuove modalità di destinazione della contribuzione che per il 40 per cento opera in favore della regione di residenza al fine di finanziare attività di assistenza e per la restante parte va ad incrementare l'ammontare della pensione.
                 In tal modo la continuazione dell'impegno lavorativo produce un vantaggio per la collettività oltre che un beneficio, in termini pensionistici, per il lavoratore ultrassessantacinquenne (o la lavoratrice ultrasessantenne). Ora la maggiorazione dell'importo della pensione per differimento rispetto alla data di raggiungimento del diritto non costituisce una novità per il regime pensionistico generale dei lavoratori dipendenti (cfr. art.6 l.26 febbraio 1982, n.54 e art.6 l. 29 dicembre 1990 n.407) mentre sarebbe la prima volta che i dipendenti pubblici, se destinatari della norma, potrebbero giovarsi di anzianità contributiva eccedenti i 40 anni.
                 Circa l'applicabilità della disposizione a pubblici dipendenti oltre al già riferito elemento sistematico, dell'inclusione del comma in un articolo che in precedenza fa riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato, in dubbio lascia l'espressione "che scelgono di restare in attività". Tale frase sembra infatti attribuire al lavoratore la facoltà di continuare a lavorare finchè vuole anche per evitare disparità di trattamento fra dipendenti pubblici e lavoratori privati una volta stabilita l'omogeneità dei due settori di attività lavorativa. E tuttavia ove si guardi alle norme dell'impiego pubblico risulta che sia per la generalità del personale come anche per singole categorie quali i docenti universitari, magistrati secondo quanto rilevato anche da codesto Assessorato, la possibilità di restare in servizio è limitata ad un periodo ed al raggiungimento di determinate età anagrafiche.
                 Conseguentemente la norma di cui al comma 5 citato potrebbe intendersi applicabile ai dipendenti pubblici che scelgono di restare in attività per il periodo previsto dall'ordinamento di appartenenza. In altri termini quello arrecato dall'art.75 c.5 cit. potrebbe essere un nuovo beneficio, solo per quanto attiene all'aumento della pensione per il periodo di differimento già prima previsto ma non anche per quanto riguarda un'ulteriore differimento del collocamento a riposo.
                 Attesa l'incertezza che permane sulla questione non essendo oltretutto stati ancora emanati i decreti attuativi previsti dal comma 6 dello stesso art.75 non può che suggerirsi di interpellare i competenti organi statali per conoscere se ed in che termini la norma venga applicata ai dipendenti civili dello Stato in quanto ex art.18 l.r. 3 maggio 1979, n.73 al personale regionale vanno estese le norme più favorevoli concernenti fra l'altro il conseguimento del diritto alla pensione.
   Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
   

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                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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