Gruppo V   Prot. N. /46.01.11 


Oggetto: Art. 23 C.C.N.L. per la dirigenza del S.S.N. - Compenso componenti Comitato dei garanti.






ASSESSORATO REGIONALE SANITA'
P A L E R M O

1. L'art. 23 del C.C.N.L. 1998-2001 della dirigenza medica e veterinaria - e così pure l'art. 23 di quello della dirigenza sanitaria, amministrativa, professionale e tecnica - prevede l'istituzione presso ciascuna regione di un "Comitato dei garanti", chiamato ad esprimere parere preventivo sulle ipotesi di recesso proposte dalle aziende sanitarie nei confronti dei dirigenti; tacendo in ordine agli eventuali compensi da corrispondere ai componenti del predetto organo.
Al riguardo, codesto Assessorato, nelle lettere in riferimento, da un lato si esprime nel senso che il suddetto Comitato (istituito con D.A. 19.10.2000, n. 32999) possa farsi rientrare tra gli organi collegiali inclusi nella classe "A" del D.P.Reg. 24 marzo 1995", con il quale, in applicazione dell'art. 1, terzo comma della l.r. 11 maggio 1993, n. 15, sono stati rideterminati i compensi degli organi collegiali costituiti in forza di legge operanti in ambito regionale; dall'altro chiede se, in considerazione dei compiti dell'organo de quo, ai relativi componenti possa corrispondersi "un compenso mensile" in luogo dell'usuale compenso rapportato al numero delle sedute.

2. In relazione a quest'ultimo aspetto va subito detto che la l.r. 11 maggio 1993, n. 15, all'art. 1 (Commissioni, comitati, consigli, collegi), in un contesto normativo volto al contenimento della spesa pubblica, stabilisce le modalità ed i criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere agli organi collegiali operanti nella Regione, prevedendo tra l'altro al sesto comma che "nessun compenso può comunque essere corrisposto a titolo di trattamento economico periodico non collegato alle effettive riunioni di ciascun organismo collegiale".
Poiché la menzionata disposizione, in ragione della sua ampia e generale portata, è espressione di un principio che può ritenersi applicabile ogni qualvolta la remunerazione dell'attività di un organo, in assenza di una specifica normativa, sia genericamente rimessa alla determinazione dell'Amministrazione regionale, al quesito posto non può che rispondersi negativamente.
Può invece sostanzialmente condividersi l'orientamento espresso da codesto Assessorato nel senso che, nel silenzio sul punto della normativa statale di settore, il D.P.Reg. 24 marzo 1995, avente ad oggetto "Disposizioni per i compensi da corrispondere ai presidenti e ai componenti di organi collegiali dell'Amministrazione e degli altri enti pubblici", possa costituire un sicuro parametro di riferimento per le determinazioni (da adottare ovviamente con la procedura indicata nell'art. 1, terzo comma, della l.r. n. 15/1993) riguardanti il Comitato in oggetto. In proposito è però da segnalare che, attenendosi ai criteri utilizzati nel menzionato provvedimento per distinguere in tre classi gli organi ivi contemplati, il Comitato di cui trattasi, in considerazione della natura consultiva dell'attività che è chiamato a svolgere (cfr. art. 23 del C.C.N.L. citato), sembrerebbe rientrare nella classe "B" e non nella classe "A" che, come si legge nella tabella "A" allegata al richiamato D.P.Reg. del 1995, elenca organi "espletanti anche attività istruttoria".
Non appare inutile, infine, sottolineare che altre regioni, nell'affrontare la medesima problematica, sono pervenute a conclusioni analoghe. In particolare si segnala che la Giunta regionale della Toscana, con apposita delibera, ha stabilito di corrispondere ai componenti del comitato di cui all'art. 23 del C.C.N.L. per la dirigenza sanitaria un compenso omnicomprensivo per ogni seduta.

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Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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