Gruppo XIV   Prot. N. /41.01.11 


Oggetto: Contratti ed obbligazioni della P.A. Affidamento incarico per recupero contributivo.






ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento regionale
Delle foreste
P A L E R M O





1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato pone all'Ufficio il quesito se sussistano o meno i "legittimi presupposti" per conferire ad uno studio fiscale tributario l'incarico di esaminare i rapporti contributivi intercorrenti tra codesta Amministrazione e gli enti previdenziali nonché di espletare eventuali pratiche al fine di procedere al recupero delle somme spettanti a titolo di rimborso alla medesima Amministrazione.

2. La questione prospettata va risolta, ad avviso dello scrivente, alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza circa l'ammissibilità del ricorso alla consulenza esterna da parte delle pubbliche amministrazioni
Punto di partenza della elaborazione giurisprudenziale è rappresentato dall'affermazione secondo cui le Amministrazioni e gli enti pubblici debbono svolgere i propri compiti istituzionali servendosi delle strutture e del personale dell'ente (Corte dei Conti, sez. riun., 23.6.1992, n. 792; sez. contr. Enti, 12.11.1992, n, 39).
Tale regola si fonda sul principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione (ex art. 97 Costituzione) cui consegue l'obbligo di perseguire l'economicità della spesa pubblica; tuttavia la regola generale può subire limitate eccezioni qualora si realizzino particolari circostanze.
A tal riguardo la giurisprudenza ha altresì precisato che "gli incarichi di consulenza possono essere conferiti dalla P.A. soltanto in presenza delle seguenti coesistenti condizioni:
- mancanza di una apposita struttura organizzativa o provvisoria impossibilità dell'esercizio di una determinata funzione pubblica (ad esempio, per carenza di organico);
- necessità di professionalità specifiche per risolvere questioni complesse, che esulano dalle ordinarie competenze dei dipendenti della P.A. e dell'ente pubblico;
- svolgimento di attività non continuativa da parte del consulente;
- determinazione del compenso". (Corte dei conti, sez. giurisd., Reg. Sic. 16/2/1998, n. 56).

In altri termini, secondo la costante giurisprudenza della Corte
dei conti, il ricorso alle prestazioni intellettuali di soggetti estranei all'amministrazione "è legittimo solo per problemi specifici aventi carattere contingente e speciale, sempre che manchino nell'apparato burocratico strutture organizzative idonee" (Corte dei conti, sez. giurisd. Reg. sic. 17/2/2000, n. 35); l'eventuale affidamento di un incarico di consulenza a terzi è pertanto precluso quando i compiti affidati all'esterno possono essere svolti agevolmente dalla struttura interna dell'ente.
Va altresì sottolineato che l'assenza dei presupposti sopra indicati, è sufficiente, secondo la medesima giurisprudenza, per qualificare come danno erariale la spesa corrispondente al compenso corrisposto al professionista esterno con conseguente responsabilità dell'amministratore o del funzionario che abbia proceduto ad affidare l'incarico.
Ciò premesso, passando ora alla fattispecie in questione, si osserva che l'esame dei rapporti contributivi sussistenti tra codesta Amministrazione e gli enti previdenziali nonché l'espletamento delle pratiche di rimborso in favore dell'Amministrazione regionale non sembrano concretare, ad avviso dello scrvente, attività esorbitanti dalle conoscenze e dalle mansioni delle strutture di codesto Assessorato, bensì le stesse possono (rectius: devono) essere svolte, senza alcun aggravio di spesa, attraverso l'utilizzazione di personale dell'Amministrazione.
Pertanto, alla luce delle rigorose valutazioni espresse dalla giurisprudenza circa la possibilità per le pubbliche amministrazioni di ricorrere ad incarichi di consulenza esterna, deve concludersi che, nella fattispecie, non sussistono i "legittimi presupposti" per conferire ad uno studio fiscale tributario l'incarico de quo.
Infine si osserva che privo di pregio appare l'argomento (cfr. nota assessoriale 23/10/2000, n. 1503 allegata alla richiesta di parere) secondo cui il compenso sarebbe erogato al consulente "solo sulle somme effettivamente recuperate dagli enti previdenziali", mentre nulla sarebbe dovuto, in assenza di recupero delle somme spettanti all'Amministrazione regionale. E ciò sia poiché il conferimento dell'incarico violerebbe per ciò stesso, il fondamentale principio di diritto secondo cui gli enti pubblici devono utilizzare, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, il proprio apparato organizzativo, sia poiché le somme eventualmente recuperate costituiscono, integralmente, spettanze della Regione, e lo storno di quota delle stesse appare configurare l'ipotesi di danno erariale.

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3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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